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Articolo 232 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Presunzione di concepimento durante il matrimonio

Dispositivo dell'art. 232 Codice Civile

(1)Si presume(2) concepito durante il matrimonio il figlio nato quando [sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e](3) non sono ancora trascorsi trecento giorni(4) dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione [art. 707 del c.p.c. e ss.] o dei giudizi previsti nel comma precedente(5).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 90 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) La presunzione dettata nel presente articolo è una presunzione assoluta (o iuris et de iure), che pertanto non ammette prova contraria per dimostrarne il contrario.
(3) Il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, ha eliminato il primo termine contemplato nell'articolo (i centottanta giorni), che decorrevano dalla celebrazione - e non dalla trascrizione - del matrimonio, civile o concordatario che sia.
(4) Il secondo termine previsto, i trecento giorni dalla data di annullamento o di scioglimento o, alternativamente, dalla cessazione degli effetti civile del matrimonio (e che viene altresì richiamato dall'art. 462 del c.c.), decorre dal giorno del passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure (nel caso di scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi) dal giorno in cui questa avvenne.
(5) Al pari della filiazione naturale, la presunzione è solamente relativa e non opera quando siano decorsi trecento giorni dalla separazione personale dei coniugi (giudiziale o consensuale), o dall'autorizzazione del giudice a vivere separatamente, quindi viene concessa la facoltà di prova contraria (che decade con la riconciliazione però) per il solo caso in cui i figli siano nati ben oltre la data in cui intervennero le vicende di crisi coniugale.

Brocardi

Favor legitimitatis
Praesumptio iuris et de iure

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

136 Poche modificazioni, di carattere sopratutto formale, ha subito la materia della filiazione legittima. E' stata respinta la proposta di elevare a trecentotrè giorni il termine massimo per la presunzione di concepimento durante il matrimonio, in base alla considerazione che l'allegazione di alcuni rari casi in cui la gestazione eccede il termine di trecento giorni non può giustificare l'estensione della presunzione di legittimità oltre codesto termine: la presunzione non può fondarsi che sulla normalità dei casi e l'estensione del termine tradizionale, mentre comprenderebbe qualche isolato caso di parto tardivo, produrrebbe più spesso l'effetto di conferire la legittimità a chi è stato concepito dopo lo scioglimento del matrimonio. E' stata poi corretta una imperfezione formale riprodotta dal codice del 1865 nell'art. 240 del progetto definitivo (art. 234 del c.c.). Questo infatti nella sua letterale redazione poteva far ritenere che la norma prendesse soltanto in considerazione l'ipotesi del figlio nato alla scadenza del termine massimo per la presunzione di concepimento in costanza di matrimonio, mentre essa logicamente intendeva riferirsi al figlio nato oltre il termine anzidetto. E' stata eliminata l'imperfezione spostando l'avverbio «dopo» che è stato anteposto alla menzione del termine. Con questo emendamento è stata conservata la disposizione, malgrado sia stata avanzata la proposta di sopprimerla siccome superflua. La norma ha giustificazione in ciò, che nell'ipotesi in cui il nato oltre il termine sia stato denunziato all'ufficio di stato civile come figlio legittimo del predefunto marito, esso conserva lo stato di figlio legittimo risultante dall'atto di nascita fino a quando con sentenza del giudice non ne sia dichiarata l'illegittimità.

Massime relative all'art. 232 Codice Civile

Cass. civ. n. 27560/2021

In tema di azioni di stato, colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in costanza di matrimonio non può agire per l'accertamento della propria paternità se prima non viene rimosso lo "status" di figlio matrimoniale con una statuizione che abbia efficacia "erga omnes", non essendo consentito un accertamento in via incidentale su una questione di stato della persona, e - pur non essendo legittimato a proporre l'azione di disconoscimento di paternità, né potendo intervenire in tale giudizio o promuovere l'opposizione di terzo contro la decisione ivi assunta - in qualità di "altro genitore", può comunque chiedere, ai sensi dell'art. 244, comma 6, c.c., la nomina di un curatore speciale, che eserciti la relativa azione, nell'interesse del presunto figlio infraquattordicenne.

Cass. civ. n. 658/1988

Il secondo comma dell'art. 232 c.c., introdotto dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151, circa i limiti della presunzione di concepimento durante il matrimonio in caso di separazione dei coniugi, non opera retroattivamente nei riguardi del figlio nato nel vigore della previgente normativa, nei cui confronti, pertanto, è applicabile detta presunzione, nonostante la separazione dei coniugi, mentre la sopravvenienza di quella riforma rileva in ordine all'azione esperibile per rimuovere lo status di figlio legittimo mediante la contestazione della paternità, che è l'azione contemplata dall'art. 235 n. 1 c.c., nuovo testo, in considerazione della disposizione transitoria dell'art. 229 della citata legge (la quale prevede l'applicabilità delle norme sul disconoscimento anche ai nati prima dell'entrata in vigore della legge medesima).

Cass. civ. n. 541/1984

In caso di riconciliazione fra coniugi, già autorizzati a vivere separati nel corso di procedimento di separazione personale, riprende ad operare la presunzione di concepimento durante il matrimonio di cui all'art. 232, primo comma c.c., con la conseguenza che il figlio nato dopo la riconciliazione, avvenuta prima del decorso di trecento giorni da quella autorizzazione, si reputa legittimo, salva l'azione di disconoscimento.

Cass. civ. n. 3250/1983

La presunzione assoluta di concepimento, a norma dell'art. 232 c.c., del figlio che sia nato dopo centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio è diretta ad impedire nei confronti di chi sia nato entro tali limiti ogni possibilità di contestazione circa lo status di figlio legittimo spettantegli, ma non esclude la possibilità di provare che il figlio sia stato concepito prima della celebrazione del matrimonio e che non sia frutto dell'unione della madre con chi è poi divenuto suo marito. In questa ipotesi l'azione di disconoscimento di paternità è ammissibile sulla base della dimostrazione da parte dell'attore di una qualunque delle quattro condizioni preliminari previste dall'art. 235 c.c. dovendosi intendere le parole «coniugi», «marito», «moglie», «adulterio» usate nella citata norma in modo estensivo, come se al momento del concepimento il matrimonio fosse già avvenuto e ciò allo scopo di evitare una interpretazione della disposizione sicuramente in contrasto con le norme costituzionali in quanto finirebbe per limitare il disconoscimento di paternità del figlio legittimo nato dopo centottanta giorni del matrimonio, ma concepito sicuramente prima della sua celebrazione, alla sola ipotesi in cui la madre abbia tenuto celato al marito la propria gestazione e la nascita del figlio.

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