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Articolo 226 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Separazione giudiziale dei beni

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 226 Codice Civile

Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

[La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata nel caso di inabilitazione del marito o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari del marito mette in pericolo gli interessi della moglie o il marito non provvede a un congruo mantenimento della famiglia. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 204 e 205. La separazione stragiudiziale è nulla.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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