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Articolo 212 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Amministrazione e godimento dei beni parafernali

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 212 Codice Civile

ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151

[La moglie ha il godimento e l'amministrazione dei beni parafernali.

Se al marito e' stata conferita la procura ad amministrare tali beni, con l'obbligo di render conto dei frutti, egli e' tenuto verso la moglie come qualunque altro procuratore.

Se il marito ha goduto i beni parafernali senza procura e la moglie non ha fatto opposizione con atto scritto, ovvero se il marito li ha goduti con procura ma senza l'obbligo di render conto dei frutti, egli e i suoi eredi, a richiesta della moglie o allo scioglimento del matrimonio, sono tenuti a consegna]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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