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Articolo 211 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio

Dispositivo dell'art. 211 Codice Civile

(1)I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 80 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

Ratio Legis

La disposizione mira ad evitare che i creditori personali dei coniugi vengano posposti ai creditori della comunione, in seguito alla stipulazione della comunione convenzionale.

Spiegazione dell'art. 211 Codice Civile

Il significato attribuibile alla formulazione è da intendersi in senso estensivo (così Paladini, in Tratt. Bessone, 1999) sia con riferimento alle obbligazioni contratte dai coniugi successivamente al matrimonio ma in epoca anteriore all'ampliamento della comunione legale, sia con riguardo al valore dei beni personali diversi da quelli di proprietà del coniuge prima del matrimonio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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