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Articolo 191 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Scioglimento della comunione

Dispositivo dell'art. 191 Codice Civile

(1)La comunione si scioglie(2) per la dichiarazione di assenza [49] o di morte presunta [58] di uno dei coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento(3) o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale(4), per la separazione giudiziale dei beni [193](5), per mutamento convenzionale del regime patrimoniale [163], per il fallimento di uno dei coniugi(6).

Nel caso di separazione personale, la comunione tra coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purchè omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 70 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) Tutte le cause elencate operano automaticamente: ad esempio lo scioglimento della comunione legale tra coniugi si verifica ex nunc, ma solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologazione degli accordi di separazione consensuale, ai sensi dell'art. 191 del c.c..
(3) Come accennato nella nota precedente, già con la separazione si scioglie la comunione; il richiamo al divorzio concerne i casi in cui essa non abbia preceduto lo scioglimento del vincolo.
(4) Da intendersi esclusivamente quelle consensuale e giudiziale, non rilevando, invece, la separazione di fatto.
(5) Per la separazione giudiziale dei beni rileva il momento della proposizione della domanda giudiziale.
(6) Anche per la sentenza dichiarativa del fallimento rileva la data della sua emanazione, se successiva al matrimonio, mentre se pronunziata prima essa è ostativa alla costituzione della comunione legale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 191 Codice Civile

Cass. civ. n. 32212/2022

In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi separati, la prescrizione del diritto di credito volto ad ottenere la metà del valore dei beni rientranti nella comunione "de residuo" non è sospesa durante la separazione personale, poiché non è configurabile alcuna riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, essendo oramai conclamata la crisi della coppia e cessata la convivenza, a seguito dell'esperimento delle relative azioni; ne consegue che la prescrizione del menzionato credito comincia a decorrere dal momento in cui si scioglie la comunione legale per effetto della separazione e, dunque, da quando il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione, davanti al medesimo presidente, del processo verbale di separazione consensuale, poi omologato.

Cass. civ. n. 6820/2021

In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi medesimi, cui segue il ripristino automatico del regime di comunione originariamente adottato, con la sola esclusione degli acquisti effettuati durante il periodo di separazione e fatta salva l'invocabilità, "ratione temporis", dell'effetto pubblicitario derivante dalla novella di cui all'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000, che ha previsto l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio delle dichiarazioni rivelatrici della volontà riconciliativa. (Principio affermato in fattispecie anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 396 cit.). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 13/07/2018).

Cass. civ. n. 15692/2020

Qualora un bene immobile, oggetto della divisione, appartenga a coniugi in regime di comunione in comproprietà con terzi, la comunione legale dei coniugi persiste, pur se ne muta l'oggetto: non più la quota indivisa, ma i beni assegnati in proprietà ai coniugi per effetto della stessa divisione; ne consegue che se la divisione è inserita nel processo di espropriazione per un debito di uno solo dei coniugi comproprietari, l'espropriazione comporterà il venire meno della comunione legale sui beni attribuiti nella divisione ai coniugi unitariamente, ma tale risultato si realizzerà solo in sede esecutiva come se, fin dall'origine, fosse stato sottoposto a pignoramento un bene appartenente a loro, per intero, in regime di comunione. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/09/2018).

Cass. civ. n. 7966/2019

n tema di agevolazioni cd. "prima casa", il trasferimento ad un terzo dell'immobile acquistato con le stesse, per effetto di un accordo tra coniugi in sede di separazione personale, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la portata generale dell'art. 19 della l. n. 74 de 1987, che non distingue tra atti eseguiti all'interno della famiglia e nei confronti di terzi, e la "ratio" della disposizione, volta a favorire la complessiva negoziazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede. (Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 18/05/2015).

Cass. civ. n. 33546/2018

L'usufrutto acquistato da entrambi i coniugi permane, nella sua interezza e senza quota, nella comunione legale fra loro esistente fino allo scioglimento della stessa, allorquando cade in comunione ordinaria fra i medesimi coniugi, che divengono contitolari di tale diritto, ciascuno per la propria quota, fino alla sua naturale estinzione. Tuttavia, ove la cessazione della comunione legale avvenga per effetto del decesso di uno dei coniugi, la quota di usufrutto spettante a quest'ultimo si estingue, non potendo avere durata superiore alla vita del suo titolare, salvo che il titolo non abbia previsto il suo accrescimento in favore del coniuge più longevo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/12/2013).

Cass. civ. n. 8803/2017

La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all’art. 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla, essendo venuta meno l’esigenza di tutela del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei.

Cass. civ. n. 3808/2014

Il passaggio in giudicato della sentenza di separazione è il fatto costitutivo del diritto del coniuge allo scioglimento della comunione familiare, anche se i beni da dividere siano solo genericamente indicati (nella specie, mobili presenti nell'appartamento comune), in quanto la loro specifica individuazione appartiene alla fase attuativa della divisione.

Cass. civ. n. 5972/2012

In tema di regime patrimoniale della famiglia, lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica "ex nunc" con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il quale non è impedito dalla proposizione dell'appello con esclusivo riferimento all'addebito, all'affidamento dei figli ed all'assegno di mantenimento, importando esso acquiescenza alla parte autonoma della sentenza sulla separazione. Tale indirizzo interpretativo non vale soltanto per il futuro, in quanto dal mutamento di esegesi sulla scindibilità della pronuncia sulla separazione dal capo riferito all'addebito, non derivano preclusioni o decadenze per la parte, il cui diritto di azione e difesa non è compromesso, onde non è applicabile il principio in tema di "overruling", secondo cui il mutamento della precedente interpretazione della Corte di cassazione su di una norma processuale non opera nei confronti della parte, che in detta interpretazione abbia incolpevolmente confidato.

Cass. civ. n. 324/2012

Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica, con effetto "ex nunc", dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale, non spiegando, per converso, alcun effetto, al riguardo, il provvedimento presidenziale di cui all'art. 708 del codice di rito autorizzativo dell'interruzione della convivenza tra i coniugi, attesone il contenuto del tutto limitato e la funzione meramente provvisoria.

Cass. civ. n. 18619/2003

In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, che è rimossa dalla riconciliazione dei coniugi, dalla quale deriva il ripristino del regime di comunione originariamente adottato; tuttavia, in applicazione dei principi costituzionali di tutela della buona fede dei contraenti e della concorrenza del traffico giuridico (artt. 2 e 41 Cost.), occorre distinguere tra effetti interni ed esterni del ripristino della comunione legale e, conseguentemente, in mancanza di un regime di pubblicità della riconciliazione, la ricostituzione della comunione legale derivante dalla riconciliazione non può essere opposta al terzo in buona fede che abbia acquistato a titolo oneroso un immobile dal coniuge che risultava unico ed esclusivo del medesimo, benché lo avesse acquistato successivamente alla riconciliazione. (Fattispecie alla quale ratione temporis non era applicabile l'art. 69, D.P.R. n. 396 del 2000, che ha previsto l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio delle dichiarazioni con le quali i coniugi separati manifestano la loro riconciliazione).

Cass. civ. n. 15231/2001

Le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, come interpretato e modificato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154 del 1999, operano — quanto agli atti ed accordi finalizzati allo scioglimento della comunione tra i coniugi conseguente alla separazione — limitatamente all'effetto naturale della separazione, costituito dallo scioglimento automatico della comunione legale, e non competono con riferimento ad atti — solo occasionalmente generati dalla separazione — di scioglimento della comunione ordinaria tra gli stessi coniugi, che ben potrebbe persistere nonostante la separazione.

Cass. civ. n. 266/2000

La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c. (nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990), soltanto laddove tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.; conseguentemente non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetta al rito della camera di consiglio, e di quella di scioglimento della comunione su un bene comune dei coniugi, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione ma in tutto autonome e distinte. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di improponibilità in sede di divorzio della domanda di divisione perché incompatibile col rito camerale).

Cass. civ. n. 12098/1998

Ai fini dell'opponibilità ai terzi degli effetti dello scioglimento della comunione derivante dalla separazione personale dei coniugi, con riferimento ai negozi di acquisto di beni immobili (o mobili registrati) contenenti la dichiarazione del coniuge acquirente del proprio status di separato, deve ritenersi necessaria la sola trascrizione della relativa nota nei registri immobiliari, e non anche l'annotazione del provvedimento di separazione a margine dell'atto di matrimonio (richiesto, invece, ex art. 193 c.c., con riferimento tassativo alle ipotesi di scioglimento della comunione di cui al precedente art. 191).

Cass. civ. n. 11418/1998

Posto che, ai sensi dell'art. 191 c.c., la separazione personale dei coniugi costituisce causa di scioglimento della comunione dei beni, una volta rimossa con la riconciliazione tale causa si ripristina automaticamente tra le parti il regime di comunione originariamente adottato, con esclusione di quegli acquisti effettuati durante il periodo della separazione.

Cass. civ. n. 6234/1998

Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica ex nunc soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non spiegando effetti — al riguardo — il precedente provvedimento presidenziale (provvisorio e funzionalmente limitato) con cui i coniugi siano stati autorizzati ad interrompere la convivenza. Da ciò consegue, fra l'altro: 1) che, se in pendenza del procedimento di separazione personale il diritto allo scioglimento della comunione legale dei beni dei coniugi non è ancora sorto (per non essersi compiutamente realizzata la correlativa vicenda costitutiva), neppure — evidentemente — esiste un interesse, attuale e concreto del coniuge a reclamarne la tutela giudiziale; 2) che la declaratoria di scioglimento della comunione non possa essere quindi richiesta antecedentemente alla formazione del giudicato sulla separazione dei coniugi, e la domanda in tale senso eventualmente formulata prima di tale data va dichiarata — come tale — improponibile, non potendosi d'altronde — neppure — farsi ricorso al provvedimento di sospensione del relativo procedimento, in quanto un provvedimento di tal fatta si porrebbe estraneo al paradigma normativo di cui all'art. 295 c.p.c., il quale rende ricollegabile l'istituto della sospensione solo ad un rapporto «sincronico» di interdipendenza logica tra due coevi giudizi, suscettibili di proseguire altrimenti in modo autonomo, e giammai ad un rapporto «diacronico» di succedaneità logico — giuridica tra due giudizi il secondo dei quali (quello — in tesi — pregiudicato), proprio perché subordinato, nella sua promuovibilità, ad un determinato esito dell'altro, non possa — per definizione — entrare con quello in contraddizione.

Cass. civ. n. 11031/1997

La sentenza del giudice di merito che, in relazione ad una domanda di scioglimento di una comunione coniugale (e di conseguente divisione), ne sancisca l'inammissibilità per mancato passaggio in giudicato della sentenza sulla separazione personale e, nel contempo, la rigetti nel merito, consta, in realtà, del tutto legittimamente, di due distinte pronunce, poste, tra loro, in rapporto di alternatività condizionata, poiché la prima contiene una statuizione pregiudiziale di inammissibilità, mentre la seconda si fonda sulla (implicita) condizione negativa della ipotetica non correttezza giuridica della precedente pronuncia pregiudiziale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 191 Codice Civile

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D. B. chiede
mercoledì 09/02/2022 - Campania
“Già conoscete la mia storia pregressa, in quanto ho già avuto Vs. consulenze (immagino possiate documentarVi per meglio comprendere), in diverse occasioni, meramente alla casa. Anche su Vs. suggerimento, mi sono separato nel luglio del 2015 (matrimonio anno 1995), essendo in attesa di rogitare la casa, poichè socio assegnatario di cooperativa, dal 1982. Quindi con la separazione consensuale e legale (fatta in Comune), finalmente nel luglio 2021 è stato assegnato e avuto in proprietà, con atto notarile, l'appartamento (agevolazione prima casa). La prima domanda è: mia moglie, da cui sono separato, già da 6 anni prima del rogito, e quindi non vanta alcun diritto (??) sulla casa, ha diritto alla mia morte ad una parte di eredità della stessa casa, per un bene acquisito dopo la separazione (ma non divorzio)? Ho 2 figlie da precedente matrimonio e la prima moglie è deceduta nel 1985. Inoltre, volendo vendere casa (in totale autonomia?) devo attendere 5 anni per evitare la plusvalenza, essendo fatto l'acquisto, come detto, nel luglio 2021, o ne sono esente in quanto vi abito, con regolare residenza dal 1981? Grazie”
Consulenza legale i 15/02/2022
L’art. 191 c.c., rubricato proprio “Scioglimento della comunione”, individua tra le diverse cause di scioglimento della comunione dei beni l’annullamento, lo scioglimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione personale, la separazione giudiziale dei beni, ecc.
Leggendo la norma, dunque, sembra evidente che la comunione dei beni tra coniugi si scioglie:
a) in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati (ovvero prima della c.d. udienza presidenziale);
b) in caso di separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del verbale dinanzi al Presidente del Tribunale, purchè ovviamente poi si proceda alla sua omologazione.
E’ in questi due diversi momenti (a seconda del tipo di separazione) che il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, con provvedimento che viene successivamente comunicato all’ufficiale di stato civile ai fini della sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio.
I medesimi effetti si producono anche in un caso come quello di specie, ossia di separazione con accordo effettuata davanti al Sindaco (in particolare, lo scioglimento della comunione coincide con quello della conferma dell’accordo da parte del Sindaco).

Da quanto appena detto, dunque, ne consegue che, una volta scioltasi per effetto della separazione la comunione, ogni acquisto compiuto dopo tale momento rientra nel patrimonio personale del coniuge che lo effettua e che ne sostiene la spesa e, pertanto, l’ex coniuge non potrà vantare alcun diritto su un eventuale immobile così acquistato.

Altra questione che qui occorre prendere in esame è quello degli acquisti effettuati in qualità di soci di cooperative edilizie.
In linea generale il legislatore ha stabilito che non cadono in comunione legale dei beni le azioni o le quote delle società cooperative, tenuto conto del fatto che in esse prevale l’aspetto personale su quello patrimoniale.
In particolare, sia la dottrina che la giurisprudenza (cfr. Cass. 01.02.1996 n. 875) hanno precisato che le partecipazioni alle società cooperative spettano esclusivamente al coniuge a cui il competente organo della cooperativa ha attribuito la qualità di socio.
Un discorso a parte, tuttavia, va fatto per ciò che concerne le assegnazioni di immobili da cooperative edilizie, dovendosi a tal proposito distinguere tra cooperative libere e cooperative a contributo statale.
Tralasciando il caso delle cooperative a contributo statale (per le quali è prevista la conclusione di un contratto di mutuo individuale con la Cassa depositi e prestiti, ente che ormai sta cadendo in disuso), nel caso delle cooperative libere il momento acquisitivo della proprietà si fa coincidere con la conclusione del contratto di assegnazione dell’alloggio, per cui il bene cade in comunione legale se in quel momento vige tra i coniugi il relativo regime patrimoniale.
In tal senso è orientata la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. n. 560 del 29.01.1990 e n. 6424 del 23.07.1987), secondo la quale non costituisce oggetto di comunione legale l’alloggio di cooperativa edilizia assegnato in godimento, ma non ancora trasferito ad uno dei coniugi che sia socio della cooperativa, essendo il trasferimento del diritto dominicale strettamente connesso al contratto privatistico che richiede l’integrale pagamento del prezzo.

Per quanto concerne l’aspetto successorio della vicenda, alla domanda se il coniuge separato, ma non ancora divorziato, abbia o meno diritto a partecipare alla successione dell’altro coniuge, va data risposta positiva, non essendovi sotto questo profilo alcuna differenza tra coniugi regolarmente uniti in matrimonio e coniugi separati.
Pertanto, in assenza di testamento ed in presenza di figli, il patrimonio del defunto dovrà essere diviso tra i figli e l’ex coniuge secondo le norme dettate in materia di successione legittima (si vedano artt. 565 e ss. c.c.), mentre qualora il coniuge separato, ma non ancora divorziato, voglia disporre per testamento dei suoi beni, non potrà mai pregiudicare i diritti di riserva che la legge riconosce al coniuge superstite.
Al coniuge separato non compete soltanto il diritto di uso e di abitazione sulla ex casa coniugale, riconosciutogli dall’art. 540 c.c., in quanto si tratta di un diritto che mira a garantire la possibilità di continuare a vivere sotto lo stesso tetto, ciò che di fatto è venuto già meno a seguito della separazione.
E’ soltanto con il divorzio, dunque, che si sciolgono tutti i rapporti tra coniugi e che viene anche meno il diritto di successione.

L’ultima questione che rimane da affrontare è quella della possibilità di alienare prima dei cinque anni dall’acquisto l’immobile adibito ad abitazione principale del venditore, senza che la plusvalenza realizzata da tale cessione a titolo oneroso possa essere tassata.
La risposta a tale quesito ci viene fornita dalla lett. b) dell’art. 67 del T.U.I.R., dalla cui lettura si evince che non generano plusvalenze imponibili le cessioni, tra l’altro, di unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (così art. 10, comma 3 bis, Tuir).