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Articolo 126 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio

Dispositivo dell'art. 126 Codice Civile

Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio(1) [146, 150 ss., 232 2, 234]; può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori [2] o interdetti [414].

Note

(1) L'ipotesi differisce dall'istituto di cui agli artt. 150 ss. c.c. non tanto per l'autonoma configurazione, bensì per l'ampiezza degli effetti, assai più limitati e contenuti, nonché temporanei (sono, infatti, destinati ad essere assorbiti dalla declaratoria di nullità che avrà effetti definitivi). Non incide comunque sulla proponibilità della domanda di separazione dei coniugi (Cass. 259/1981).

Ratio Legis

La pendenza del giudizio di nullità del matrimonio giustifica ampiamente la pronuncia, resa incidentalmente nel procedimento, di separazione temporanea dei coniugi che verrà assorbita dalla declaratoria di nullità del matrimonio. La natura del provvedimento è cautelare e ad efficacia interinale e condizionata.

Spiegazione dell'art. 126 Codice Civile

Il corrispondente art. #115# c.c. del 1865 dettava questa disposizione solo per il caso in cui la domanda di nullità fosse proposta da uno dei coniugi. Oggi, da qualunque persona legittimata ad agire sia proposta la domanda di nullità, uno dei coniugi potrà sempre chiedere l'ordine di separazione temporanea, o meglio provvisoria. E ciò è giusto perché la ragione del provvedimento è del tutto indipendente dalla persona che ha promosso il giudizio di nullità.
La nuova disposizione, inoltre, colma una lacuna del vecchio art. #115#: espressamente dichiara che il provvedimento di provvisoria separazione può essere dato non solo nel caso di coniugi ancora in età minore, ma anche nel caso di coniugi interdetti.
Naturalmente, trattandosi di provvedimento per sua natura provvisorio, avuto riguardo allo spirito della legge, è da ritenere che il provvedimento medesimo possa essere dato anche nel caso in cui contro uno dei coniugi già fosse stato promosso giudizio d'interdizione, specialmente se al coniuge interdicendo già fosse stato nominato un tutore provvisorio.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 126 Codice Civile

Cass. civ. n. 7594/2001

La pendenza del giudizio di nullitā del matrimonio č assunta dal legislatore come ragione sufficiente a giustificare la pronuncia di separazione temporanea dei coniugi, la quale riveste carattere cautelare ed efficacia interinale e condizionata, essendo destinata a rimanere assorbita dalla declaratoria di nullitā del matrimonio, con la definitiva cessazione dell'obbligo di convivenza, ovvero ad essere caducata a causa del rigetto della domanda di nullitā, con conseguente ripristino del vincolo in tutti i suoi aspetti, compreso l'obbligo della convivenza, salva la facoltā, in quest'ultima ipotesi, di promuovere l'azione ordinaria di separazione.

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