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Articolo 113 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile

Dispositivo dell'art. 113 Codice Civile

Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità [116 disp. att.](1).

Note

(1) Con la disposizione in esame si sono voluti tutelare i coniugi che abbiano contratto un matrimonio celebrato da colui che - sulla base di concrete circostanze - appariva dotato della necessaria qualifica di pubblico ufficiale, salvo poi risultare viziata tale nomina (ad es. per nullità della delega operata dal sindaco).

Spiegazione dell'art. 113 Codice Civile

Accadeva talvolta che venisse impugnato il matrimonio allorché si fosse scoperto che la persona davanti alla quale era stato celebrato il matrimonio effettivamente non aveva diritto di esercitare le funzioni di ufficiale dello stato civile (ad es. per irregolarità della delegazione di dette funzioni, o addirittura per mancanza di delegazione).
Rimaneva così gravemente offesa la buona fede di entrambi gli sposi - o d'uno di essi - nel caso in cui la persona davanti a cui era stato celebrato il matrimonio, pur non avendo legittima qualità di ufficiale dello stato civile, tuttavia pubblicamente ne esercitava le funzioni.
Alla necessaria tutela della buona fede, giustamente, ha provveduto la nuova disposizione di questo art. 113.
La Commissione incaricata di preparare il Progetto preliminare di c.c., pur intravedendo che detta disposizione avrebbe potuto essere inserita nel codice, tuttavia non la inserì, dato il carattere dottrinale della disposizione medesima; si limitò ad affermare che era da ritenere come implicitamente compresa nel codice. Nonostante questo, la norma fu prevista nell'art. 119 del Progetto definitivo, e divenne l'art. 113 del codice.
Era troppo importante provvedere ad evitare, in proposito, ogni possibilità di questioni.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

94 L'art. 113 del c.c. disciplina il matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile. Al riguardo è da rilevare che possono verificarsi tre ipotesi; quella, in cui manchi del tutto l'investitura da parte della pubblica autorità: l'altra, in cui l'investitura sia giuridicamente nulla; la terza, in cui l'investitura sia viziata. Evidentemente, quest'ultima ipotesi non deve essere prevista dalla legge, perché, secondo i principi generali, tutti gli atti compiuti dal pubblico ufficiale che abbia ottenuto l'investitura, sia pure viziata, sono sempre validi. La disposizione di questo articolo deve quindi riferirsi solo alle due ipotesi, nelle quali gli atti compiuti dall'ufficiale apparente sarebbero nulli. Essa intende derogare al principi generali per tutelare il vincolo matrimoniale, che ha un rilevante interesse sociale. Peraltro, nello stabilire la validità dell'atto compiuto, la norma pone come condizione la buona fede degli sposi. Questa condizione ha suscitato la preoccupazione di possibili impugnative del matrimonio promosse in mala fede dai coniugi. Ma si è creduto di lasciare immutato il testo del progetto, perché la deroga ai principi non può non avere una portata limitata e, d'altra parte, è giustificata solo nel caso in cui gli sposi ignorino la mancanza della qualità di pubblico ufficiale in colui che ha celebrato il matrimonio. Tale disciplina è conforme a un concetto di ordine generale, comune anche ad altri istituti giuridici, per il quale è richiesta la buona fede per la tutela di colui che entra in rapporti con chi apparentemente si trovi in una determinata posizione giuridica.

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