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Articolo 111 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Celebrazione per procura

Dispositivo dell'art. 111 Codice Civile

(1)I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura [287](2).

La celebrazione del matrimonio per procura(2) può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero [737 c.p.c.].

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre [107, 287](3).

La procura deve essere fatta per atto pubblico(3); i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite(4).

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata [99](5).

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione [1396](6).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 11 della L. 19 maggio 1975, n. 151.
(2) L'ipotesi descritta nel primo comma del presente articolo è un caso eccezionale di rappresentanza in un atto personalissimo come il matrimonio; il procuratore sarà però da intendersi come nuncius, ossia un portavoce della volontà altrui, diversamente dal rappresentante di cui all'art. 1387 del c.c. in cui si esprime una volontà propria, in nome e per conto del rappresentato. Rileveranno, pertanto, nel caso patologico di vizi, la capacità e la volontà (per la forma, si veda la nota seguente) di colui che rilascia la procura.
(3) Gli elementi indefettibili e necessari ad substantiam della procura a celebrare il matrimonio sono dunque due: la forma, che deve essere quella dell'atto pubblico, e l'indicazione della persona da sposare.
(4) In merito, si vedano gli artt. 112, 120 e 122 del R.D. 8 luglio 1938, n. 1415 e la L. 23 aprile 1942, n. 456.
(5) Oltre la scadenza di tale termine, il matrimonio sarebbe da ritenersi nullo.
(6) In tal caso, evidentemente, si è già avuta manifestazione da parte dell'officiato nuncius del consenso per la celebrazione del matrimonio, pur dopo la revoca della procura.
Il matrimonio così celebrato risulterà valido solamente nel caso in cui i due coniugi abbiano coabitato in seguito alla celebrazione del matrimonio per procura, e stante l'ignoranza, da parte del coniuge fisicamente presente alle nozze, della revoca della procura.

Brocardi

Procurator ad nuptias

Spiegazione dell'art. 111 Codice Civile

Data la natura del matrimonio che è per eccellenza atto personalissimo, la celebrazione per mezzo di procuratore, o meglio di nuncio, dev'essere ammessa con prudente cautela, e sempre che ricorrano gravi motivi che dovranno essere valutati caso per caso dalla competente Autorità.
Nella prima parte di questo articolo è riaffermato quanto già era stabilito da leggi speciali che, ai militari e alle persone che, per ragioni di servizio, si trovano al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, permettono di celebrare matrimonio per procura.
Questa forma di celebrazione è sempre subordinata alla valutazione che dovrà fare il tribunale dei motivi che fossero addotti da chi la chiede. Contro la valutazione fatta dal procuratore generale non è dato rimedio di sorta.
In questo art. 111 si avverte che nella procura dev'essere bene specificata la persona dell'altro sposo, e si determina la forma con cui la procura medesima dev'essere fatta, ed il tempo in cui rimane efficace.
Anche tale speciale procura può sempre essere revocata. Però l'ultimo cpv. di questo art. 111, a tutela della buona fede dell'altro sposo, dispone che se dopo la celebrazione del matrimonio vi fosse stata tra i coniugi coabitazione, anche temporanea, non varrebbe la revoca che l'altro coniuge, al tempo della celebrazione, avesse ignorata. Spetterebbe, però, al coniuge che volesse impugnare il matrimonio per revoca della procura, provare che tale revoca era nota all'altro coniuge nel momento della celebrazione.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 111 Codice Civile

Cass. civ. n. 17175/2020

La procura "ad nubendum" costituisce uno strumento sostitutivo della simultanea presenza degli sposi avanti all'Ufficiale dello stato civile e di manifestazione del consenso alle nozze, che interviene tramite la volontà manifestata dal procuratore, sicché il mandato conferitogli in favore del regime patrimoniale della separazione dei beni, non è sufficiente all'instaurazione del detto regime, che richiede l'accordo di entrambi i nubendi. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte di merito la quale aveva accertato che nessun accordo delle parti si era espressamente perfezionato nell'atto di celebrazione del matrimonio, tale da consentire di ritenere che le stesse avessero inteso derogare al regime legale di comunione dei beni). (Conforme Cass. n. 569/1975, Rv. 373879-01).

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Consulenze legali
relative all'articolo 111 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Stefano B. chiede
sabato 22/05/2021 - Lazio
“Buongiorno, in merito alla celebrazione per procura ex art.111 del codice civile, avendo avuto una relazione piuttosto importante e reciproca tra me ed una donna indiana dopo aver rinunciato lei ai voti ecclesiali (ex suora in Italia per circa 18 anni), la stessa a causa della morte del padre ritornò in India nel 2019 provvedendo lei ad aiutare la madre rimasta sola. Con il tempo e la lontananza abbiamo maturato il desiderio di sposarci trasferendosi lei in Italia. Purtroppo a causa della pandemia covid 19 tutto ciò è divenuta pura utopia per via dell'impossibilità di potersi lei trasferire nel nostro Paese per le leggi restrittive che regolano il trasferimento e l'accesso di persone tra uno stato e l'altro etc.. Cio' che chiedo a codesto studio legale è se nel mio caso vi possano essere dei presupposti perchè il matrimonio per procura possa essere celebrato visto che la donna che vorrei sposare con rito civile, lei oltretutto è cattolica come me, risiede tutt'ora in India nella regione del Kerala nella provincia della città di Kochi. Inoltre se la risposta fosse positiva sarei grato a codesto spett.le studio legale se potesse descrivere in grandi linee la procedura affinchè poi "mia moglie" possa entrare in Italia, io sono residente a Fiumicino (RM). Inoltre chiedo anche una stima della tempistica e dei costi a cui dover far fronte se scegliessi il vostro studio per l'assistenza legale al fine di ottenere il matrimonio in parola, nonchè chiedo se vi possa essere un altro modo per poter ottenere il matrimonio a distanza tra due stranieri come nel mio caso con il rientro in Italia di colei che poi sarebbe mia moglie al termine positivo di questo procedimento. In attesa di ricevere quanto qui richiesto porgo miei distinti saluti, grazie”
Consulenza legale i 28/05/2021
Il matrimonio per procura è espressamente previsto dall’art. 111 c.c. Inizialmente concepito in relazione alla difficoltà di celebrare matrimoni in tempo di guerra, è stato poi esteso anche all’ipotesi in cui uno degli sposi risieda all'estero. La residenza di uno dei nubendi all’estero non è, però, l’unico presupposto di ammissibilità di tale forma di celebrazione: occorre, infatti, che sussistano “gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo”.
Non vi sono, dunque, criteri predeterminati, ma la decisione è fondamentalmente rimessa alla discrezionalità del tribunale competente.
Occorre anche dire che, sulla specifica materia, non si rinviene una casistica giurisprudenziale recente, ma solo una serie di pronunce abbastanza risalenti nel tempo.
Certamente, la recente emergenza legata alla pandemia da COVID - 19, nel provocare forti restrizioni alla libertà di circolazione delle persone, potrebbe in astratto costituire, ad avviso di chi scrive, uno di quei “gravi motivi” richiesti dal codice civile. Tuttavia, molto dipende dalla valutazione che ne farà il Tribunale del luogo di residenza di chi pone il quesito.
Quanto alla procedura, occorre chiedere, come abbiamo visto, l’autorizzazione del tribunale, che vi provvede con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Riguardo alla procura, essa deve essere fatta per atto pubblico (art. 2699 c.c.), e deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.
La procura ha una validità limitata nel tempo, nel senso che il matrimonio deve essere celebrato entro e non oltre centottanta giorni dalla data di rilascio della procura stessa.
In alternativa al matrimonio per procura, potrebbe essere utile considerare che una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sez. I Civ., 25/07/2016, n. 15343) ha riconosciuto la validità - in presenza di determinate condizioni - di un’altra forma di celebrazione del matrimonio “a distanza”: in particolare, nel caso di specie, via Skype. Secondo la Corte “il matrimonio celebrato all'estero è valido nell'ordinamento italiano, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi, ovvero dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento, ex art. 28 della legge n. 218 del 1995. Di talché è valido e suscettibile di trascrizione, il matrimonio celebrato all'estero alla presenza fisica del solo sposo, cui la sposa abbia partecipato in via telematica, in quanto valido secondo la legge di quello stato (specificamente Pakistan). Nell'anzidetta ipotesi, invero, non può intendersi ravvisabile violazione dell'ordine pubblico italiano, giacché il giudizio di compatibilità dell'ordine pubblico deve essere riferito al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento; inoltre, il rispetto dell'ordine pubblico in sede di delibazione deve essere garantito avendo esclusivo riguardo agli effetti dell'atto straniero, senza possibilità di sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito, né di correttezza della soluzione adottata alla luce dell'ordinamento straniero o di quello italiano. Di talché se l'atto matrimoniale è valido per l'ordinamento straniero, esso non può ritenersi contrastante con l'ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista dall'ordinamento italiano”.
Occorrerebbe, dunque, verificare se la legge dello Stato di appartenenza della futura moglie consideri valida tale forma di celebrazione del matrimonio.

Lorenzo V. chiede
martedì 28/07/2020 - Abruzzo
“Salve,
scrivo per fare un pò di luce su un argomento piuttosto confuso qual è il matrimonio per procura. Prima di porvi le mie domande, però, cercherò di illustrare il mio caso con la dovuta precisione.
La mia partner è una cittadina della Federazione Russa conosciuta ai tempi dell'università grazie a programmi di studio internazionali. Causa impegni sul suolo patrio da parte di ciascuno (studio e lavoro) in questi anni abbiamo potuto ritrovarci periodicamente con l'ausilio dei soli visti turistici (e con tutte le limitazioni imposte dallo status di turista) recandoci a turno ora nel paese dell'uno, ora in quello dell'altro.
Con il Covid-19, purtroppo, si è manifestata la più grande delle nostre paure: la chiusura delle frontiere (avvenuta 5 mesi fa) e la riapertura a data da destinarsi.
Date le difficoltà per ottenere un visto per motivi di lavoro, l'impossibilità di chiederne uno per motivi di studio (già usufruito) o di ricongiungimento familiare (non abbiamo legami formali), l'unica strada percorribile risulta essere quella del matrimonio civile o del contratto di convivenza.
Tuttavia, per la stipula del contratto e per la celebrazione del matrimonio, la controparte dev'essere necessariamente presente alla stipula/celebrazione: con le frontiere chiuse (eccetto per i detentori di particolari documenti tra cui il Permesso di Soggiorno), i visti turistici sospesi, il Consolato italiano di Mosca chiuso a giorni alterni per sanificazione dei locali e con una seconda ondata di epidemia che incombe, è lampante che ci troviamo in un cul-de-sac.
Da qui l'idea del matrimonio per procura e la necessità di dover fare chiarezza su requisiti, procedimenti ed ufficiali pubblici da dover coinvolgere. Dal vostro sito ho rilevato che non vi è una procedura specifica (eccetto per i militari) ma che tutto si rimette a giudizio di un pubblico ministero, valutate le circostanze.
Per fornire un quadro completo della situazione, alla già drammatica situazione sanitaria e socio-economica mondiale, ormai palese, ed aldilà di tutti gli ostacoli burocratici la cui risoluzione è ampiamente al di fuori della nostra portata, aggiungo che la mia partner:
- è orfana (cresciuta dai nonni materni, dei quali ad oggi è sopravvissuta solo la nonna)
- è disoccupata (neolaureata i cui sforzi per trovare un lavoro ad-interim sono stati rovinati dal lockdown della città di Mosca)
- è indigente (Gli aiuti statali erogati agli orfani sono terminati con il perseguimento del titolo di studio, il sussidio di disoccupazione è scaduto durante il lockdown: da allora provvedo io, con mezzi propri, al suo sostentamento a distanza)
- è originaria dell'Ucraina. Dopo aver acquisito la cittadinanza russa agli inizi del 2000, è decaduta quella ucraina e, con essa, anche il diritto dei familiari a vedersi riconosciuti i contributi pensionistici ucraini versati fino a quel momento (oggi la nonna continua a lavorare e percepisce solo la pensione minima russa; la reversibilità della minima del marito deceduto non le è riconosciuta per un imprecisato motivo).
Da questa più che accurata descrizione della situazione, credo emerga prepotente l'eccezionalità degli sfortunati eventi di cui siamo vittime per lo più impotenti, la mia preoccupazione di risolvere la questione della nostra unione dinanzi alla legge e l'urgenza di convolare a nozze il prima possibile per il bene della mia partner.
Date le circostanze, l'unica soluzione percorribile sembra essere un matrimonio a distanza (se ritenete che io non abbia considerato una possibilità percorribile, vi prego di informarmene!)
A questo punto, ecco le mie numerose domande:
- Come si articola l'iter di richiesta del matrimonio per procura?
- Come si svolge la cerimonia?
- E' necessario ricorrere ad un avvocato (di che specialità?) per adire il giudice?
- Quali sono le tempistiche – parliamo di settimane o di mesi/anni – ?
- Grossomodo quali sono i costi da dover sostenere?
- Ci sono possibilità di riuscita nel mio particolare caso?
- Avete consigli o accortezze per aumentare la percentuale di successo?
Attendo con ansia una vostra gentile risposta ai miei quesiti ed una valutazione complessiva della nostra situazione.
Cordialmente

Consulenza legale i 06/08/2020
Sono ben determinati i casi in cui la legge ammette il matrimonio per procura, e precisamente:
  1. nel caso di militari e persone che per ragioni di servizio ed in tempo di guerra si trovano al seguito delle forze armate (art. 111 c.c. comma 1);
  2. se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi, soggetti alla valutazione del Tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo.
In questi casi la coppia può celebrare il matrimonio in Italia, e la celebrazione avverrà con uno dei due (nel nostro caso lo sposo) presente personalmente, mentre l’altro (la sposa) presente per procura, tramite una terza persona.
A seguito del matrimonio la sposa potrà ottenere il permesso di soggiorno e recarsi in Italia.

Condizione indispensabile per la celebrazione del matrimonio è, come risulta espressamente disposto dall’art. 93 del c.c., che i futuri coniugi provvedano ad effettuare le pubblicazioni al Comune.
Dispone il successivo art. 94 del c.c. che la pubblicazione va richiesta all’ufficiale di stato civile del comune in cui uno degli sposi ha la residenza e che va fatta nei comuni di residenza degli sposi.
Anche per tale adempimento, se uno o entrambi i futuri sposi, sono impossibilitati a recarsi in Comune, è possibile delegare una terza persona.

Al fine di potersi avvalere della procedura del matrimonio per procura occorre rispettare i seguenti successivi adempimenti:
  1. consegnare al comune tutti i consueti documenti previsti per il matrimonio ordinario, ovvero documento di identità, estratto di nascita, certificato di stato civile;
  2. consegnare anche il nulla osta al matrimonio per colei che si trova all’estero, e che va richiesto in consolato;
  3. aver adempiuto all’onere delle pubblicazioni di cui si è detto prima.

Per procedere al matrimonio è anche necessario ottenere l’autorizzazione da parte del Tribunale nella cui circoscrizione risiede lo sposo che si trova in Italia, la quale viene concessa con decreto, a seguito di un procedimento che si definisce di volontaria giurisdizione, e per il quale è previsto l’intervento necessario del pubblico ministero.
Nel corso di tale procedimento il Tribunale sarà chiamato a valutare la sussistenza dei gravi motivi che inducono a fare ricorso a questa forma di matrimonio.
Il procedimento si instaura con ricorso e, trattandosi di c.d. volontaria giurisdizione, cioè di procedimento non contenzioso, non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
Se il Tribunale ravvisa la sussistenza dei gravi motivi richiesti dall’art. 111 c.c., concede l’autorizzazione, a seguito della quale sarà possibile per lo straniero conferire procura ad un terzo per la celebrazione del matrimonio.
La procura deve rivestire la forma dell’atto pubblico, come previsto dal terzo comma dell’art. 111 c.c. e perde efficacia se non si procede alla celebrazione del matrimonio entro il termine di 180 giorni da quando è stata rilasciata.
Nel caso di procura rilasciata all’estero, la nozione di atto pubblico deve desumersi dalla lex loci (così Corte d’Appello di Napoli 05.10.1970; Corte d’Appello di Roma 27.04.1967).
Secondo parte della dottrina, nella procura si dovrebbe anche fare menzione del fatto che colui che la rilascia conosce il contenuto degli artt. 143, 144 e 147 c.c.

Quello appena descritto costituisce l’iter normativamente previsto per avvalersi del matrimonio per procura.

Sotto un profilo ancora più pratico, occorre muoversi in questo modo:
  1. lo sposo che risiede all’estero e che non può essere presente al matrimonio, invia una procura, anche in carta semplice, per poter avviare le pubblicazioni nel comune di residenza dell’altro sposo (quello che si trova in Italia);
  2. successivamente, sempre lo sposo o la sposa straniera potrà rivolgersi ad un notaio o altro pubblico ufficiale per nominare un procuratore che lo rappresenti al matrimonio; occorre che tale procura sia legalizzata dall’ambasciata italiana all’estero;
  3. la stessa procura dovrà essere prodotta in Tribunale come allegato alla richiesta per l’autorizzazione al matrimonio per procura ex art. 111 c.c.
Al fine di evitare che l’ambasciata italiana possa non voler autorizzare il rilascio della procura senza la preventiva autorizzazione del Tribunale, sarà opportuno munirsi preventivamente di quest’ultima, in modo da poterla allegare alla procura da produrre all’ambasciata per la legalizzazione.
In questo secondo caso il Giudice nel suo provvedimento demanderà al Comune il compito di verificare la validità della procura.
Per il rilascio della procura occorre che copia dell’autorizzazione giudiziale sia inviata all’altro sposo tradotta e asseverata.
  1. la procura, tradotta e asseverata, va poi depositata presso il Comune in cui si intende contrarre matrimonio.
Al ricorso per il rilascio dell’autorizzazione occorre allegare la seguente documentazione:
  1. certificato di residenza dello sposo e della sposa;
  2. certificato di capacità matrimoniale (rilasciato dal comune di residenza del ricorrente);
  3. eventuali certificati medici, per il solo caso in cui esistano patologie per le quali si rende necessario il matrimonio per procura;
  4. copia della richiesta di celebrazione del matrimonio fatta dall’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del ricorrente all’Ambasciatore del Paese dell’altro sposo.

Il matrimonio si svolgerà secondo le consuete forme di un matrimonio ordinario, con la differenza che in luogo della sposa sarà presente ad esprimere il consenso il procuratore, ossia colui o colei a cui è stata conferita la procura, il quale, secondo la tesi prevalente, assume la posizione di mero nuncius, non godendo di alcuna discrezionalità nella determinazione del contenuto del negozio che si andrà a concludere (il contratto di matrimonio).
E’ stato precisato che, trattandosi di procedimento non contenzioso, non occorre l’assistenza di un avvocato, anche se la redazione del ricorso, con specifica indicazione dei motivi che inducono a ricorrere a tale forma di matrimonio, assumerà indubbiamente un grande rilievo al fine di convincere il giudice a rilasciare l’autorizzazione.

Sotto il profilo delle tempistiche è estremamente difficile fare delle previsioni, in quanto dipende dal carico di lavoro del Tribunale di competenza; indubbiamente, non trattandosi di dover affrontare un vero e proprio giudizio, i tempi saranno notevolmente ridotti e dovrebbero oscillare tra uno e tre mesi.

Per quanto concerne i costi, sono previste come spese fisse il contributo unificato da euro 98,00 ed una marca da bollo da euro 27,00 per diritti forfettizzati per notifica.
Le possibilità di riuscita dipendono essenzialmente dalla reale esistenza di quelli che vengono qualificati dal codice come gravi motivi, che nel caso di specie possono ravvisarsi nella forti restrizioni attualmente esistenti per recarsi da un paese all’altro causa COVID-19.
Nessun rilievo si ritiene possa assumere la situazione personale e familiare della sposa, ossia che si tratta di persona orfana, disoccupata e indigente, mentre le difficoltà nel concedere l’autorizzazione potrebbero scaturire dal fatto che quel matrimonio potrebbe essere visto dal giudice come un escamotage per riuscire ad ottenere il permesso di soggiorno per ricongiungimento al coniuge e successivamente, dopo una permanenza di due anni sul territorio dello Stato italiano, poter vantare il diritto di acquisire la cittadinanza italiana (ex art. 5 Legge n. 91/1992, come modificato dall’art. 1 comma 11 Legge n. 94/2009).
Sotto questo profilo sarebbe bene evidenziare nel ricorso che trattasi di persona con un certo grado di cultura in quanto neolaureata, a cui si è legati da diversi anni, ciò che si può far risultare dai diversi visti turistici richiesti nel corso degli anni pregressi per incontrarsi a turno nel paese dell’uno o dell’altro (ciò dovrebbe indurre il giudice ad escludere l’intenzione di voler celebrare quel matrimonio per consentire ad una straniera di ottenere permesso di soggiorno e cittadinanza italiana, come in effetti molto spesso accade nella realtà quotidiana).

Per concludere vuole darsi un altro suggerimento: una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 15343 del 25.07.2016, ha ritenuto ammissibile sposarsi con una persona straniera (residente nello Stato del quale è cittadino) per via telematica, stabilendo nel caso specifico che il matrimonio celebrato via skype tra una donna italiana ed un cittadino del Pakistan è regolare.
In particolare, considerato che il Pakistan ammette la celebrazione di un matrimonio per via telematica, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il matrimonio celebrato all’estero è da considerare valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione.
Pertanto, a parte la possibilità di verificare se l’ordinamento della Federazione Russa ammette una tale forma di matrimonio (alla quale non è da escludere di tentare di fare ricorso), la decisione della Suprema Corte sopra citata può essere richiamata nel ricorso da presentare ex art. 111 c.c. quale ulteriore argomento per convincere il giudice ad autorizzare il matrimonio per procura.