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Articolo 340 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Nuove nozze della madre

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 340 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 159 della L. 19 maggio 1975 n. 151.

[La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al tribunale prima che sia celebrato il matrimonio. Il tribunale, assunte le informazioni del caso e sentito il pubblico ministero, delibera se l'amministrazione dei beni possa esserle conservata, oppure stabilisce condizioni, riguardo all'amministrazione stessa e all'educazione dei figli.

In caso di inosservanza della precedente disposizione la madre perde di diritto l'amministrazione e il marito è responsabile in solido dell'amministrazione esercitata in passato e di quella in seguito indebitamente conservata.

Il tribunale su istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche d'ufficio, qualora non creda di riammettere la madre nell'amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da osservare per l'educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni.

L'ufficiale dello stato civile, che celebra o trascrive il matrimonio della vedova, deve informarne il procuratore della Repubblica entro dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

174 Sono state riunite nell'art. 340 le disposizioni degli articoli 348 e 349 del progetto, che contemplavano l'ipotesi delle nuove nozze della madre ed i provvedimenti del tribunale in merito alla amministrazione dei beni e alla educazione dei figli. In conformità ai criteri direttivi seguiti in materia, è stabilita la competenza del tribunale per i provvedimenti di autorizzazione sopra contemplati.

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