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Articolo 333 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Condotta del genitore pregiudizievole ai figli

Dispositivo dell'art. 333 Codice Civile

(1)Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330(2), ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice [38, 51], secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti(3) convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare [336] ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore(4).

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento [742 c.p.c.](5).

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 155 della L. 19 maggio 1975 n. 151.
(2) La norma trova applicazione solo con riferimento agli aspetti relativi alla cura della persona del minore, ossia per condotte relative ad aspetti non patrimoniali (per gli aspetti patrimoniali vi sarebbe lo specifico successivo [[334c]]).
(3) I provvedimenti adottabili derivano anche dal solo pericolo di danno al minore, e sono perciò rimessi nel contenuto all'apprezzamento del giudice che valuterà caso per caso le misure opportune.
(4) Il comma è stato così modificato dall'art. 37 della L. 28 marzo 2001 n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile).
(5) Con la revoca dei provvedimenti avverrà il riacquisto della potestà con effetti retroattivi ex tunc.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 333 Codice Civile

Cass. civ. n. 3780/2023

La "vis attractiva" del tribunale ordinario rispetto alla competenza del tribunale per i minorenni opera, ai sensi dell'art. 38 disp.att. c.c., a condizione che, nel momento in cui perviene al medesimo tribunale ordinario una richiesta di adozione dei provvedimenti ex art. 330 o 333 c.c., il giudizio di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c. non sia già definitivamente concluso, nel qual caso resta ferma la competenza del tribunale per i minorenni.

Cass. civ. n. 2829/2023

In tema di procedimenti per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'emersione nel giudizio di reclamo di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333 c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha ritenuto la nullità del solo giudizio di reclamo, ove la gravità delle condotte genitoriali, emerse all'esito di più approfondite indagini peritali, avevano indotto il giudice ad attribuire ai servizi sociali già nominati la responsabilità esclusiva di tutte le decisioni riguardanti il figlio e delle modalità di frequentazione con il genitore non convivente, senza prima procedere alla nomina di un curatore speciale).

Cass. civ. n. 7734/2022

In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, l'ampliamento in sede di reclamo del "thema decidendum" a comportamenti dei genitori pregiudizievoli al minore, rilevanti ex art. 333 c.p.c., comporta per il giudice, oltre al dovere di sollecitare il contraddittorio sul nuovo oggetto di indagine ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c., anche quello di nominare un curatore speciale al figlio per il sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d'appello, dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della ragionevole durata del processo (espresso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 6 CEDU), di particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa delle ipotesi di cui agli artt. 353, 354 e 383, comma 3, c.p.c., che non comprendono quelle in esame, ove le nullità attengono al solo giudizio di reclamo.

Cass. civ. n. 27553/2021

Ai fini della sospensione della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c. non occorre che la condotta del genitore abbia causato danno al figlio, poiché la norma mira ad evitare ogni possibile pregiudizio derivante dalla condotta (anche involontaria) del genitore, rilevando l'obiettiva attitudine di quest'ultima ad arrecare nocumento anche solo eventuale al minore, in presenza di una situazione di mero pericolo di danno.

Cass. civ. n. 28724/2020

E'inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso i provvedimenti provvisori "de potestate" (nella specie: il decreto con il quale il tribunale autorizza i servizi sociali a sospendere gli incontri tra il genitore ed il figlio), trattandosi di provvedimenti privi dei caratteri della decisiorietà poiché sprovvisti di attitudine al giudicato "rebus sic stantibus" per la loro provvisorietà, nonchè della definitività, in quanto non sono emessi a conclusione di un procedimento e possono essere revocati, modificati o riformati dallo stesso giudice che li ha emessi anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/01/2019).

Cass. civ. n. 1866/2019

Il conflitto di competenza tra il tribunale ordinario, adito per l'affidamento condiviso del minore, ed il tribunale per i minorenni, relativamente ai provvedimenti ex artt. 330 ss. c.c. richiesti dal P.M., dev'essere risolto secondo il criterio della prevenzione, atteso che l'art. 38 disp. att. c.c., nel testo sostituito dall'art. 3 della legge n. 219 del 2012, la cui "ratio" risiede nell'evidente interrelazione tra i due giudizi, limita la "vis attractiva" del tribunale ordinario, anche per i detti provvedimenti, all'ipotesi in cui il procedimento dinanzi a questo sia stato instaurato per primo e si svolga tra le stesse parti dell'altro, in tal modo implicitamente escludendo l'ipotesi in cui il procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni sia stato instaurato anteriormente, riservata in ogni caso al giudice minorile la pronuncia sulla decadenza dalla potestà genitoriale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del tribunale ordinario, adito per primo, anche per i provvedimenti ex artt. 333 e 336 richiesti dal P.M., ritenendo ininfluente sia la mera diversità dell'oggetto delle domande, aventi l'obiettivo comune dell'assunzione delle determinazioni più opportune nell'interesse del minore, sia la formale diversità della posizione processuale del P.M., comunque parte necessaria nel procedimento pendente dinanzi al tribunale ordinario). (Regola competenza).

Cass. civ. n. 28998/2018

Il decreto emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso un provvedimento del tribunale, che, nell'ambito del conflitto genitoriale, dispone l'affidamento del minore nato fuori dal matrimonio ai servizi sociali, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. poiché, già nel vigore della l. n. 54 del 2006, ed a maggior ragione dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 154 del 2013,che ha abolito ogni distinzione tra figli nati da genitori non coniugati e figli nati dal matrimonio, al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, poiché risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un'efficacia assimilabile, "rebus sic stantibus" a quella del giudicato, non rilevando, a sostegno della tesi contraria, che si tratti di un provvedimento di affidamento ai servizi sociali, atteso che ciò non determina alcuna modificazione della qualificazione giuridica del provvedimento. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/10/2017).

Cass. civ. n. 31902/2018

La decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c.; tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all'art. 333, comma 2, c.c., come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c. (La S.C. ha affermato il principio, rigettando la censura del ricorrente che lamentava il carattere definitivo e non temporaneo del provvedimento di affidamento del figlio minore ai servizi sociali, non essendo stato disposto un termine di cessazione degli effetti, precisando che la previsione di un termine finale dell'affidamento non risultava necessaria, poiché la decisione risulta suscettibile di essere riesaminata in qualsiasi momento).

Cass. civ. n. 17648/2007

La convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994, è diretta a proteggere il minore contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, con esclusivo riferimento alla situazione di mero fatto, sulla base della presunzione secondo la quale l'interesse del minore coincide con quello di non essere allontanato o di essere immediatamente ricondotto nel luogo in cui svolge la sua abituale vita quotidiana; non vìola. l'art. 16 della convenzione il provvedimento, emesso a protezione del minore ex art. 333 od ex art. 403 c.c. dall'autorità giudiziaria od amministrativa dello Stato richiesto, prima della conoscenza del trasferimento o del trattenimento illecito. (Nel caso di specie la S.C. ha confermato l'affidamento provvisorio di un minore all'Ausl affinché lo tenesse collocato presso il padre in Italia, disposto ex artt. 333-336 c.c., in sede di verifica del provvedimento ex art. 403 c.c., rilevando che l'atto amministrativo risultava emesso prima che fosse decorso il termine per il rientro del minore e, comunque, prima che l'autorità amministrativa avesse conoscenza dell'esistenza di un'ipotesi configurabile come trattenimento illecito, e che del pari tale conoscenza dilettava al P.M. ricorrente).

Cass. civ. n. 3529/2004

La litispendenza, che determina la competenza in base al criterio della prevenzione, sussiste solamente quando fra due o più cause vi sia, oltre all'identità dei soggetti, anche l'identità di petitum e di causa petendi di guisa che la stessa non è configurabile - stante la comunanza soggettiva soltanto parziale e la diversità oggettiva - tra il giudizio di separazione personale dei coniugi e il procedimento per la pronunzia di decadenza dalla potestà dei figli «ex art. 330 c.c. nonché per l'emanazione degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 333 c.c.: infatti quest'ultimo procedimento, da un lato, contempla espressamente il pubblico ministero tra i legittimati al relativo promovimento, e dall'altro, in ordine alla causa petendi e al petitum fa riferimento ad una condotta di uno o di entrambi i genitori necessariamente pregiudizievole al figlio (sia o non sia quest'ultima tale da dar luogo alla suindicata pronuncia di decadenza) ed ha ad oggetto l'emanazione degli anzidetti provvedimenti di cui agli artt. 330 e ss. c.c., laddove, nel giudizio di separazione personale, le (eventuali) statuizioni relative ai figli minorenni, di cui all'art. 155 c.c., si inseriscono nel quadro di una regolamentazione della vita familiare consequenziale all'allentamento del vincolo matrimoniale (onde vengono ad incidere soltanto sulle modalità di esercizio della potestà genitoriale e non postulano il pregiudizio o il pericolo di un pregiudizio per la prole medesima).

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Consulenze legali
relative all'articolo 333 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

C. S. chiede
lunedì 28/03/2022 - Lazio
“Mio figlio di 15 anni è affetto del disturbo dello spettro autistico ed è certificato 104 3 comma 3. Ho sempre problemi ad ottenere il consenso del padre per cure prescritte dalla psichiatra dell' ASL. Recentemente la neuropsichiatre ha prescritto la terapia cognitivo comportamentale ma non riesco ad ottenere il consenso chiaro. Il padre ostacola da anni le terapie. Abbiamo vissuti varie cause e anche una CTU ma purtroppo l'affidamento rimane condiviso. Vorrei fare un ricorso al giudice tutelare per sbloccare la terapia per mio figlio. Con l' occasione sto anche valutando di fare una richiesta per dare la responsabilità genitoriale su questioni di salute alla ASL/servizi sociali. Mi fido degli operatori che ho davanti. Agiscono sempre nelle interessi di mio figlio e non voglio più essere obbligata a chiedere consensi dal padre per terapie prescritte dal specialista e ovviamente necessarie nonché urgenti.”
Consulenza legale i 04/04/2022
Purtroppo, in regime di affidamento condiviso del figlio, qualora l’altro genitore non presta il consenso alla terapia è necessario rivolgersi al giudice tutelare.
Ciò è espressamente previsto anche dall’art. 3 della recente legge 22 dicembre 2017, n. 219 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”). Tale norma stabilisce, al comma 2, che “il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità”.
Nel nostro caso, essendo congiunto l’esercizio della responsabilità genitoriale, troverà applicazione il comma 5 del medesimo articolo, ai sensi del quale, nel caso in cui il rappresentante legale del minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione sarà rimessa al giudice tutelare.
Non appare del tutto chiaro, invece, cosa si intenda nel quesito per “dare la responsabilità genitoriale su questioni di salute alla ASL/servizi sociali”. Infatti un genitore (nel nostro caso, la madre) non può rinunciare alla responsabilità genitoriale; è possibile però, chiedere al Tribunale per i minorenni un provvedimento di decadenza (nei casi più gravi, previsti dall’art. 330 c.c., di violazione degli obblighi o abuso dei poteri connessi alla responsabilità genitoriale) o di sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale (nei casi in cui il comportamento del genitore risulti pregiudizievole per il figlio: art. 333 c.c.).
Inoltre, è possibile valutare la possibilità di chiedere una modifica delle condizioni di separazione (o divorzio), chiedendo l’affidamento esclusivo alla madre: a tal fine, occorrerà dimostrare che l’affidamento al padre sia contrario all’interesse del minore, come disposto dall’art. 337 quater c.c.
Naturalmente, si tratta di questioni delicate, che vanno esaminate in accordo con il proprio legale, e tenendo presente che ogni decisione riguardante i minori deve essere presa dal giudice con esclusivo riferimento al loro interesse.

Bosco F. chiede
venerdì 22/04/2016 - Piemonte
“buongiorno
purtroppo non e' indicato normalmente il significato di
condotta pregiudizievole per il minore, ma la condotta pregiudizievole e' lasciata alla sensibilità del magistrato.
nel mio caso c'è in atto una separazione di fatto da tre mesi , con una bimba di 16 mesi, che la madre ha trasferito senza preavviso presso il nuovo compagno, praticamente da un giorno all'altro.
quindi per la bimba ,secondo la psicologa forense interpellata, ne consegue un danno psicologico consistente, non riuscendo a comprendere né il nuovo status di residenza, né la figura maschile che improvvisamente si palesa con continuità ( giorno e notte ) a fianco della mamma e che la bimba non riconosce come padre( per ora). fortunatamente vedo la bimba tre volte la settimana per alcune ore nella originale casa della famiglia e quindi la bimba stessa identifica i luoghi e il papa' senza difficoltà, ma per quanto può durare questa situazione, non essendoci ancora la data fissata per la prima udienza di separazione ?
grazie
franco b.”
Consulenza legale i 28/04/2016

Purtroppo non esiste alcuna norma che stabilisca la “durata massima” del protrarsi di una situazione di pregiudizio per il minore e sicuramente, come correttamente osservato nel quesito, le pronunce dei Giudici in materia sono le più svariate perché dipendono fortemente dai singoli casi concreti.

Quel che è certo, tuttavia, è che la legge accorda ai genitori - e non solo a questi ultimi - diversi strumenti per rimediare ad una situazione di maggiore o minore pregiudizio a carico dei minori: tali strumenti si inseriscono nell’ampio complesso di norme del codice civile, di cui al Libro Primo “Delle persone e della famiglia”, che riguardano, in generale, la potestà genitoriale, i doveri e diritti dei genitori nei confronti dei figli, la famiglia.

Uno di questi strumenti, che potrebbe essere utilizzato nel caso di specie nel quale si ha premura che venga valutato tempestivamente il comportamento materno ritenuto dannoso per la bambina, è quello offerto dall’art. 333 del codice civile, ovvero “Condotta del genitore pregiudizievole ai figli”: “Quando la condotta di uno o entrambi i genitori non è tale da far luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti (…)”. L’articolo 330 c.c. cui si accenna nel testo riguarda le ipotesi di grave violazione o trascuratezza dei doveri genitoriali, tanto da far decadere il responsabile dalla potestà genitoriale.

Ebbene, l’art. 333 citato disciplina le situazioni di pregiudizio per il figlio non di tale gravità da far perdere la potestà genitoriale ma senz’altro in grado di determinarne l’affievolimento.

La richiesta va rivolta al Tribunale per i Minorenni che ha normalmente sede presso il capoluogo di Regione ed apre un vero e proprio procedimento giudiziale nel quale è necessaria – da parte di chi lo promuove – la prova rigorosa e concreta del pregiudizio per il minore e della gravità dello stesso.

Nel caso concreto che ci occupa, la gravità dei fatti e della situazione, ad avviso di chi scrive - anche in base agli orientamenti sulla materia - non è tale da legittimare un ricorso ai sensi dell’articolo 330 c.c. sopra menzionato ma senz’altro renderebbe possibile un’azione ai sensi dell’articolo 333 per la valutazione giudiziale del diritto della madre a mantenere la piena potestà sulla figlia.

Va, tuttavia, tenuto presente un dato estremamente rilevante nel caso in esame: rivolgersi al Tribunale dei Minorenni significa, evidentemente, predisporre un atto giudiziale, raccogliere le prove (che si aggiungano alla perizia di parte della psicologa forense), attendere – anche in questo caso – i tempi di fissazione della prima udienza e, non da ultimo, fare i conti con la distanza del Giudice (il Tribunale competente, come si diceva, è situato presso il capoluogo di Regione e questo può comportare dei disagi o dei ritardi in più).

Considerata, quindi, l’urgenza di intervenire, quale alternativa al procedimento anzidetto, si ritiene forse consigliabile un’altra strada, che sfrutta il ricorso per separazione (che si presume, dal testo del quesito, sia già stato presentato).

E’ possibile, infatti, di norma, depositare un’istanza urgente di anticipazione dell’udienza di comparizione dei coniugi al Tribunale competente per la separazione, evidenziando in maniera puntuale e circostanziata le motivazioni dell’urgenza: in tal modo - beninteso, qualora il Giudice condividesse i motivi dell’urgenza - si potrebbe accelerare il procedimento e comparire avanti a quest’ultimo in breve tempo (alcuni Tribunali riescono a fissare l’udienza già entro un paio di settimane) affinché, poi – reso edotto della situazione ed assunte le eventuali informazioni aggiuntive del caso – egli adotti i necessari e contingenti provvedimenti (poi sempre revocabili) nell’interesse della minore.