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Articolo 56 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Ritorno dell'assente o prova della sua esistenza

Dispositivo dell'art. 56 Codice Civile

Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'articolo 48.

I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora [1219] continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell'articolo 54 restano irrevocabili.

Se l'assenza è stata volontaria e non è giustificata, l'assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell'articolo 53.


Brocardi

Postliminium est ius amissae rei recipiendae ab extraneo, et in statum pristinum restituendae
Postliminium fingit eum, qui captus est, in civitate semper fuisse

Spiegazione dell'art. 56 Codice Civile

L'assenza cessa con il ritorno dell'assente o con la prova della sua esistenza. Come per l'opposta ipotesi di prova della morte dell'assente, la cessazione dell'assenza avviene automaticamente, senza che sia richiesta apposita pronuncia da parte del giudice.
I possessori temporanei dei beni sono titolari di un diritto di godimento su beni e nell'interesse altrui; pertanto, in linea con le norme dettate dagli articoli 50 e 52 c.c., alla cessazione dell'assenza essi dovranno restituire la medesima quantità di beni cui erano stati immessi (verificabile mediante rendiconto), onde ottenere la restituzione della cauzione prestata.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

72 In ordine al trattamento dell'assente che ritorna, è stato, con molta opportunità, considerato che, nell'ordine giuridico instaurato dal Fascismo, deve essere riguardato con disfavore il comportamento di colui che senza giustificato motivo scompare, lasciando i propri beni in istato di abbandono con pregiudizio degli interessi generali della produzione. E' stato perciò proposto di distinguere tra assenza giustificata e assenza ingiustificata, per farne discendere la perdita del diritto alla restituzione delle rendite riservate per l'assente ingiustificato che ritorni nel periodo dell'immissione nel possesso temporaneo, e la perdita del diritto a recuperare i beni per l'assente ingiustificato che ritorni dopo la dichiarazione di morte presunta. E' stata accolta senz'altro nell'art. 56 la prima proposta relativa alla fase della dichiarazione di assenza. Saranno in prosieguo esposti i motivi che hanno indotto a non accogliere l'altra.

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