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Articolo 55 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Immissione di altri nel possesso temporaneo

Dispositivo dell'art. 55 Codice Civile

Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale [821].

Spiegazione dell'art. 55 Codice Civile

Anzitutto il soggetto che vanti tale diritto dovrà provare che la prevalenza dello stesso sussisteva già al momento della dichiarazione di assenza; in alternativa dimostrando che la scomparsa e la dichiarazione di assenza vennero fondate su date errate, antecedenti a quelle che si vogliono provare. Ne conseguiranno la revoca della dichiarazione ed il conseguente accertamento di assenza da un giorno successivo a quello su cui il soggetto afferma esistere il proprio diritto all'immissione nel possesso. La norma, nel far conseguire i frutti dal giorno in cui viene presentata domanda giudiziale (art. 1148 del c.c.), ritiene in buona fede il soggetto che inizialmente ha ottenuto l'immissione nel possesso dei beni del dichiarato assente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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