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Articolo 54 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Limiti alla disponibilitā dei beni

Dispositivo dell'art. 54 Codice Civile

Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni [50] non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno [2784], se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale.

Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate [725 ss. c.p.c.].

Ratio Legis

Giacché l'immesso può vantare solamente un diritto di godimento su beni altrui, esercitato nell'interesse dell'assente che potrebbe far ritorno, con tale norma si rende effettiva la tutela approntata per i beni da conservare, ponendo il Tribunale come organo che sovrintende all'autorizzazione in merito ad eventuali atti di straordinaria amministrazione.

Spiegazione dell'art. 54 Codice Civile

L'articolo in esame, senza pretesa definitoria ed esaustiva, elenca tutta una serie di atti specifici (alienazione, sottoposizione a pegno o ipoteca) estensibile ad altri atti di straordinaria amministrazione, ossia che modifica in diminuzione la struttura e/o la consistenza del patrimonio (così Cass. civ. n. 484/1966). Diversamente, gli atti relativi alla conservazione od addirittura al miglioramento del patrimonio sono sottratti alla preventiva autorizzazione del Tribunale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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