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Articolo 239 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Funzioni dell'organo di revisione

Dispositivo dell'art. 239 TUEL

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

  1. a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
  2. b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
  3. 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
  4. 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
  5. 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
  6. 4) proposte di ricorso all'indebitamento;
  7. 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
  8. 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
  9. 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
  10. c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
  11. d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
  12. d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233 bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
  13. e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
  14. f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

  1. a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;
  2. b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.

Massime relative all'art. 239 TUEL

C. Conti n. 163/2010

Sussiste la colpa grave dei revisori per omesso controllo della regolare tenuta della contabilitą e per il mancato versamento delle entrate riscosse da parte dell'economo e responsabile del servizio di ragioneria, il quale dolosamente ha disatteso alla regolare gestione e rendicontazione alle quali era tenuto in ragione del suo ufficio.

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Consulenze legali
relative all'articolo 239 TUEL

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Anonimo chiede
domenica 12/02/2017 - Lombardia
“Ho letto un articolo in materia di residui in ordine al Dlgs 118/2011 secondo cui la Giunta Comunale debba provvedere alla determinazione e rappresentazione a bilancio dei detti residui (Attivi e Passivi) .( TUEL art 227)

Questa operazione viene posta in essere dalla Giunta su dati predisposti dagli uffici e dopo esauriti i il controlli interni demandati al Segretario ed ai Responsabili di settore sulla loro esistenza,consistenza, attendibilità , coerenza e regolarità contabile ( apponendo il loro visto). ( D.L:174/2012)

La delibera di Giunta viene sottoposta , quindi, al collegio dei revisori per il parere.

I revisori a cui il TUEL demanda la Vigilanza sull'adempimento di quanto sopra esprimono il parere per aver vigilato sul compimento degli atti e dei controlli presupposti sopra indicati.

In qualità di revisore mi viene richiesto dall' RFE di rifare i controlli per esprimere il parere.
.

Io ritengo che:
se revisore di nuova nomina lo stesso debba certificare che il precedente organo abbia operato la vigilanza ( posto che i controlli interni sono stati operati dagli organi interni a ciò preposti);
se revisore in corso di mandato , lo stesso debba esprimere il parere per aver vigilato a che i controlli interni ( generali e specifici) siano stati effettuati dagli organi preposti e che i dati esposti a bilancio siano attendibili , coerenti e contabilmente regolari.

In ragione di quanto sopra e concludo che la novellata normativa in materia di controlli abbia sottratto il controllo operativo ed interno ai Revisori per demandarlo al Segretario ed ai Responsabili di settore , lasciando al Revisore ( organo di Vigilanza) appunto l'onere di vigilare a che i controlli siano stati effettuati e che il sistema di controllo sia operativo ed efficiente .
Il dubbio che mi ha posto il RFE mi ha spinto a chiedere un suo parere in merito.

Consulenza legale i 16/02/2017
La risposta al quesito non può che essere individuata nelle norme di riferimento, le quali descrivono bene il ruolo di entrambi i soggetti in questione, in particolare il responsabile finanziario da un lato, e l’organo di revisione dall’altro.

Con il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, citato nel quesito, “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012” (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213), è stato ampliato e rafforzato il sistema dei controlli interni dell’ente locale, la cui articolata tipologia è dunque ora definita dagli artt. 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, e 147 quinquies D.Lgs. 267/2000 (TUEL).

La riforma del citato testo unico ha rivisto integralmente il sistema dei controlli interni, che poggiano ora su tre pilastri fondamentali: il controllo di regolarità contabile, il controllo di gestione e il controllo sugli equilibri di bilancio, due dei quali sono di competenza esclusiva del responsabile finanziario degli enti locali (cosiddetto “ragioniere”); tali controlli, benché già presenti da tempo, hanno ricevuto nuovo impulso con la riforma, a partire dal parere contabile, dovuto per quasi tutte le deliberazioni degli organi collegiali.

Il TUEL prevedeva già che il controllo di regolarità amministrativo e contabile si esplicasse attraverso i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile, ma dopo la riforma del 2012 tali pareri sono divenuti più stringenti.

Il controllo sugli equilibri finanziari, invece, disciplinato dal nuovo art. 147-quinquies, è svolto con il coordinamento e la direzione del responsabile del servizio finanziario, con la vigilanza dell’organo di revisione interno e con il coinvolgimento degli organi di governo, del segretario e dei responsabili dei servizi, sulla base delle rispettive responsabilità.

Ai sensi dell’art.147 bis, comma 2, D.Lgs. 267/2000 “il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. (…)
Le risultanze del controllo (…) sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti (…)”.

Con la riforma in esame sono stati, quindi, affidati ai segretari comunali e provinciali, cui sono istituzionalmente riconosciute funzioni di sovrintendenza dell’ente locale, estesi compiti di direzione e di coordinamento del sistema dei controlli nel suo complesso, in sinergia con i responsabili dei servizi e, in particolare, con il responsabile del servizio finanziario e con gli organi di valutazione, ove istituiti.

Appare, poi, rafforzato il ruolo del responsabile del servizio finanziario, il quale “è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica”. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica (art.153 D.Lgs. 267/2000).

Per quanto riguarda, invece, il controllo di regolarità contabile negli atti gestionali, oltre al recente art.147 bis D.Lgs. 267/2000, vengono in rilievo l’art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000, rubricato “Principi in materia di contabilità” secondo cui “i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria” e il successivo art.153, comma 5, (“il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità”).

Il ragioniere, insomma, dovrà apporre il suo visto su ogni atto dell'ente locale che «comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente»: praticamente su tutto.

L’organo di revisione, invece, da parte sua, svolge un’attività di vigilanza e controllo nelle seguenti aree:
• acquisizione delle entrate
• effettuazione delle spese
• attività contrattuale
• amministrazione dei beni
• completezza della documentazione
• adempimenti fiscali
• tenuta della contabilità

I revisori devono svolgere attività di vigilanza sull’intera gestione diretta ed indiretta dell'ente, ivi comprese le partecipazioni finanziarie sotto qualsiasi forma espresse.

Relativamente alla proposta di bilancio di previsione, ai documenti allegati e alle variazioni di bilancio devono esprimere un motivato giudizio di:
• congruità
• coerenza
• attendibilità contabile
Il parere deve tenere conto, tra le altre, oltre che di ogni elemento utile, del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153

La vigilanza sul rispetto dei vincoli giuridici e contabili non deve limitarsi agli aspetti formali ma deve essere estesa al controllo degli aspetti sostanziali di natura finanziaria, patrimoniale ed economica della gestione; è una attività che ha esito in una denuncia o segnalazione all’organo consiliare ed i risultati della stessa confluiscono in relazioni periodiche e comunque nella relazione annuale sul rendiconto.

In conclusione, per rispondere al parere, l’attività del collegio dei revisori è molto ampia (collaborazione, rilascio di pareri, vigilanza e verifiche), e non può essere considerata di mero controllo sulle verifiche sostanziali operate dagli organi interni all’ente locale.
Va tenuto presente, infatti, che solo parte della predetta attività consiste – come suggerito nel quesito – in una sorta di “supervisione”/vigilanza rispetto a quella di competenza esclusiva del responsabile finanziario, mentre altra parte viene specificamente demandata ai revisori.
Si riporta, di seguito, a tal proposito, uno stralcio dell’art. 239 del TUEL: “1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;
(…)
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all'art. 223.
1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
a) da parte della Corte dei conti i rilievi e le decisioni assunti a tutela della sana gestione finanziaria dell'ente;
b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.