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Articolo 237 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Funzionamento del collegio dei revisori

Dispositivo dell'art. 237 TUEL

1. Il collegio dei revisori č validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

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Consulenze legali
relative all'articolo 237 TUEL

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A. D. B. chiede
giovedė 19/05/2022 - Sicilia
“Sono presidente di un Collegio dei Revisori dei Conti di un comune della Sicilia. Il regolamento di contabilità di quell'Ente prevede che " il Presidente convoca e presiede il Collegio e stabilisce i lavori di ciascuna seduta. ........." Gli altri due componenti del Collegio ritengono un loro diritto concordare preventivamente la data della convocazione del Collegio. Esiste una remota possibilità che possano avere ragione della loro convinzione? L'Ente, investito della problematica prima indicata, può evitare di entrare nel merito, adducendo che un pronunciamento dello stesso potrebbe risultare invasivo o lesivo dell'autonomia e dell'indipendenza del Collegio, e non intervenire compiutamente sul regolare funzionamento dell'Organo?”
Consulenza legale i 26/05/2022
L'Organo di revisione economico-finanziario dei Comuni ha funzioni di controllo, di vigilanza e di collaborazione con l'organo consiliare che lo nomina, senza che tra Collegio dei revisori e Consiglio intercorra alcun rapporto gerarchico.
Il Comune, tuttavia, mantiene il potere di revocare i revisori per inadempienza, ai sensi dell’art. 235, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000.
Visto quanto sopra, la scelta dell’Ente di non interferire appare prudente e rispettosa dell’indipendenza e delle prerogative dell’organo di revisione.

Quanto al funzionamento del collegio, si rileva che l’art. 237, T.U. Enti locali stabilisce il quorum costitutivo e prevede che venga redatto un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate, lasciando la determinazione di tutti gli aspetti di dettaglio.
Purtroppo non è stato possibile rinvenire alcuna sentenza o parere del Ministero dell’Interno concernente lo specifico aspetto oggetto del quesito, ma analizzando la giurisprudenza relativa alle sedute del consiglio comunale (che è organo diverso ma collegiale ed appartenente all’Amministrazione comunale) si nota che anche qui non è riconosciuto ai consiglieri alcun vero e proprio diritto di concordare la data delle sedute ma che l’attenzione è posta soprattutto sulla necessità che i membri vengano informati per tempo dell’oggetto delle riunioni in modo da partecipare in modo consapevole.

In conclusione, in mancanza di una specifica norma del regolamento di contabilità, a parere dello scrivente i membri del collegio non possono pretendere di stabilire in modo congiunto le date delle sedute, ma solo che il Presidente le fissi secondo criteri di ragionevolezza al fine di assicurare il regolare funzionamento dell’organo.