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Articolo 203 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento

Dispositivo dell'art. 203 TUEL

1. Il ricorso all'indebitamento č possibile solo se sussistono le seguenti condizioni :

  1. a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercito del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
  2. b) avvenuta deliberazione del bilancio di previsione nel quale sono iscritti i relativi stanziamenti.

2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli giā in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente adegua il documento unico di programmazione e di conseguenza le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.

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