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Articolo 193 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Dispositivo dell'art. 193 TUEL

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico , con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

  1. a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  2. b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
  3. c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Massime relative all'art. 193 TUEL

Cons. Stato n. 2407/2008

Con riferimento al procedimento riguardante la salvaguardia degli equilibri del bilancio, le autorità statali hanno l'obbligo di procedere allo scioglimento del Consiglio comunale quando risultino i presupposti oggettivi, previsti dall'art. 193 del testo unico sugli enti locali. Salva l'ipotesi in cui sia assolutamente impossibile l'esercizio delle funzioni pubbliche da parte del Consiglio comunale a seguito di una calamità naturale, il decorso del termine previsto dal testo unico impone alle amministrazioni statali l'esercizio del potere di scioglimento, senza che abbiano rilievo le circostanze successive (tanto meno quelle concernenti le controversie elettorali sulla composizione del Consiglio comunale e il loro esito finale, che può dipendere anche in fase d'appello da circostanze eterogenee, come ad esempio la rinuncia del ricorrente vittorioso in primo grado).

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