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Articolo 191 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

Dispositivo dell'art. 191 TUEL

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare(1).

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 901 della L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Massime relative all'art. 191 TUEL

Cass. civ. n. 14476/2015

La domanda di pagamento del compenso proposta nei confronti della P.A. da un professionista incaricato della progettazione di uno strumento urbanistico particolareggiato appartiene alla giurisdizione ordinaria, posto che trova autonoma causa e giustificazione nella prestazione già resa in base ad un rapporto "iure privatorum", restando poi devoluto al giudice del merito di verificare l'eventuale violazione dell'obbligo della stessa Amministrazione di dare regolare copertura finanziaria alla relativa spesa.

Cass. civ. n. 10798/2015

Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di "arricchimento imposto".

La regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico; e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole (nella specie, la Corte ha ritenuto illegittima, la sentenza di merito con cui, accertata la mancata previa deliberazione di conferimento-incarico da parte del Comune, era stato negato l'indennizzo per i lavori in più svolti dall'affidatario, richiesti dall'ufficio Tecnico comunale).

Cass. civ. n. 26657/2014

In tema di obbligazioni della P.A., l'inserimento nel contratto d'opera professionale di una clausola di cd. copertura finanziaria - in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento - non consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del D.L. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno.

Il divieto, per i Comuni, in base all'art. 23, commi 3 e 4, del D.L. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato dal ragioniere (o, in sua mancanza, dal segretario) sul competente capitolo di bilancio di previsione, si applica anche se la spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico, ferma restando la necessaria verifica della copertura della spesa nel bilancio del Comune che ne assume l'impegno.

L'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), secondo il quale l'ente pubblico non risponde dell'attività posta in essere dal proprio funzionario senza l'osservanza delle regole procedimentali ivi previste, si applica anche ai Comuni della Regione Sicilia, a prescindere dal suo formale recepimento nella legislazione regionale, in quanto norma destinata ad incidere sull'efficacia del contratto e, quindi, relativa all'area dell'ordinamento civile riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.

Cass. civ. n. 21340/2014

In tema di spese fuori bilancio dei Comuni (e, più in generale, degli enti locali), ai fini dell'interpretazione del disposto dall'art. 23, quarto comma, del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144), che stabilisce l'insorgenza del rapporto obbligatorio, quanto al corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, va escluso che l'attività di "consentire" la prestazione debba consistere in un ruolo di iniziativa o di determinante intervento del funzionario, essendo sufficiente che questi ometta di manifestare il proprio dissenso e presti invece la sua opera come in presenza di una valida ed impegnativa obbligazione dell'ente locale.

Cons. Stato n. 4143/2014

La disciplina sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta negli artt. 191 e 194 del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 impone agli enti locali di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in loro favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità; più precisamente, per effetto dell'art. 4 del D.L.vo 15 settembre 1997 n. 342, poi trasfuso nell'art. 191 del T.U. citato, è stato introdotto il principio della validità del rapporto obbligatorio direttamente costituito con l'Amministrazione, a condizione peraltro che la prestazione o il bene fornito siano riconoscibili come dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'anzidetto art. 194 del medesimo T.U. e, quindi, che siano passibili di dichiarazione di utilità da parte dell'Ente locale, con conseguente previsione di spesa - anche fuori bilancio - nel caso in cui il relativo impegno non sia stato ancora previsto.

Cons. Stato n. 6269/2013

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio afferisce ad un istituto pubblicistico previsto dagli artt. 191 e 194 T.U.E.L., che impone al Comune di valutare e apprezzare eventuali prestazioni rese in suo favore, ancorché in violazione formale delle norme di contabilità. Trattasi di una novità rispetto al precedente assetto normativo della finanza locale (art. 35, comma 4, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 che prevedeva unicamente, in caso di acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di contabilità, che "il rapporto obbligatorio intercorre(sse), ai fini della controprestazione, e per ogni effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che (aveva) consentito la fornitura").

L'art. 4 del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, confluito nell'art. 191 del T.U.E.L., ha introdotto il principio della validità del rapporto obbligatorio direttamente con l'Amministrazione, a condizione che la prestazione o il bene fornito siano riconoscibili come dei debiti fuori bilancio (art. 194) e, quindi, che siano passibili di dichiarazione di utilità da parte dell'ente, con conseguente previsione di spesa, anche fuori bilancio, nel caso in cui il relativo impegno non sia stato ancora previsto. Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce, pertanto, atto dovuto - come si desume dall'art. 194 del T.U.E.L. - e l'Amministrazione non può sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc.

Cass. civ. n. 20763/2009

La norma dell'art. 23, comma 3 D.L. 2 marzo 1989 n. 66, conv., con modificazioni, nella L. n. 144 del 1989 - successivamente trasfusa nell'art. 35, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, e nell'art. 191, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - secondo cui per i lavori di somma urgenza disposti dalle amministrazioni comunali e provinciali l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni, è norma applicabile anche ai contratti di appalto di lavori pubblici. La regolarizzazione, che corrisponde ad un preciso obbligo della P.A., la cui violazione può essere fatta valere non solo dal terzo contraente, ma anche dalla stessa amministrazione, e che è finalizzata ad evitare l'accumularsi di debiti fuori bilancio, deve intervenire necessariamente nel termine sopra indicato e, in mancanza, non può ritenersi sussistente un valido rapporto obbligatorio tra l'Amministrazione ed il terzo.

Cass. civ. n. 23385/2008

In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto di opere (nella specie perché annullato dal Giudice Amministrativo), tra la P.A. (nella specie un Comune) ed un privato (nella specie un consorzio di cooperative), l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace; pertanto, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto, non può farsi ricorso alla revisione prezzi, tendente ad assicurare al richiedente quanto si riprometteva di ricavare dall'esecuzione del contratto, la quale, non può costituire neppure un mero parametro di riferimento, trattandosi di meccanismo sottoposto dalla legge a precisi limiti e condizioni, pur sempre a fronte di un valido contratto di appalto (Principio enunciato dalle Sezioni Unite, in fattispecie antecedente alla legge 24 aprile 1989, n. 144, risolvendo un contrasto in riferimento ai criteri di calcolo dell'indennizzo ex art. 2041 cod. civ.).

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Consulenze legali
relative all'articolo 191 TUEL

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S. S. chiede
martedì 28/03/2023
“RIFERIMENTO CONSULENZA Q202332968
1) Posto che la Corte di appello ha stabilito che in mancanza di atto scritto ai sensi della normativo dei debiti fuori bilancio gli Amministratori del comune dovrebbero pagare loro per le maggiori prestazioni richieste e rese dall'appaltatore, dopo oltre 10 anni dal fatto, detti Amministratori possono essere chiamati dall'appaltatore a pagare dette maggiori prestazioni con il loro patrimonio, e poi eventualmente rifarsi sul comune che comunque ha usufruito delle opere, utili in quanto trattasi di nettezza urbana?
2) Poichè l'art. 194 del T.U.E.L. prevede il riconoscimento del debito da parte del comune per l'acquisizione dei beni e servizi di riconosciuta utilità, come appunto il necessario servizio pubblico di igiene urbana, non si potrebbe eccepire la mala fede del comune che non vi ha provveduto a sanare, oppure una omissione di un atto dovuto, anche in considerazione che per ben due volte il comune aveva convocato l'appaltatore per definire sul "quanto" dovuto per le opere aggiuntive, ma senza accordo, e quindi riconoscendo implicitamente il diritto al maggio compenso?
Distinti ossequi.

Consulenza legale i 05/04/2023
In premessa, va ricordato che la sentenza della Corte d’appello è stata resa tra il privato che si è occupato del servizio e il Comune, negando la debenza delle somme richieste in quanto sarebbe assente un valido contratto tra operatore ed ente pubblico.
Essa, dunque, non fa stato nei confronti degli Amministratori comunali e non può essere contro di loro eseguita, perché non erano parte del processo, e le affermazioni del Giudice circa la loro responsabilità si qualificano come un semplice obiter dictum.
Per far valere le proprie pretese nei loro confronti è necessario ricominciare un nuovo processo, ove ne ricorrano i presupposti.
In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, la recente giurisprudenza ritiene che qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita, come del resto previsto anche dall’art. art. 191 del T.U.E.L. (Cassazione civile, sez. VI, 31 marzo 2022, n. 10432).
Nel caso di specie, però sono trascorsi più di dieci anni dai fatti che hanno cagionato il danno e, quindi, per evitare di disperdere tempo e denaro in azioni con poche possibilità di successo è indispensabile verificare se sia o meno stato inviato direttamente agli amministratori un atto idoneo a interrompere la prescrizione.
In mancanza di elementi che depongano in tal senso, si consiglia di valutare con il proprio legale il rapporto rischi/benefici di una eventuale azione.

In merito al secondo quesito, si nota che il riconoscimento del debito fuori bilancio si atteggia come un’attività discrezionale degli Amministratori non coercibile davanti a un Giudice (nel senso che non si può ottenere una sentenza che obblighi il Consiglio comunale ad adottare tale atto).
Nello specifico, è stato affermato che iI riconoscimento di un debito fuori bilancio costituisce un procedimento discrezionale che consente all'ente locale, di far salvi nel proprio interesse, gli impegni di spesa in precedenza assunti tramite specifica obbligazione, ancorché sprovvista di copertura contabile, ma non ha la funzione di introdurre una sanatoria per i contratti nulli o, comunque, invalidi - come quelli conclusi senza il rispetto della forma scritta ad substantiam (ex multis, Cassazione civile sez. II, 13 maggio 2022, n. 15303).
Nel caso di specie, dunque, non pare possibile invocare a fini risarcitori la lesione del legittimo affidamento da parte del privato, in quanto l’atto amministrativo al quale si aspirava non ha in realtà i presupposti per essere adottato.
In ogni caso, si nota che sono state già esperite numerose azioni nei confronti del Comune, esiste la possibilità che una eventuale tesi che tenda a farsi riconoscere un danno da lesione dell’affidamento potrebbe essere ritenuta non ammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere avanzata nei precedenti processi contro la P.A., in applicazione del principio secondo cui il giudicato copre “il dedotto e il deducibile”.