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Articolo 162 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Principi del bilancio

Dispositivo dell'art. 162 TUEL

1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale,al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità.

7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 162 TUEL

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. M. chiede
martedì 12/09/2023
“Se un ente locale nel 2023 riceve un conguaglio da pagare (oneri condominiali anno 2022) per un valore maggiore rispetto a quanto stanziato (una maggiorazione dei costi non prevedibile), in fase di liquidazione come è possibile procedere per la differenza scoperta considerando che ho fondi impegnati anche per il 2023 (sufficienti a coprire anche questa differenza oltre che per il 2023) ? E' possibile attingere dai capitoli con i fondi impegnati per il 2023? riferimenti normativi?”
Consulenza legale i 19/09/2023
Iniziando dalla normativa in materia, la disciplina della gestione finanziaria degli enti pubblici è, in parte, contenuta nel D.Lgs. n. 267 del 2001 (c.d. Testo Unico degli Enti Locali – TUEL) ed, in parte, per quanto attiene le regole operative, nel D.Lgs. n. 118 del 2011.

Il ciclo di bilancio è strutturato attraverso i seguenti passaggi: l’art. 162 del TUEL prevede che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali contenuti nel D.Lgs. n. 118 del 2011. Durante l’anno di esercizio possono essere, inoltre, adottate delle variazioni al bilancio di previsione al fine di contemplare spese ed entrate non previste, secondo quanto disposto dall’art. 175 del TUEL. Il ciclo si chiude, ai sensi dell’art. 186 del TUEL, con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso che è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.

Il ciclo di bilancio, pertanto, si svolge tramite una previsione triennale, eventualmente oggetto di variazioni in corso di esercizio, ed una rendicontazione a cadenza annuale.
Nel caso di specie, il Comune per far fronte alle uscite non previste dovrebbe adottare una variazione al bilancio tenuto conto che tali spese non comportano alcun disavanzo essendo coperte dai fondi esistenti sufficientemente capienti.


D. G. chiede
giovedì 20/10/2022 - Lombardia
“Buongiorno,
un Comune sta ultimando i lavori di ristrutturazione ed entro il 31.12.2022 deve pagare tutte le fatture per potere rendicontare alla Regione e al Ministero e di conseguenza ricevere i contributi, che molto probabilmente arriveranno nei primi mesi del 2023. Questo probabilmente porterà il Comune ad avere una cassa negativa al 31.12.2022.
Data la situazione si chiede se è possibile chiudere il 2022 "in rosso" e, considerando che il fondo cassa tornerà positivo nel 2023, quali conseguenze potrebbero esserci e se la Corte dei Conti potrebbe prendere dei provvedimenti nei confronti del Comune.
Grazie.”
Consulenza legale i 26/10/2022
Si chiede di rendere parere in merito alla regolarità contabile di un Comune tenuto conto che, per alcuni lavori di ristrutturazione effettuati, le spese già sostenute e contabilizzate nel bilancio del 2022 potranno essere ripianate dall’Amministrazione nell’anno contabile successivo mediante la riscossione di contributi provenienti dalla Regione e dal Ministero. Tale contabilizzazione anticipata si è resa necessaria al fine di poter rendicontare le spese agli Enti richiamati ed ottenere i contributi, ma ciò comporterebbe la chiusura del bilancio comunale dell’anno 2022 in negativo. In particolare, si chiede se sussistano dei rischi derivanti dall'approvazione del rendiconto negativo e quali possano essere i provvedimenti eventualmente adottati dalla Corte dei Conti
Iniziando dalla normativa in materia, la disciplina della gestione finanziaria degli enti pubblici è, in parte, contenuta nel D.Lgs. n. 267 del 2001 (c.d. Testo Unico degli Enti Locali – TUEL) e, in parte, per quanto attiene le regole operative, nel D.Lgs. n. 118 del 2011.
Il ciclo di bilancio è strutturato attraverso i seguenti passaggi: l’art. 162 del T.U.E.L. prevede che gli enti locali deliberino annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali contenuti nel D.Lgs. n. 118 del 2011. Durante l’anno di esercizio possono essere, inoltre, adottate delle variazioni al bilancio di previsione al fine di contemplare spese ed entrate non previste, secondo quanto disposto dall’art. 175 del T.U.E.L.. Il ciclo si chiude, ai sensi dell’art. 186 del T.U.E.L., con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso che è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio.
Il ciclo di bilancio, pertanto, si svolge tramite una previsione triennale, eventualmente oggetto di variazioni in corso di esercizio, ed una rendicontazione a cadenza annuale.
Viene poi in rilievo, in tema di disavanzo ossia di rendicontazione negativa, l’art. 188 del T.U.E.L., il quale prevede che “il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. […] La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso. […]
Nel caso di specie, il Comune, per poter ripianare il bilancio dell’anno 2022, impegnerebbe delle entrate - i contributi regionali e ministeriali - che verrebbero erogati nell’esercizio successivo a fronte di spese già sostenute e contabilizzate nell’esercizio precedente.
Non venendo in applicazione, nel caso in esame, la previsione di cui all’art. 186, comma 1, in base al quale la rendicontazione non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, trattandosi di spese che, sulla base di quanto riferito, sono state imputate all’esercizio corrente, il Comune si troverebbe, quindi, in uno stato di disavanzo.
Pertanto, ai sensi del sopra richiamato art. 188 del TUEL, tale disavanzo, riferito all’anno 2022, potrà essere ripianato negli esercizi successivi (e, segnatamente, nel 2023, anno in cui verranno erogati i contributi ministeriali e regionali); eventualmente, se si tratta di spese non contemplate nel bilancio di previsione, adottando una variazione al bilancio dell’anno 2023 che preveda dette spese ai sensi dell’art. 175 del TUEL. Dalla lettura dell’articolo 188 del TUEL risulta, inoltre, necessaria l’adozione una delibera consiliare che disponga un piano di rientro dal disavanzo, da sottoporre al parere del Collegio dei Revisori, nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio e, nella specie, l’individuazione dei contributi destinati a finanziare i lavori di ristrutturazione. Con periodicità almeno semestrale, il Sindaco, ai sensi del predetto articolo, dovrà poi trasmettere una relazione al consiglio, con il parere dei Revisori, sullo stato di attuazione del piano di rientro.
Nel rispetto della procedura sopra descritta, quindi, il disavanzo di amministrazione potrà anche essere ripianato negli esercizi successivi, utilizzando i contributi in tal senso impegnati, senza che la rendicontazione negativa riferita all’anno 2022 infici la stabilità finanziaria dell’ente e purché la copertura finanziaria prevista per il ripiano sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, al fine di determinare il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite nel lungo periodo (cfr. Delibera n. 2/2021/SRCPIE/PRSE della Sezione Controllo Corte dei Conti - Regione Piemonte).
Quanto, invece, ai provvedimenti che potrebbero essere adottati dalla Corte dei Conti, nell’ipotesi in cui, nella rendicontazione riferita all’anno 2023, venga accertato il ripiano del disavanzo dell’anno 2022, non sussisterebbero responsabilità di sorta in capo al Comune.
Diversamente, nel caso in cui non si realizzi il predetto ripiano, si ricorda che alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 20 del 1994 e dell’art. 148 del T.U.E.L., è attribuito un controllo successivo sull’attività di gestione degli enti pubblici, ivi compresi i comuni, volto a garantire la legittimità e la regolarità dell’utilizzo delle risorse pubbliche. In particolare, le sezioni regionali della Corte dei Conti, competenti per territorio, nell’esercizio dei propri poteri di controllo, possono richiedere alle amministrazioni chiarimenti sulla gestione delle risorse e, all’esito di tali verifiche, predisporre relazioni e osservazioni contenenti eventuali correttivi da applicare nella gestione.
Lo scopo di tale controllo è, infatti, quello di verificare se l’azione amministrativa sia stata economica, efficiente ed efficace, nel rispetto dell’art. 97 Cost. e dei principi contabili vigenti in materia e, eventualmente, correggerla.
Nel caso in cui vengano accertate delle irregolarità, le amministrazioni interessate dovranno seguire le indicazioni della Corte e attuare interventi idonei al superamento delle criticità. Infine, nel caso in cui le amministrazioni non seguano le indicazioni fornite dalla Corte e la situazione di dissesto finanziario non venga sanata e, anzi, si consolidi, non si esclude che potrebbe venire in rilievo anche una responsabilità contabile derivante dalla scorretta gestione.