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Articolo 109 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Conferimento di funzioni dirigenziali

Dispositivo dell'art. 109 TUEL

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Massime relative all'art. 109 TUEL

Cass. civ. n. 56/2015

L'assegnazione del dirigente comunale ad un diverso ufficio, pure dirigenziale, esula dalla problematica del demansionamento, trattandosi, ove vi sia stata manifestazione di volontà punitiva e ritorsiva del datore di lavoro, di "assegnazione del lavoratore ad ufficio diverso per ritorsione" vietata anche nel pubblico impiego. (Nella specie, la S.C. ha confermato la condanna del comune al risarcimento dei danni subiti dal dirigente per la revoca dell'incarico dirigenziale prima della scadenza del termine e l'assegnazione ad un servizio di minore rilevanza, alla stregua della scala di valutazione delle posizioni dirigenziali prevista dal regolamento comunale).

Cass. civ. n. 3451/2010

Il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali (trasfuso da ultimo nell'art. 109 del d.l.vo n. 267 del 2000), nell'escludere la configurabilità di un diritto soggettivo a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale (ancorché corrispondenti all'incarico assunto a seguito di concorso specificatamente indetto per determinati posti di lavoro e anteriormente alla cosiddetta "privatizzazione"), conferma peraltro il principio generale che, nel lavoro pubblico, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo, e non consente perciò - anche in difetto dell'espressa previsione di cui all'art. 19 del d.l.vo n. 165 del 2001 stabilita per le amministrazioni statali - di ritenere applicabile l'art. 2103 c.c., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico locale, con la sola eccezione della dirigenza tecnica, la quale va tuttavia interpretata in senso stretto, ossia nel senso che il dirigente tecnico, il cui incarico è soggetto ai principi della temporaneità e della rotazione, deve comunque svolgere mansioni tecniche.

C. Conti n. 350/2009

L'art. 109 t.u. enti locali, che stabilisce che nei comuni privi di personale dirigenziale le relative funzioni possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica, non esclude che tali comuni, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e nei limiti delle risorse di bilancio e delle previsioni statutarie e regolamentari, possano conferire incarichi dirigenziali a contratto a soggetti esterni, a norma dell'art. 110 dello stesso t.u.; pertanto non si ha danno erariale, ove siffatta attribuzione d'incarichi dirigenziali non ecceda in modo evidente ed abnorme i limiti della potestà organizzativa dell'ente locale.

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Consulenze legali
relative all'articolo 109 TUEL

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C. M. chiede
giovedì 03/03/2022 - Marche
“scrivo la presente al fine di richiedere delle delucidazioni in merito al conferimento della posizione organizzativa. Premetto che l'Ente in questione rientra tra quelli con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed è al momento sprovvisto di personale indeterminato appartenente alla cat. D (è presente solo un dipendente a tempo determinato Cat. D). Detto ciò con la presente chiedo se il Sindaco può attribuire l'incarico a personale inquadrato nella Cat. C attualmente sprovvisto di capacità ed esperienze professionali poichè assunto a tempo indeterminato dal 01.09.2021 ed inquadrato, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, a tempo determinato, dal 02.01.2017, nell'Ufficio sisma costituito a seguito dell'evento calamitoso del 24.08.2016. Chiedo inoltre come possono essere acquisite le capacità e le competenze professionali (per es. anni di servizio nel settore oggetto dell'incarico oppure corsi di formazione certificati)
In attesa di cortese riscontro porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 10/03/2022

La disciplina circa il conferimento delle posizioni organizzative è contenuta nel CCNL funzioni locali.

L'art. 13, comma 2, prevede che le posizioni organizzative possano essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D.

L'art. 17, comma 3, del CCNL funzioni locali prevede che “In deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria D, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti di categoria D oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale categoria, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali”.

Pertanto, ad esempio per l’assegnazione di un incarico di posizione organizzativa del servizio tecnico, il dipendente di Categoria C dovrà comunque essere in possesso di un titolo di studio idoneo, quale l’abilitazione per geometra o laurea in ingegneria o architettura.

L'art. 14, comma 2, prevede che “Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell’art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell’incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D”.

In ogni caso, la scelta da parte di un ente di assegnare la struttura apicale a personale di categoria C è espressione di disfunzione organizzativa direttamente collegata a un assetto non corretto della pianta organica, e ai lunghi periodi di blocco del turn-over e di tagli alle risorse. Per questo motivo, nel contratto la facoltà di assegnazione di posizione organizzativa a coloro che non sono inquadrati nella categoria D è possibile una sola volta (art. 17, comma 4), reiterabile ove siano “già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria D”, e quindi come soluzione temporanea ed eccezionale.

Nel caso di specie, si dovrà innanzitutto verificare se il dipendente di categoria D a tempo determinato sia provvisto delle competenze necessarie: in caso positivo, si potrebbe valutare l'assegnazione della posizione organizzativa per un periodo coincidente con la durata del contratto del medesimo.

In caso lo stesso non sia provvisto dei requisiti necessari, non sembra possibile attribuire la posizione organizzativa nemmeno al dipendente di categoria C, in quanto sprovvisto delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

Le competenze professionali possono essere maturate o mediante titoli di livello universitario o attraverso rilevanti e consolidate esperienze professionali, in posizioni di responsabilità o di alta qualificazione professionale, nel settore oggetto dell'incarico.

Ad ogni modo, se anche il dipendente di categoria C dovesse possedere le necessarie capacità ed esperienze professionali, il conferimento della posizione organizzativa dovrebbe essere temporaneo in attesa di acquisire personale di categoria D adatto alla posizione.