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Articolo 107 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Funzioni e responsabilità della dirigenza

Dispositivo dell'art. 107 TUEL

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

  1. a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; la commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può essere presieduta dal responsabile unico del procedimento(1);
  2. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
  3. c) la stipulazione dei contratti;
  4. d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
  5. e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  6. f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
  7. g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
  8. h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  9. i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.

Note

(1) Lettera modificata dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il quale ha altresì disposto che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.

Massime relative all'art. 107 TUEL

Cons. Stato n. 4192/2013

In virtù dell'art. 107 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, rientra nelle attribuzioni dirigenziali esprimere il diniego di rinnovo di un contratto avente per oggetto la disciplina di un rapporto di concessione di area demaniale in scadenza.

Cons. Stato n. 6277/2012

A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, ai dirigenti è stata attribuita la competenza esclusiva nella gestione dell'attività amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mentre agli organi di governo sono rimaste le funzioni di indirizzo politico; con specifico riguardo agli enti locali, il D.Lgs n. 267/2000 dispone all'art. 107 che gli statuti ed i regolamenti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete in via esclusiva ai dirigenti, a cui è tra l'altro attribuita espressamente la presidenza delle commissioni di concorso.

È illegittima la nomina della commissione giudicatrice di un concorso indetto da un ente locale nel caso in cui risulti che, in violazione del principio della separazione tra politica ed amministrazione, il presidente della commissione sia stato nominato direttamente dalla giunta municipale e non dall'organo di gestione e, quindi, da soggetto privo della necessaria competenza e risulti altresì che i membri esperti siano stati a loro volta nominati direttamente dal presidente individuato dalla giunta e non dal dirigente del servizio risorse umane e, quindi, da soggetto parimenti privo della necessaria competenza.

Cons. Stato n. 5703/2012

In sede di gara d'appalto di un Ente locale, non costituisce violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione il cumulo nella stessa persona delle funzioni di Presidente della Commissione valutatrice e di responsabile del procedimento, nonché di soggetto aggiudicatore, risultando ciò conforme ai principi sulla responsabilità dei funzionari degli Enti locali, come delineati dall'art. 107 T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

Cons. Stato n. 5534/2010

Ai sensi dell'art. 107 comma 3, lett. c), T.U. 18 agosto 2000 n. 267 la stipulazione dei contratti di pertinenza dell'ente locale, è attribuita ai dirigenti, cui spetta nella qualità di organi burocratici dell'ente, provvedere allo svolgimento dell'intera attività di gestione, nel cui ambito deve sicuramente essere collocato il rilascio delle concessioni sui beni di pertinenza comunale, senza necessità di previa delibera consiliare (Conferma T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, n. 5381 del 2009).

C. Conti n. 1581/2009

In applicazione della concezione "normativa" della colpa, per cui essa si sostanzia nell'atteggiamento antidoveroso della volontà, la grave colpevolezza si manifesta attraverso una serie di elementi sintomatici (prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, inescusabile negligenza, scriteriata trascuratezza nell'assolvimento dei doveri, palese disinteresse mostrato nella cura degli interessi pubblici dell'ente ecc.) da accertare in relazione alle specifiche fattispecie dannose; pertanto, in ipotesi di illegittima corresponsione di compensi ex art. 107, comma 6, D.Lgs. n. 267/2000, sussiste la responsabilità del dirigente preposto allo specifico settore comunale dei lavori pubblici il quale, nello svolgimento dell'incarico affidatogli, abbia autorizzato, con assoluta superficialità ed inescusabile trascuratezza degli obblighi connessi alla posizione funzionale ricoperta, l'illegittima liquidazione dei maggiori compensi, nonché dell'istruttore direttivo che insieme al dirigente abbia sottoscritto la determinazione; anche quest'ultimo doveva essere in possesso, sia in ragione della qualifica e delle mansioni ad essa connesse sia in ragione del titolo di studio (laurea in ingegneria), di conoscenze specifiche nella materia dei lavori pubblici e dunque nella condizione di potere applicare correttamente la relativa disciplina.

Cons. Stato n. 5136/2009

Ai sensi dell'art. 107, T.U. 18 agosto 2000 n. 267 rientra nella competenza del dirigente comunale la valutazione in ordine alla congruità della proposta di project financing, trattandosi di attività di valutazione tecnica e di gestione conseguenziale alla scelta già effettuata dal consiglio comunale, nell'ambito del programma triennale dei lavori, delle opere da offrire ai candidati promotori finanziari.

Cons. Stato n. 4744/2008

Salva esplicita previsione statutaria è da escludersi che tra i poteri del dirigente amministrativo, di cui all'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, rientri quello di autorizzare il sindaco a stare in giudizio in rappresentanza del Comune.

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