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Articolo 91 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Assunzioni

Dispositivo dell'art. 91 TUEL

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Massime relative all'art. 91 TUEL

Cons. Stato n. 4999/2014

L'art. 91 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui esclude l'utilizzo per scorrimento delle graduatorie concorsuali di idonei derivanti da precedenti concorsi nel caso in cui i posti in questione siano stati istituiti successivamente all’indizione del concorso medesimo, afferma un principio generale valido per tutte le Amministrazioni pubbliche.

Cons. Stato n. 4438/2014

Ai sensi dell'art. 91 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la copertura dei posti di pubblico impiego vacanti in organico mediante chiamata degli idonei inseriti in graduatorie concorsuali vigenti (c.d. scorrimento della graduatoria) è regola inapplicabile con riferimento a tutti i concorsi pubblici, e non solo a quelli indetti da enti locali, allorché si tratti di posti istituiti in organico o trasformati successivamente all'indizione del concorso da cui è scaturita la graduatoria.

Cons. Stato n. 4119/2014

Lo scorrimento delle graduatorie concorsuali preesistenti ed efficaci è ammesso solo per la copertura di posti istituiti o trasformati prima della loro approvazione; si tratta di principio che, ancorché previsto dall'art. 91 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per gli enti locali, ha carattere generale ed è dunque applicabile a tutte le Amministrazioni pubbliche, ivi comprese le Aziende sanitarie locali.

C. Conti n. 10/2010

Con riferimento agli enti locali, va ritenuto che decorre dall'1 gennaio 2010 l'applicabilità dell'art. 62 D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, nella parte in cui stabilisce che le progressioni tra aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso. Ne segue che l'art. 91 T.U.E.L. nella parte in cui prevede concorsi interamente riservati al personale dipendente, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.

Cass. civ. n. 21509/2008

In materia di procedure concorsuali della P.A. preordinate all'assunzione dei dipendenti, l'istituto del cosiddetto «scorrimento della graduatoria» presuppone necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto; pertanto l'obbligo di servirsi della graduatoria entro il termine di efficacia della stessa preclude all'amministrazione di bandire una nuova procedura concorsuale ove decida di reclutare personale, ma non la obbliga all'assunzione dei candidati non vincitori in relazione a posti che si rendano vacanti e che l'amministrazione stessa non intenda coprire, come è reso palese dall'espressione «eventuale copertura di posti che dovessero rendersi disponibili» adoperata tanto nell'art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, per i concorsi delle pubbliche amministrazioni in genere, quanto nell'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, per i concorsi degli enti locali, norme entrambe sopravvissute alla privatizzazione del pubblico impiego.

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Consulenze legali
relative all'articolo 91 TUEL

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S. S. chiede
domenica 24/03/2024
“Buongiorno, ho necessità di avere lumi sulla possibilità di utilizzo della nota "Circolare D'Alia" che permette di restare in graduatoria per successivi scorrimenti se si viene assegnati ad un ente non banditore. Io sono rientrato nello scorrimento della graduatoria Ripam per 2293 assistenti (profilo ECO) e ho effettuato la scelta delle preferenze tra le varie amministrazioni. Nel caso in cui venissi assegnato ad un ente non banditore, posso utilizzare tale circolare (anche se, nelle mie preferenze, ho inserito gli enti banditori dopo gli enti non banditori)? Avrei anche un'altra domanda: si può invocare eventualmente la stessa circolare dopo la scelta della sede, da effettuare successivamente all'assegnazione all'ente?
Vi ringrazio per la pazienza.
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 09/04/2024
Non esiste una norma di legge che regoli gli effetti dei cosiddetti scorrimenti multipli di una stessa graduatoria dal punto di vista delle conseguenze delle rinunce da parte degli idonei interpellati da enti non titolari della graduatoria. Le regole sulle modalità e sugli effetti degli scorrimenti condivisi di una stessa graduatoria dovrebbero essere stabilite ed esplicitate:
- nei regolamenti sul reclutamento del personale degli enti coinvolti;
- nei bandi di concorso da cui originano le graduatorie da cui si tratta di attingere;
- nelle convenzioni con le quali gli enti concordano l'utilizzo congiunto di graduatorie concorsuali, o con le quali l'ente titolare autorizza altri enti al loro utilizzo;
- negli interpelli con i quali un ente invita un idoneo in graduatoria a manifestare la sua disponibilità all'assunzione.

Nel caso, negli atti suddetti, non si dica niente in proposito, sarebbe opportuno richiedere una risposta all'ente a cui si viene assegnati, esigendo una risposta scritta.

La risposta dovrebbe essere conforme al seguente principio che, in via interpretativa, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva espresso con la circolare n. 5 del 21.11.2013 (circolare D'Alia) con riferimento al DL 101/2013: "In caso di utilizzo di graduatorie da parte di altre amministrazioni l'assunzione avviene previo consenso del vincitore o dell'idoneo e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina la decadenza dalla posizione in graduatoria per eventuali successivi utilizzi della stessa".

Tuttavia, la circolare D’Alia non è una norma. Trattasi di un’interpretazione e per questo dovrebbe essere ampiamente maggioritaria nella prassi. Tuttavia, non si può considerare scontata.
Secondo la circolare D’Alia sembrerebbe che la rinuncia presso l'ente titolare della graduatoria comporti la perdita della posizione, proprio perché ritiene necessario esprimere una eccezione rispetto a questa regola.

Tuttavia, non c’è nessuna norma di legge che prevede la decadenza dalla graduatoria quale conseguenza del rifiuto: un’ipotesi del genere è prevista solo in ambito scolastico (art. 1 comma 109 L. n. 107/2015: “la rinuncia all’assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la decadenza dalle graduatorie di merito”).
Sul punto si è espresso il T.a.r. L’Aquila, con la sentenza n. 125 del 12 aprile 2022, la quale ha affermato che il depennamento dalla graduatorie ha conseguenze pregiudizievoli per il candidato perché gli impedisce di accedere presso la stessa o altre amministrazioni negli anni di validità della graduatoria.

In definitiva, secondo la sentenza, un conto è la decadenza dalla singola proposta di assunzione, un conto è la decadenza totale dalla graduatoria, che è illegittima in quanto preclude al candidato di essere poi eventualmente chiamato successivamente all’esito di un nuovo scorrimento, ove si rendessero disponibili ulteriori posti nel medesimo profilo.

Quindi in definitiva, secondo la sentenza richiamata, è possibile rifiutare una proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte dell’ente titolare o da parte di un ente terzo: ciò naturalmente non impedirà all’ente di procedere oltre con lo scorrimento secondo l’ordine, ma ove mai – perdurante la validità della graduatoria – l’ente dovesse aver bisogno di scorrere nuovamente la graduatoria, oppure volesse concedere l’utilizzo della stessa ad un altro ente, dovrà tener conto anche della posizione di colui che aveva originariamente rinunciato all’assunzione.

La circolare D’Alia non dice nulla sulle conseguenze dell'avvenuta assunzione di ruolo presso l'ente titolare o l'ente mutuatario della graduatoria, in merito alla conservazione della posizione.
Nella prassi, l'avvenuta assunzione di ruolo comporta sempre l'esaurimento dell'efficacia della graduatoria nei confronti dell'idoneo che è stato assunto.

Pertanto, la circolare d’Alia sarà invocabile fino al momento dell’assunzione in ruolo. Una volta avvenuta l’assunzione in ruolo, la graduatoria non sarà più valida e non sarà più possibile essere chiamato dallo stesso ente o da un altro che utilizzi la stessa graduatoria.


S. S. chiede
mercoledì 30/08/2023
“Buongiorno
Vorrei avere delle delucidazioni su un aspetto particolarmente controverso. Ho partecipato ad un concorso della Regione Puglia per la categoria C come istruttore amministrativo e sono risultato tra i idonei non vincitori. Tuttavia, successivamente alla rinuncia dei primi risultati vincitori, sono rientrato tra in vincitori. Volevo chiedervi se una mia eventuale rinuncia comporta la
cancellazione dalla graduatoria oppure è prevista la possibilità di restare in graduatoria per eventuali successive rinunce e/o ampliamenti previsti o per utilizzo della medesima graduatoria da parte di altre amministrazioni. Ho letto una recente sentenza del Tar Abruzzo che prevede la possibilità di restare in graduatoria e il bando del concorso non prevede espressamente una cancellazione dalla graduatoria in caso di rinuncia. Eventualmente, come mi devo comportare? Devo avvisare personalmente la Regione della volontà di restare in graduatoria successivamente alla mia eventuale "prima"rinuncia o questo avverrebbe automaticamente? Grazie per la disponibilità
Saluti”
Consulenza legale i 11/09/2023
L’art. 91 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000) dispone che “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione”, con la conseguenza che coloro che vi sono iscritti possono essere chiamati a ricoprire i posti che potrebbero rendersi disponibili entro il periodo di vigenza della graduatoria sia presso l’amministrazione che ha bandito il concorso, sia presso altre amministrazioni, secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 25 giugno 2020, n. 126, della Corte Costituzionale, che ha ritenuto coerente con i principi stabiliti dall’art. 3 e 97 Cost. lo scorrimento delle graduatorie in alternativa al reclutamento di personale mediante nuovo concorso anche in considerazione del risparmio dei costi che ne consegue.

Il TAR Abruzzo con la sentenza 12 aprile 2022, n. 125, ha evidenziato che è illegittimo il provvedimento del Comune che, a seguito della rinuncia del primo classificato, dispone l’esclusione dalla graduatoria di tale nominativo: ed infatti, la decadenza del rinunciatario dal diritto all’assunzione prevista dal bando è circoscritta alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso, non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l’amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale dunque il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere.

Secondo il Tar Abruzzo, il depennamento illegittimo dalla graduatoria ha conseguenze pregiudizievoli per l’interessato perché fa conseguire alla sua rinuncia all’assunzione l’impedimento all’accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni nei tre anni di validità della graduatoria; va aggiunto, inoltre, che l’essere vincitore di concorso notoriamente può costituire titolo valutabile in altre procedure concorsuali che il depennamento dalla graduatoria impedirebbe di documentare, con conseguente ulteriore pregiudizio dell’interesse della ricorrente alla valorizzazione del suo curriculum.

La misura assunta dal Comune è illegittima in quanto atipica, perché né la legge, né il bando di concorso la prevedono come conseguenza della rinuncia all’assunzione – come invece è espressamente stabilito in altri comparti del pubblico impiego (art. 1, comma 109, lettera a) l. n. 107/2015, che disciplina l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente, secondo il quale: “La rinuncia all’assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalle graduatorie di merito”.

Nel caso esaminato dalla sentenza in parola, il bando si limitava a stabilire che “Il nominato che, in seguito a chiamata, dichiari per iscritto di rinunciare al posto, oppure, pur avendo accettato, non assuma effettivamente servizio alla data indicata nella lettera di nomina, decade dal diritto all’assunzione”, non già dall’iscrizione nella graduatoria.

Pertanto, la decadenza dal diritto all’assunzione deve essere correttamente intesa ai sensi dell’art. 1326 c.c. come inefficacia della eventuale accettazione della proposta di assunzione rivolta dall’amministrazione al vincitore, conseguente all’inutile decorso del termine stabilito per la presa di servizio. La mancata tempestiva adesione alla proposta di assunzione consente di coprire il posto riservato al vincitore della selezione mediante scorrimento della graduatoria.

Ne consegue che la decadenza del rinunciatario dal diritto all’assunzione prevista dal bando è circoscritta alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso e non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l’amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere.

La situazione oggetto del presente parere sembrerebbe, pertanto, rientrare nella casistica di cui alla sentenza del Tar Abruzzo citata.

La regione non potrebbe, quindi, legittimamente cancellare il nominativo dalla graduatoria a seguito della rinuncia. Lo scorrimento della graduatoria dovrebbe avvenire automaticamente. Tuttavia, a scanso di equivoci, sarebbe opportuno esplicitare la volontà di rimanere in graduatoria, sin dal momento della dichiarazione di non interesse all'assunzione.

Si potrà aggiungere tale precisazione nella pec con la quale si comunicherà il non interesse, al momento, all’assunzione.