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Articolo 86 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative

Dispositivo dell'art. 86 TUEL

1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

3. L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.

4. Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, delle legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

  1. a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
  2. b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
  3. c) assenza di dolo o colpa grave.

6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva.

Massime relative all'art. 86 TUEL

C. Conti n. 756/2008

Configura un danno erariale la sottoscrizione di una polizza assicurativa, a beneficio di amministratori e dipendenti di un Comune a copertura del rischio da responsabilitā amministrativo-patrimoniale, con accollo del relativo onere a tale ultimo Ente in quanto, prima dell'entrata in vigore dell'art. 3 comma 59, L. n. 244 del 2007, l'art. 86, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel prevedere al comma 5° che: "I comuni, le province, le comunitā montane, le unioni di comuni e i consorzi tra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato", fa riferimento al mandato nel suo significato gius-privatistico (ex art. 1703 e ss. c.c.), al fine di distinguere e separare i rischi connessi all'attivitā dei dipendenti ed amministratori pubblici ritenuti meritevoli di copertura assicurativa, con accollo del relativo onere in capo all'Amministrazione di appartenenza (c.d. responsabilitā civile verso terzi), da quelli assicurabili solo con oneri a carico dei dipendenti ed amministratori medesimi (responsabilitā amministrativo-contabile).

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Consulenze legali
relative all'articolo 86 TUEL

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Anonimo chiede
mercoledė 08/01/2020 - Lombardia
“Buon giorno.
Sono sindaco da giugno 2016 di G. C., comune con meno di 5000 abitanti. Al momento della nomina ero dipendente part-time di una azienda privata . Non ho ritenuto opportuno chiedere l'aspettativa per cui ho beneficiato di una indennitā di funzione dimezzata.
A maggio di quest'anno ( dopo tre anni da sindaco ) ho aderito a procedura di conciliazione per oggettivi motivi aziendali per licenziandomi. Ho comunicato la mia nuova situazione agli uffici comunali che hanno provveduto all'aggiornamento dell'indennitā.
La mia domanda č la seguente ( con riferimento in particolare al comma 2 dell'art 86 ): in questa mia nuova posizione di non lavoratore nč dipendente nč autonomo quale č la mia posizione previdenziale? In particolare l'amministrazione comunale deve provvedere a corrispondere e versare per me contributi previdenziali? In caso negativo il periodo dell'esercizio di funzione amministrativa da disuccupata č considerato valido per il computo dell'anzianitā lavorativa per il diritto alla pensione?

Consulenza legale i 15/01/2020
E' stato formulato un quesito teso a conoscere se un comune (con meno di 5000 abitanti) debba provvedere a versare gli oneri previdenziali ed assistenziali nel caso in cui un Sindaco, lavoratore dipendente non in aspettativa, diventi disoccupato a seguito di licenziamento in sede protetta.
Al riguardo, l'art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000 (Tuel) attribuisce all'ente locale l'onere di effettuare i versamenti in questione per gli amministratori, ivi indicati (sindaci inclusi), che svolgono attività lavorativa. Il predetto adempimento è previsto al comma 1 dell’art. 86 cit. in favore degli amministratori lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita (in relazione ai quali l’ente datoriale dovrà effettuare il versamento presso la cassa di previdenza dove è già iscritto il dipendente), ed al comma 2 per i lavoratori non dipendenti, intendendo per tali unicamente i cosiddetti lavoratori autonomi, per i quali è invece previsto il versamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili.
Dal tenore del comma 1 dell’art. 86 Tuel si evince come solo l’aspettativa del lavoratore subordinato implichi l'obbligo, da parte del Comune, all'effettivo versamento contributivo per la durata del mandato elettivo ed in corrispondenza con il periodo di aspettativa usufruita dal soggetto.
Al cessare delle condizioni di lavoratore dipendente, viene contemporaneamente meno l'obbligo, da parte dell'ente presso il quale l'amministratore svolge il mandato, di provvedere al pagamenti dei predetti oneri, visto che la carenza della condizione di “lavoratore” non consente l'applicazione del richiamato art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000.
Ad ogni buon conto, la posizione del Sindaco che non svolge altra attiva lavorativa, né da subordinato in aspettativa né da autonomo, non può farsi rientrare nel novero delle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 dell’art. 86 Tuel.
Pertanto è alla normativa generale che bisogna fare riferimento.
Il messaggio INPS n. 3268/2019 fornisce alcuni chiarimenti in merito, precisando come gli amministratori degli enti locali vengano iscritti alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335 del 1995, essendo assimilati ai collaboratori coordinati e continuativi sia sul piano procedurale che operativo.
Tra gli obblighi degli enti e delle amministrazioni è compresa la trasmissione all'INPS della denuncia mensile contributiva per comunicare all'Istituto tutte le informazioni legate alla contribuzione dovuta ed all'aggiornamento della posizione assicurativa dei propri lavoratori iscritti all'INPS Gestione Separata.
A partire dalla prima retribuzione liquidata al dipendente, i datori di lavoro (enti, amministrazioni e aziende) devono versare all'INPS i contributi obbligatori, che consentono l'erogazione di prestazioni pensionistiche, di trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, nonché di
prestazioni creditizie e sociali.
Pertanto, tornando al caso in esame, si ritiene che a partire dalla prima retribuzione liquidata al Sindaco in data successiva a quella del licenziamento, dovranno essere versati all’INPS i contributi obbligatori.
Per completezza si precisa che ai fini del diritto al versamento dei predetti contributi, la circostanza in forza della quale il comune sia di piccole dimensioni non rileva.