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Articolo 73 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Dispositivo dell'art. 73 TUEL

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.

3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.

4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.

5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altra gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Massime relative all'art. 73 TUEL

Cons. Stato n. 2174/2017

Ai fini del computo del c.d. premio di maggioranza previsto dall'art. 73, 10° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella nozione di "voti validi" vanno computati anche i voti riportati dai Sindaci al secondo turno e non solo quelli conseguiti dalle liste collegate al primo turno.

Ai fini del computo del c.d. premio di maggioranza previsto dall'art. 73, 10° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora nel rapportare il premio di maggioranza del 60% ai seggi disponibili si ottenga un risultato frazionato, questo va arrotondato all'unitā superiore fino a raggiungere la percentuale normativamente prevista, che deve quindi essere intesa come minima.

Cons. Stato n. 3770/2015

L'art. 73 comma 10, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 deve essere interpretato nel senso che, qualora la coalizione collegata al candidato sindaco eletto non raggiunga il 60 per cento dei voti, deve comunque esserle attribuito il 60 per cento dei seggi, arrotondando il risultato all'unitā superiore quando il calcolo relativo non dia un numero intero.

Corte cost. n. 275/2014

Č infondata la q.l.c. dell'art. 87 comma 1 lett. h) d.p.reg. Trentina-Alto Adige 1° febbraio 2005 n. 1/L, nella parte in cui dispone che, nelle elezioni dei comuni con popolazione superiore ai tremila abitanti, se la lista o la coalizione di liste collegate al candidato eletto sindaco non abbia conseguito il sessanta per cento dei seggi del consiglio (detratto il seggio assegnato al sindaco), ad essa venga assegnato, oltre al seggio del sindaco, il numero di seggi necessario per raggiungere quella consistenza, con eventuale arrotondamento all'unitā superiore, in riferimento agli art. 1 comma 2, 3, 48 comma 2 e 67 Cost.

Cons. Stato n. 298/2010

Ai sensi dell'art. 73 comma 1, T.U. 18 agosto 2000 n. 267, in caso di paritā di voti di preferenza deve considerarsi eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

Cons. Stato n. 4051/2009

Ai sensi dell'art. 73 commi 4 e 8, T.U. 18 agosto 2000 n. 267, il momento al quale occorre fare riferimento per stabilire quali siano le liste collegate al candidato sindaco, ai fini dell'attribuzione dei seggi consiliari, č quello del "turno di elezione del sindaco", con la conseguenza ove il sindaco risulti eletto a seguito del ballottaggio č ai collegamenti eventualmente sorti in tale fase che si deve fare richiamo per l'attribuzione dei seggi spettanti (Conferma T.a.r. Puglia, Lecce, sez. I, 28 luglio 2008 n. 2303).

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