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Articolo 60 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Ineleggibilità

Dispositivo dell'art. 60 TUEL

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

  1. 1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
  2. 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
  3. [3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;](1)
  4. 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
  5. 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
  6. 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;
  7. 7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;
  8. 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
  9. 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;(2)
  10. 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;
  11. 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
  12. 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. La causa di ineleggibilità prevista nel numero 12) non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previsto dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Note

(1) Numero abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
(2) Con sentenza n. 27 del 6 febbraio 2009, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo numero, nella parte in cui prevede l’ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituite l’azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.

Massime relative all'art. 60 TUEL

Cons. Stato n. 3/2010

In materia di giudizio elettorale, alla giurisdizione ordinaria spetta soltanto la cognizione delle liti concernenti le ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità dei candidati, ossia le questioni che investono diritti soggettivi perfetti; sono, invece, affidate alla giurisdizione amministrativa tutte le questioni inerenti il vaglio di legittimità delle operazioni elettorali, nell'ambito delle quali sono ricomprese anche le deliberazioni dei competenti uffici in ordine all'ammissione o alla ricusazione di liste e candidati.

Cass. civ. n. 24021/2010

In tema di elettorato passivo, la causa di ineleggibilità a sindaco, presidente di provincia, consigliere comunale o provinciale, prevista dall'art. 60 comma 1 n. 2 D.Lgs. n. 267 del 2000 per i funzionari di p.s., riguarda soltanto gli ufficiali di grado superiore delle forze armate e i funzionari (dirigenti o no) di polizia, cioè una categoria di fascia elevata, contraddistinta dal titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, non estensibile ai sottoufficiali subordinati (nella specie, maresciallo capo).

Cass. civ. n. 24590/2009

L'esistenza delle cause d'ineleggibilità previste dall'art. 60, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 deve essere verificata, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, con riferimento esclusivo al giorno fissato per la presentazione delle liste, consistendo la ratio della disciplina nella tutela della correttezza del procedimento elettorale fin dalla predetta fase. Ne consegue l'irrilevanza del sopravvenuto annullamento del provvedimento amministrativo con il quale il candidato sia stato privato, prima della presentazione della lista, della carica o della funzione produttiva dell'ineleggibilità, in quanto la successiva rimozione di tale provvedimento, pur operando "ex tunc" con effetti costitutivi, non ne esclude l'efficacia, con la conseguente mancanza di cause d'ineleggibilità nel momento richiesto dalla legge.

Cass. civ. n. 21202/2009

In tema di contenzioso elettorale, ai fini della impugnativa giurisdizionale da parte dei cittadini elettori o di qualunque altro interessato ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, richiamato dall'art. 70, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la deliberazione di convalida dell'eletto costituisce presupposto processuale della domanda nei suoi confronti, la cui mancanza non solo rende inammissibile l'azione, ma preclude anche la possibilità di una domanda di mero accertamento della ineleggibilità del candidato volta ad ottenere una sentenza dichiarativa, per l'eventualità che gli venga in futuro attribuita la carica. Né assume rilievo la circostanza che la deliberazione sopravvenga nel corso del giudizio, trattandosi di requisito indispensabile per proporre l'azione giudiziaria che deve necessariamente sussistere al momento della proposizione della domanda.

Corte cost. n. 27/2009

È dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 comma 1 n. 9 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui prevede l'ineleggibilità dei direttori sanitari delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate. La disposizione censurata non pare, invero, ragionevole né proporzionata. La figura del direttore sanitario delle strutture convenzionate è, infatti, assimilabile, quanto alle funzioni ed al contesto, a quella del dirigente medico dei presidi sanitari pubblici; tuttavia l'art. 60 comma 1 n. 9 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 opera una differenziazione in ordine alla possibilità di accedere alle cariche elettive negli enti locali, in violazione dell'art. 3 Cost., quanto alla disparità di trattamento, e dell'art. 51 Cost., per l'indebita compressione del diritto di elettorato passivo.

Cass. civ. n. 15026/2007

Il direttore generale di una società per azioni della quale la Regione detenga la maggioranza del capitale azionario per il tramite di aziende regionali da essa istituite e finanziate, operanti sotto il suo controllo ed attraverso organi da essa designati, non può essere eletto consigliere regionale. L'amministratore di una società indirettamente controllata dalla Regione non può essere eletto consigliere regionale.

Corte cost. n. 217/2006

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 60, comma 1, numero 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Massa. La disciplina legislativa è diversa e con effetti sostanziali rilevanti per l'ineleggibilità o l'incompatibilità, a seconda che si tratti di rappresentanti legali o dirigenti delle società con capitale maggioritario di un ente locale, ovvero di amministratori o dipendenti di organismi (enti, istituti o aziende, comprese, secondo la giurisprudenza, le società per azioni) sottoposti a vigilanza dell'ente stesso o da questo (in via "facoltativa") finanziati. I primi sono titolari di compiti in persone giuridiche delle quali l'ente locale contribuisce a formare la volontà, tramite la partecipazione azionaria maggioritaria. I secondi sono titolari di compiti in organismi che, invece, sono solo controllati dall'esterno dall'ente locale, tramite la vigilanza o la concessione di sovvenzioni.

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Consulenze legali
relative all'articolo 60 TUEL

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

E. B. chiede
venerdì 10/02/2023 - Sicilia
“Nel 2006 a*** muore un uomo di 65 anni che non lascia testamento pur lasciando beni e avendo come legittimo erede un zio. Passano due anni e nel 2008 si fanno avanti tre cugini del defunto, i quali dicono di aver trovato a casa del defunto un testamento olografo nel quale, come eredi, si fanno solo i loro tre nomi. Nulla dicono al vecchio zio, che viene a sapere tutto quando i tre portano il testamento olografo da un notaio per la pubblicazione. Lo zio trascina i tre in tribunale e denuncia l’imbroglio. Ma i tre trovano una società e vendono l’immobile, che loro dicono ricevuto in eredità. Il Tribunale, fatte le opportune perizie, nel 2015, decreta la falsità del testamento olografo e ordina aperta la successione legittima. I tre cugini si appellano e la corte d’Appello prima e la Cassazione dopo, nel 2019 e nel 2020 confermano la falsità del testamento.
Uno dei tre, che col ricavato del falso testamento si è costruito un alberghetto, nelle tornate elettorali del 1998 e 2003 era sindaco-pubblico ufficiale –ufficiale di governo in tutti i dieci anni in cui ha giurato fedeltà e lealtà alla Repubblica e ai Tribunali che di essa sono espressione e ha sempre giurato tutte le volte che in Tribunale gli è stato chiesto. E poiché è stato rieletto sindaco (ed è attualmente) quando ha giurato in Appello e in Cassazione, e dove è stato sbugiardato. Siccome un buon avvocato lo ha fatto giudicare e condannare in sede “civile”, dove non si fa menzione di “pene” o di “ineleggibilità”, si chiede se nelle imminenti consultazioni lo dovremo vedere ancora candidato o candidabile, o se, tra art. 314 c.p., art. 52 della Costituzione o altro, si sia un reato che renda visibile e palese la sua ineleggibilità. O se dovremo attenzionare le nostre proprietà immobiliari. Dimenticavo: dal 2008 ad oggi, il legittimo erede non ha beccato un soldo; lui...
Grazie!”
Consulenza legale i 15/02/2023
In tema di cariche elettive è opportuno distinguere tre distinte situazioni che rilevano ai fini della legittimità della carica ossia:
  • l’incandidabilità che comporta il divieto di candidarsi per coloro che sono stati condannati per reati espressamente indicati dalla legge o a pene superiori ad un certo limite o a misure di prevenzione per appartenenza a determinate associazioni per delinquere o la sospensione del mandato per chi è sottoposto a procedimenti penali per determinati reati;
  • l’ineleggibilità, prevista dall’art. 60 del Tuel che riguarda, in ragione dell’ufficio o dell’incarico ricoperto, si trovi in condizioni di privilegio nella tornata elettorale;
  • Ed infine l’incompatibilità che riguarda coloro che possono trovarsi in conflitto di interessi con l’ente, in quanto portatori di interessi propri o dei propri congiunti.
Nel suo caso viene in rilievo la prima ipotesi vale a dire le fattispecie di incandidabilità alla carica di Sindaco.
In particolare, ci riferisce che il soggetto che dovrebbe candidarsi aveva reso delle false dichiarazioni nell’ambito di un processo penale. Tali dichiarazioni, tuttavia, non erano sfociate in una condanna penale ma in un accertamento della falsità delle stesse in sede civile.

Sul punto è dirimente richiamare l’art. 10 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Severino) che indica, tassativamente, le ipotesi in cui alla condanna per un determinato reato discende l’incandidabilità del soggetto.

A titolo esemplificativo, si pensi alle condanne per i reati associativi di carattere mafioso o per i reati contro la pubblica amministrazione.

Nel vostro caso si deve, quindi, escludere la ricorrenza di dette ipotesi di ineleggibilità perché non è intervenuta una condanna penale a nulla rilevando l’accertamento della falsità delle dichiarazioni in sede civile.

Anonimo chiede
martedì 27/07/2021 - Toscana
“Tizio è titolare della agenzia mandataria della S.I.A.E. (società italiana degli autori ed editori) per i comuni di XXX, YYY e ZZZ.
In due precedenti legislature ha svolto il ruolo di assessore nel comune di XXX. In quelle occasioni la Siae non è mai intervenuta per fare rilievi di incompatibilità.
Nel ruolo di mandataria SIAE, Tizio svolge controlli anche per conto dell’Agenzia delle Entrate.
Lo scrivente si riserva, se necessario, di inviare copia del contratto di mandato ed ogni altra documentazione connessa.
Quesiti riferiti alla consulenza:
1.c’è INCOMPATIBILITÀ tra mandatario SIAE e la carica di SINDACO?
2. c’è INELEGGIBILITÀ tra agente mandatario SIAE e candidabilità a SINDACO?
In attesa di cortese risposta in merito, si porgono distinti saluti.”
Consulenza legale i 25/08/2021
Innanzitutto si osserva che il quesito sembra far riferimento alle questioni sia della ineleggibilità e/o incandidabilità alla carica di Sindaco da analizzare alla luce delle norme contenute nel T.U.E.L. che regolano tali istituti, sia alla sussistenza di un conflitto di interessi incidente sul rapporto con la SIAE e connesso all’assunzione di tale carica elettiva.
Si cercherà, quindi, per quanto possibile di fornire una risposta concernente entrambi i profili.

In merito al primo aspetto, va ricordato che le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal T.U. Enti locali, incidendo sul diritto di elettorato passivo, devono essere intese nel senso che l'eleggibilità è la regola, l'ineleggibilità invece l'eccezione (ex multis, Corte Costituzionale, 05 giugno 2013, n. 120).
Sicché le fattispecie prese in considerazione dalla Legge sono di stretta interpretazione e non possono quindi essere estese in via analogica fino a ricomprendervi ipotesi in esse non espressamente previste.
Per quanto qui ci occupa, le norme di riferimento sono gli artt. 60, 61 e 63, D. Lgs. n. 267/2000, che considerano una pluralità di casi eterogenei, la maggior parte dei quali non rilevanti nel caso specifico.

Con riguardo all’art. 60, si potrebbe in astratto considerare il n. 5), che sancisce l’ineleggibilità alla carica di Sindaco per “i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici”.
Tale norma viene interpretata nel senso che l’ineleggibilità sia circoscritta agli organi esercenti un controllo sistematico e generalizzato sull'amministrazione comunale a ciò istituzionalmente preposti, vale a dire che abbiano tale funzione come esclusiva o prevalente.
Infatti, la finalità della norma è quella di non far coincidere le persone del controllore e del controllato, in modo da impedire un'influenza sul corpo elettorale che possa alterare la parità tra i candidati. Ne deriva che il rischio dell'inquinamento della competizione elettorale non può riguardare i soggetti che facciano parte di enti di amministrazione attiva ovvero che abbiano una mera ingerenza o vigilanza su talune attività del comune (Ministero dell’Interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, parere 13 giugno 2014 e precedenti della Suprema Corte ivi richiamati).
Pertanto, anche se tra i compiti del mandatario sono compresi la vigilanza nei settori dello spettacolo e dell'intrattenimento, nonché lo svolgimento di controlli per conto della Agenzia delle Entrate, non sembra ricorrere l’ipotesi suddetta, se non altro perché né la SIAE e né l’Agenzia delle Entrate possono essere considerati come Enti titolari del potere di controllo istituzionale sull’amministrazione del Comune nel senso sopra illustrato.

L’art. 61, invece, individua quali cause di ineleggibilità e incompatibilità la qualità di ministro di culto, nonché la parentela con soggetti che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale; si tratta, dunque, di casi che non interessano ai fini del presente parere.

Per completezza, va ricordato poi il disposto dell’art. 63, comma 1, n. 2, T.U.E.L., che sancisce l'incompatibilità per “colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Anche tale ipotesi, tuttavia, non sembra venire in considerazione nel caso specifico, dato che il mandatario non pare esattamente integrare la qualità soggettiva di “titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento” e che, soprattutto, le attività descritte nell’art. 1 del contratto (“oggetto del mandato”) non sono svolte -nemmeno mediatamente- nell’interesse del Comune o di una società sovvenzionata da tale ente nelle modalità descritte dalla norma sopra citata.

Per quanto concerne il secondo profilo, invece, si rileva che la procedura interna alla SIAE relativa ai conflitti di interesse trova posto nell’ambito del piano anticorruzione elaborato da tale ente.
In particolare, si prevede che vengano rese: 1- una dichiarazione ex ante, mediante la quale attestare di non versare in una delle condizioni in cui si configurino - sebbene in astratto - fattispecie del conflitto di interessi o di versare in una di tali fattispecie, indicandone la tipologia; 2- eventuali comunicazioni ad evento, con le quali segnalare la presenza di determinate situazioni di conflitto.

Secondo quanto si legge nei documenti allegati al quesito, le uniche cariche politiche che vengono prese in considerazione quali potenziali fonti di conflitto riguardano soltanto gli “esponenti di organi legislativi (nazionali o sovranazionali) che abbiano la competenza su ambiti afferenti all’attività di SIAE, o loro congiunti e affini”, tra i quali non rientrano i Sindaci.
Si nota, comunque, che si tratta di un elenco non esaustivo e che un potenziale “contatto” tra l’esercizio della carica di Sindaco e di mandatario SIAE potrebbe verificarsi ad esempio nell’ipotesi in cui il Comune agisca in veste di organizzatore di una manifestazione musicale, dato che tra i compiti del mandatario vi è anche quello di rilasciare licenze per l’utilizzo di opere amministrate dalla SIAE e di incassare i relativi compensi.
Inoltre, la circostanza di essere titolare di cariche politiche e/o elettive viene citata nella “dichiarazione di potenziali conflitti di interesse” che i mandatari sono chiamati a sottoscrivere.

A parere di chi scrive, dunque, sarebbe più prudente indicare tale circostanza nella dichiarazione ex ante, nonché -nell’ipotesi in cui un conflitto si presenti in concreto- astenersi dallo svolgere attività in qualità di mandatario che coinvolgano l’amministrazione comunale.
In ogni caso, rimangono ferme le considerazioni sopra scritte in merito all’assenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità che impediscano di ricoprire la carica di Sindaco.


Angela C. chiede
martedì 06/10/2020 - Trentino-Alto Adige
“Si sono appena concluse le elezioni comunali nel comune di omissis (provincia autonoma di Trento).
Tra gli eletti nel nuovo e attuale consiglio comunale vi è una persona che contestualmente ricopre anche la carica di comandante dei vigili del fuoco volontari di omissis (consigliere/assessore e comandante allo stesso tempo).
A mio avviso ci sono degli evidenti elementi di incompatibilità tra le due cariche. Riguardo a questo argomento suggerisco gli artt.76,77 e soprattutto 79 della Legge regionale 3 maggio 2018, n.2 e s.m (codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige) e art. 5 (codice deontologico del corpo).
La sottoscritta, unitamente ai colleghi di opposizione ha presentato nelle mani del segretario comunale una richiesta di verifica urgente delle condizioni di cui agli articoli sopra, di tutti i consiglieri comunali e in particolare della persona che ricopre anche il ruolo di comandante.
La risposta (per iscritto, così come la nostra richiesta) è stata:
"È principio consolidato che le cause limitative del diritto, costituzionalmente garantito, all'elettorato passivo sono norme di stretta interpretazione. Si deve pertanto ritenere che i casi di ineleggibilità e incandidabilitá elencati negli artt. 76,77 e 79 abbiano carattere tassativo. Alla luce di tali considerazioni e delle norme richiamate non si ritengono sussistere elementi di incandidabilitá e ineleggibilità di consigliere comunale per l'attuale comandante dei vigili del fuoco volontari di Civezzano. L'art. 5 del codice deontologico del corpo invece, non costituisce norma cogente per il comune ai sensi del vigente ordinamento.
Sarà di competenza della federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino o del comitato etico, cui la situazione è già stata segnalata, la valutazione dell'inosservanza del proprio codice di autoregolamentazione e assunzione di eventuali provvedimenti".
Concludendo, è da ritenere valida e corretta la risposta ricevuta? Ci sono altre norme o azioni da intraprendere?
Si pensava di coinvolgere in seguito alla risposta ricevuta l'assessorato agli enti locali della provincia autonoma.
Occorre considerare, che l'attuale consigliere e comandante, è stato assessore per le associazioni e comanndante anche per la legislatura 2015-2020. La storia si ripete.”
Consulenza legale i 13/10/2020
La risposta del Segretario comunale sembra corretta, in quanto pare rispettare i principi fondamentali espressi dalla giurisprudenza, anche costituzionale, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità.

La differenza tra ineleggibilità e incompatibilità è data dal fatto che la prima situazione è idonea a provocare effetti distorsivi nella parità di condizioni tra i vari candidati nel senso che - avvalendosi della particolare situazione in cui versa il soggetto non eleggibile - egli può variamente influenzare a suo favore il corpo elettorale, la seconda, invece, è una situazione che non ha riflessi nella parità di condizioni tra i candidati, ma attiene alla concreta possibilità per l'eletto di esercitare pienamente le funzioni connesse alla carica a causa dell’esistenza di un conflitto di interessi con altro ufficio o occupazione da questi esercitato.
Di qui la conseguenza che il soggetto ineleggibile deve eliminare ex ante la situazione di ineleggibilità nella quale versa, mentre il soggetto soltanto incompatibile deve optare, ex post, cioè ad elezione avvenuta, tra il mantenimento della precedente carica e la carica pubblica derivante dalla conseguita elezione.

In entrambi i casi, comunque, si tratta di cause limitative del diritto costituzionalmente garantito all'elettorato passivo ex art. art. 51 Cost. Cost. e, pertanto, sono norme di stretta interpretazione; perciò, viene costantemente escluso che una ipotesi di ineleggibilità o incompatibilità possa essere interpretata estensivamente onde ricomprendervi fattispecie testualmente non previste nella disciplina positiva (ex multis, corte costituzionale, 23 luglio 2010, n. 283).

Al riguardo, si nota che le norme indicate nel parere non sembrano prevedere fattispecie di ineleggibilità o incompatibilità applicabili nel caso specifico.
Infatti, l’art. 76, L. R. Trentino Alto Adige n. 2/2018, riguarda la presenza di sentenze definitive di condanna per determinati reati, nonché l’applicazione di misure di prevenzione penali.
L’art. 77 della stessa Legge (che riprende l’art. 60 TUEL), inoltre, contempla quali cause di ineleggibilità, per quanto qui ci occupa, i funzionari e gli impiegati dello stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, dipendenti del Comune, i dipendenti delle Province di Trento e Bolzano preposti a uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune, gli amministratori e i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune.
Tuttavia, il Comandante dei Vigili del fuoco volontari, a differenza ad esempio di quanto accade per il Comandante dei Vigili urbani, non intrattiene alcun rapporto di lavoro subordinato con il Comune, né d’altro canto pare avere alcun compito di vigilanza o controllo sull’Ente comunale.
Infine, art. 79, L. R. Trentino Alto Adige n. 2/2018, sancisce l’incompatibilità con la carica di consigliere comunale dell’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda.
Posto che nella fattispecie non è chiaro se il Comune versi o meno, e eventualmente in che misura e a che titolo, sovvenzioni ai Vigili del Fuoco, si nota che il comma 2 della norma da ultimo citata espressamente esclude l’applicazione della norma agli amministratori o dipendenti “di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive”.

In effetti, la sola sanzione di incompatibilità con la carica di consigliere comunale sembra essere data dall’art. 5, ultimo comma, del Codice deontologico dei Vigli del Fuoco Volontari del Trentino.
Tale disposizione, però, ha effetto solo dal punto di vista dei rapporti interni al Corpo stesso, ma non può essere elevata a rango di causa di incompatibilità o ineleggibilità alla luce dei principi suddetti, che impongono di considerare esclusivamente le fattispecie previste in modo tassativo dalla legge.

Roberto C. chiede
giovedì 04/04/2019 - Lombardia
“Buongiorno,
sono amministratore unico di una società Srl, completamente privata, con sede nello stesso Comune dove vorrei candidarmi come consigliere comunale. La ns società ha rapporti commerciali sia con il Comune (tramite procedure di gara telematiche quali Sintel e Mepa) e la municipalizzata (tramite procedure di gara telematiche quali Sintel e Mepa).
Leggendo la norma non sembrano esserci cause di incompatibilità o ineleggibilità per la carica di consigliere. Mi confermate quanto previsto dalla stessa ?
Restando in attesa di un Vs cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Consulenza legale i 04/04/2019
Le norme di riferimento relative al caso in esame sono l’art. 60 ed il 63 T.U.E.L. dove sono elencate una serie di situazioni che costituiscono rispettivamente cause di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di consigliere comunale (nonché con quella del sindaco, presidente della provincia, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale).

Le ipotesi previste nell’art. 60 T.U.E.L., al punto 10 prevedono un caso di ineleggibilità a consigliere per chi rivesta la qualifica di legale rappresentante e dirigente di “società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia”.
Nel caso in esame, pur trattandosi di una società per azioni e pur essendone Lei il legale rappresentante, manca tuttavia l’elemento relativo al 50% del capitale di proprietà del comune essendo, come specificato nel quesito, una società completamente privata.

Nella presente vicenda non vi è dunque alcuna causa di ineleggibilità.

Parimenti, alla luce del successivo art. 63 T.U.E.L., va esclusa una qualche causa di incompatibilità una volta eletto consigliere.
Questa potrebbe sopraggiungere solo laddove, in forza dei rapporti commerciali intercorrenti con il comune e l’azienda municipalizzata, dovessero successivamente sorgere dei debiti liquidi ed esigibili verso il comune ovvero verso istituto od azienda da esso dipendente a seguito di formale messa in mora.

Allo stato, pertanto, per quel che ci è dato sapere, non sussiste alcuna causa di incompatibilità.

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