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Articolo 48 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 30/01/2024]

Competenze delle giunte

Dispositivo dell'art. 48 TUEL

1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Massime relative all'art. 48 TUEL

Cons. Stato n. 2762/2018

In relazione alla distribuzione delle competenze degli organi comunali nell'approvazione degli strumenti di pianificazione, per quanto la Giunta, che costituisce l'esecutivo comunale, possa legittimamente procedere all'attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio, la competenza del Consiglio va comunque riconosciuta di fronte alla valenza territoriale ed urbanistica degli strumenti adottati.

Cons. Stato n. 4277/2014

Ai sensi degli artt. 48 comma 2 e 50 commi 2 e 3, T.U. 18 agosto 2000 n. 267, la competenza al rilascio della procura alla lite al difensore del Comune č del Sindaco, non essendo pių necessaria l'autorizzazione della Giunta municipale; all'autonomia statutaria (legittimata a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) č conservata la possibilitā di prevedere l'autorizzazione della Giunta ovvero di richiedere una preventiva determinazione del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento.

Cons. giust. amm. Sicilia n. 1046/2012

Nella Regione siciliana, dotata di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli Enti locali ai sensi dell'art. 13 L. Reg. 26 agosto 1992 n. 7, come integrato dall'art. 41 L. Reg. 1 settembre 1993 n. 26, il Sindaco compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti; pertanto, la competenza c.d. residuale, che nell'ordinamento nazionale č attribuita alla Giunta comunale dell'art. 48 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, in Sicilia spetta al Sindaco.

Cons. Stato n. 6982/2010

Fermo che, ai sensi dell'art. 42 T.U. enti locali, il Consiglio comunale esprime gli indirizzi politici ed amministrativi di rilievo generale e gli atti fondamentali di natura programmatoria, tra cui gli atti di disposizione del patrimonio immobiliare, compresa l'approvazione della cessione del diritto di superficie di aree, di proprietā comunale, mentre, ai sensi del successivo art. 48, alla Giunta č riconosciuta competenza residuale relativamente agli atti non attribuiti alla competenza consiliare o al sindaco, nonché l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, deve ritenersi che rientri nella competenza della Giunta deliberare la decadenza del privato dalla convenzione che attribuisce il diritto di superficie, senza che questa possa essere considerato un "contrarius actus", atteso che non afferma una diversa (e contraria) volontā rispetto a quella manifestata dall'organo consiliare, ma dā esecuzione all'indirizzo generale del Consiglio trasfuso nella convenzione.

Cons. Stato n. 4744/2008

Compete al sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50 commi 2 e 3, D.Lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della giunta municipale (ovvero altro organo), dato che al sindaco č attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al sindaco.

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