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Articolo 41 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Procedimento esecutivo

Dispositivo dell'art. 41 Testo unico bancario

1. Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.

3. Il custode dei beni pignorati, l'amministratore giudiziario e il curatore del fallimento del debitore versano alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato.

4. Con il provvedimento che dispone la vendita o l'assegnazione, il giudice dell'esecuzione prevede, indicando il termine, che l'aggiudicatario o l'assegnatario, che non intendano avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento prevista dal comma 5, versino direttamente alla banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel termine stabilito sono considerati inadempienti ai sensi dell'art. 587 del codice di procedura civile.

5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dal decreto previsto dall'art. 574 del codice di procedura civile ovvero dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario o assegnatario è tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.

6. Il trasferimento del bene espropriato e il subentro nel contratto di finanziamento previsto dal comma 5 restano subordinati all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 586 del codice di procedura civile.

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Consulenze legali
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R. G. chiede
giovedģ 25/11/2021 - Puglia
“Salve, ho in corso un pignoramento immobiliare.
vi spiego per sommi capi:
9/01/2003 atto di mutuo acquisto prima casa
il 4/2/2003 viene rilasciata copia esecutiva
passano gli anni, nel 2011 ricevo la revoca del mutuo
il giorno 7/11/2015 viene iscritta a ruolo l'istanza di vendita, e da li rilevo che il 7/5/2014 è stata chiesta il rilascio di seconda copia esecutiva per smarrimento della prima.
il quesito che vi pongo è se c'è il termine di prescrizione del titolo esecutivo rilasciato il 4/2/2003.
cordiali saluti”
Consulenza legale i 01/12/2021
Il quesito che si pone richiede di affrontare il tema della prescrizione dei contratti di mutuo e, conseguentemente, della esatta individuazione di quelli che sono i termini entro cui lo stesso può essere posto in esecuzione quale valido titolo esecutivo.
Innanzitutto occorre precisare che si deve tenere distinto il concetto di “titolo esecutivo” da quello di “formula esecutiva”: non è quest’ultima a conferire il carattere di esecutività ad un titolo, il quale è tale soltanto perché rientra tra quei documenti, giudiziali o stragiudiziali, dai quali la legge ne fa discendere il diritto, per chi ne è in possesso (creditore), di agire anche forzatamente (c.d esecuzione forzata), avvalendosi dell’ausilio dell’ufficiale giudiziario, nei confronti di chi (debitore) non adempie spontaneamente al comando in esso contenuto.

La legge poi dispone (così art. 475 del c.p.c.) che i titoli esecutivi, per valere come titolo per l’esecuzione forzata, debbano essere muniti della formula esecutiva (fatte salve le eccezioni previste dalla stessa legge).
In particolare, l'apposizione della formula esecutiva è funzionale a garantire che circoli una sola copia del documento che rappresenta il titolo esecutivo, in quanto l'originale della sentenza o del provvedimento giurisdizionale, così come dell'atto ricevuto dal notaio o da altro pubblico ufficiale, rimane presso la cancelleria del giudice ovvero nell'archivio del pubblico ufficiale, e ciò che legittima l'attività dell'ufficio esecutivo è una copia conforme di esso.

L'inosservanza del divieto di rilasciare più di una copia del titolo in forma esecutiva alla stessa parte, senza l'autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario, costituisce una mera irregolarità dell'esecuzione, la quale non può avere alcuna incidenza né sull'efficacia del titolo esecutivo né sulla validità della stessa esecuzione (così Cass. n. 25568/2008).
Con ciò vuol significarsi, come prima accennato, che la spedizione in forma esecutiva non incide sul diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto se un atto ha efficacia esecutiva, la mantiene anche se il titolo in senso documentale manca della formula esecutiva (afferma Liebman che “la fonte dell'azione esecutiva è nell'atto che vale come titolo, non nella sua spedizione”).

Nel caso di specie si ritiene che non vi sia nulla da eccepire in ordine al rilascio di una seconda copia in forma esecutiva, in quanto, se tale rilascio è stato previamente e debitamente autorizzato (come si presume che sia avvenuto), si tratta di ipotesi espressamente prevista dal legislatore all’art. 476 del c.p.c..

Precisato ciò, occorre adesso occuparsi del termine di prescrizione del diritto di credito portato da un contratto di mutuo, in quanto si assiste in effetti molto spesso a contratti di mutuo che vengono messi in esecuzione dopo più di un decennio dalla data di stipula.
Ebbene, per chiarire tale aspetto si ritiene possa essere utile richiamare quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione in diverse occasioni (in particolare si possono citare Cass. civ. Sez. I n. 18951/2013; Sez. III n. 802/99; Sez.VI, n. 30546/17), la quale rileva che, stante la natura unitaria del contratto di mutuo, ai fini della prescrizione, il credito da esso portato si prescrive ex art. 2946 del c.c. in dieci anni, con decorrenza però dall’ultima rata non pagata.
Nel caso di specie, stando a quanto viene detto nel quesito, la parte debitrice sembra essersi resa inadempiente nel corso dell’anno 2011 (anno in cui si dice che è stato revocato il mutuo), pertanto è da tale anno che deve farsi decorrere il termine decennale di cui all’art. 2946 c.c. entro cui la parte creditrice avrebbe dovuto attivarsi al fine di porre in essere un atto interruttivo della prescrizione, ciò che è stato fatto mediante notifica dell’atto di precetto sia al debitore mutuatario che ai terzi datori di ipoteca.

E’ il caso di evidenziare che l’atto interruttivo della prescrizione, a cui fa riferimento il comma 4 dell’art. 2943 c.c. segue la regola degli atti unilaterali recettizi di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. (così Cass. Sez. VI-3 n. 12658/2018 ) per cui è indispensabile che il debitore ne abbia almeno conoscenza legale , pur se non effettiva, nel senso che esso deve necessariamente pervenire nella sua sfera di conoscibilità (per tutte, Cass. Sez. I, n. 24031/2017).
Nel caso di specie risulta che i destinatari dell’atto di precetto ne hanno avuto sia conoscenza legale che effettiva, in quanto l’atto è stato notificato per posta e dagli avvisi di ricevimento prodotti risulta consegnato personalmente ai destinatari in data 18/09/2015.

Per quanto concerne l’osservazione in ordine alla mancata notifica del titolo esecutivo prima di porre in essere l’esecuzione forzata, va detto che anche sotto questo profilo la parte creditrice non è incorsa in alcuna irregolarità, in quanto, stando a quanto viene espressamente richiamato nelle premesse dello stesso atto di precetto, per il mutuo posto in esecuzione, stipulato ex [[38tub]], trova applicazione quanto disposto dal successivo art. 41 Testo unico bancario, il quale esonera l’istituto di credito mutuante dall’obbligo di adempiere alla notificazione della copia autentica esecutiva.

In conclusione, si ritiene che l’azione esecutiva sia stata regolarmente condotta, risultando rispettati tutti i termini per il compimento dei singoli atti esecutivi, fino a giungere all’ultimo di tali atti, ovvero l’istanza di vendita.
Va osservato che anche la seconda copia in forma esecutiva del titolo è stata correttamente richiesta in data anteriore alla notifica dell’atto di precetto, prodromico al successivo pignoramento immobiliare, quest’ultimo notificato entro il termine di 90 giorni dallo scadere del termine di efficacia dello stesso precetto.