Fino a poco tempo fa era vietato: l'avvocato non poteva rinunciare al proprio compenso in caso di perdita della causa. Ora il divieto è caduto.
Traduzione: L'avvocato non deve stipulare alcun contratto con il litigante che ha accettato di difendere, né concluda con lo stesso alcun patto. Vai a questo brocardo
L'Italia si avvicina ai sistemi giuridici anglo-americani e apre finalmente allo strumento denominato "patto di quota lite", con indubbio vantaggio per gli ignari clienti che troppo spesso si trovano a pagare senza ottenere risultati.
Tutti ricorderanno la nota barzelletta che narra di come l'avvocato sia solito riferire al proprio cliente l'esito di una causa a lui affidata.
Nel caso di vittoria: caro cliente, una buona notizia! "Abbiamo" vinto la causa!.
Nel caso di perdita: caro cliente, spiace informala che, purtroppo, "lei" ha perso la causa.
Il divieto del patto di quota lite, che consiste nell’accordo tra professionista e cliente in virtù del quale i compensi dovuti all’avvocato vengono parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, costituiva colonna portante dell'ordinamento italiano fin dai tempi del diritto romano.
Esso rappresentava una norma eccezionale, prevista solo per gli avvocati e i patrocinatori e non per le altre categorie di liberi professionisti: si trattava di una vera e propria eccezione al principio generale di libertà negoziale, come tale non derogabile.
In particolare, venivano ricondotti al divieto del patto l'art. 1261 c.c. ("I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancelleriee segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, [i procuratori], i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni. [...]") e dall'art. 2233 c.c., terzo comma ("[...] Gli avvocati, [i procuratori] e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità [1418] e dei danni").
L’art. 2, primo comma, lett. a) della legge n. 248/2006, di conversione del c.d. “decreto Bersani” (D.L. 4 luglio 2006, n. 223) ha innanzitutto sancito l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
La predetta legge ha inoltre profondamente ritoccato il terzo comma dell’art. 2233 c.c., sostituendolo con il seguente: “Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.
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