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Violazione degli obblighi di assistenza familiare: non basta il mancato pagamento dell’assegno

Violazione degli obblighi di assistenza familiare: non basta il mancato pagamento dell’assegno
Ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2 c.p. è necessario provare la privazione di mezzi di sussistenza e lo stato di bisogno dei beneficiari.
Con la sentenza n. 18572/2019, la VI Sezione Penale della Cassazione è intervenuta a tracciare i confini della punibilità del genitore che non versa l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
Nel caso oggetto della pronuncia, un padre era stato condannato sia in primo che in secondo grado per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall'uomo, il quale lamentava che i giudici di merito avessero erroneamente ritenuto sussistente il reato, pur in mancanza di prova dello stato di bisogno dei minori. Egli sottolineava di aver comunque provveduto a sostenere le spese per scuola, attività sportive, prestazioni medico-sanitarie e altro.
Preliminarmente, la Cassazione ricorda che l’imputato era stato rinviato a giudizio per il reato previsto e punito dal combinato disposto degli artt. 12-sexies della L. n. 898/70 e 3 della L. n. 54/2006, poi abrogati dal D. Lgs. n. 21/2018, con contestuale “trasferimento” delle relative condotte, in termini sostanzialmente inalterati, nel novellato art. 570 bis del c.p. (ai sensi del quale le pene previste dall’art. 570 del c.p. si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli).
Invece il Tribunale, all’esito del dibattimento, aveva riqualificato il fatto nel reato previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, del codice penale: cioè in un reato diverso da quello previsto dal previgente art. 12-sexies della legge sul divorzio e, ora, dall’art. 570 bis c.p., che consiste nella mera inosservanza dell'obbligazione civile, ovvero nella mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio, a prescindere dalla prova della mancata messa a disposizione dei mezzi di sussistenza e dello stato di bisogno dell'avente diritto, richiesti invece dall’art. 570 c.p.
Nel caso in esame, secondo la Corte, i giudici di secondo grado non avrebbero tenuto conto dei tratti strutturali delle due diverse incriminazioni e del discrimen tra le fattispecie: nel riqualificare il fatto originariamente contestato in quello previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, c.p., la Corte d'Appello avrebbe preso in considerazione l'inadempimento agli obblighi economici da parte del padre, senza tuttavia compiere un'indagine circa l'effettivo riflesso dell'inadempimento all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento sulle condizioni dei minori e, in particolare, se tale inadempimento avesse determinato il venir meno dei mezzi di sussistenza e lo stato di bisogno.
La Cassazione rammenta che, secondo consolidata giurisprudenza, lo stato di bisogno dei figli minori è presunto, salvo prova contraria; tuttavia, trattandosi di una presunzione di natura relativa, la sussistenza di tale situazione avrebbe dovuto essere verificata alla luce delle specifiche circostanze dedotte dalla difesa a sostegno del contrario.
In particolare, sarebbe stato doveroso valutare una serie di elementi: l'entità dell'assegno versato dal padre per circa un anno, obiettivamente suscettibile di capitalizzazione o accantonamento; la circostanza che l'imputato, pur omettendo il versamento dell'assegno, avesse continuato a pagare per intero le rette delle scuole private frequentate dai tre figli, a sostenere i costi delle loro vacanze estive e invernali e dell'attività sportiva; la circostanza che egli avesse consentito che moglie e figli continuassero ad abitare nel lussuoso alloggio, in quanto la ex coniuge si era rifiutata di venderlo per acquistare tre appartamenti più piccoli da intestare ai figli.
Infatti, lo stato di bisogno si configura allorquando il soggetto obbligato faccia mancare i "mezzi di sussistenza", i quali includono non solo quanto necessario per la sopravvivenza vitale (vitto e alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).
Invece, i giudici di appello si erano limitati a rilevare il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, ma senza aver attentamente verificato se da esso fossero discesi anche gli ulteriori elementi costitutivi del reato di cui all'art. 570 c.p, comma secondo, n. 2.
La ratio di tale norma incriminatrice, secondo la Corte, non è quella di sanzionare l'inosservanza agli ordini impartiti dal giudice in sede di separazione o di divorzio, ma quella di colpire l’inosservanza degli obblighi di assistenza economica che appunto si traduca anche nella deprivazione dei bisogni familiari della vita quotidiana.
Detta fattispecie ha, dunque, un contenuto più circoscritto, non discendendo dalla mera inosservanza agli obblighi di "mantenimento" e "alimentari", è indipendente dalla condizione sociale del destinatario e si riferisce alle sole cose necessarie per assicurargli una vita dignitosa, secondo parametri di carattere universale che non tengono conto della provenienza sociale dell'obbligato, né dell'avente diritto.
La Suprema Corte ha, pertanto, accolto il ricorso e rinviato ad altra Sezione della stessa Corte d’Appello, con il compito di verificare la mancanza di mezzi di sussistenza e lo stato di bisogno degli aventi diritto, da valutarsi in base ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.


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