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E' valido il contratto di locazione avente ad oggetto un immobile abusivo?

E' valido il contratto di locazione avente ad oggetto un immobile abusivo?
La Corte di Cassazione ha precisato che il carattere abusivo di un immobile può costituire fonte della responsabilità dell'autore dell'abuso nei confronti dello Stato ma non comporta la invalidità del contratto di locazione se il conduttore ne era informato.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9558 del 13 aprile 2017, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di validità del contratto di locazione avente ad oggetto un immobile non conforme dal punto di vista urbanistico.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Roma, confermando la decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda di risoluzione di un contratto di locazione di un immobile ad uso non abitativo, formulata da una società nei confronti di un soggetto.

In particolare, la domanda di risoluzione era stata avanzata sulla base del fatto che l’immobile oggetto di locazione non era conforme alla normativa urbanistica.

Secondo la Corte d’appello, infatti, “la condizione giuridica dell'immobile, non conforme alla vigente normativa urbanistica, non impediva la validità della locazione”, non rientrando tale ipotesi in uno dei casi di nullità di cui all’art. 1418, comma 2, c.c.

Evidenziava la Corte, peraltro, che la condizione dell’immobileera stata specificamente indicata nel contratto di locazione ed accettata dalla conduttrice, che aveva approvato per iscritto separatamente la relativa clausola, rimanendo quindi esclusa l'applicazione della disciplina normativa dei vizi della cosa locata”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il conduttore dell’immobile aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di dover dar ragione alla società conduttrice, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che la Corte d’appello aveva, del tutto adeguatamente, esaminato la questione relativa all’eventuale nullità del contratto di locazione, evidenziando che la condizione urbanistica dell’immobileera stata oggetto di espressa clausola, sottoscritta anche separatamente dalla società conduttrice”, con la conseguenza che la difformità urbanistica dell'immobile non aveva fatto venir meno la validità ed efficacia della locazione.

Precisava la Cassazione, dunque, che il carattere “abusivo di un immobile “può costituire fonte della responsabilità dell'autore nei confronti dello Stato ma non comporta la invalidità del contratto di locazione della costruzione stipulato tra privati”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società conduttrice dell’immobile, confermando integralmente la sentenza resa dalla Corte d’appello e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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