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E’ valida la delibera dell’assemblea condominiale che nomina l’amministratore senza determinarne il compenso?

E’ valida la delibera dell’assemblea condominiale che nomina l’amministratore senza determinarne il compenso?
Ai sensi dell'art. 1129 c.c. deve considerarsi nulla la delibera di nomina dell'amministratore di condominio che non ne determini analiticamente il compenso.
Cosa succede se l’assemblea di condominio nomina l’amministratore di condominio ma non determina il suo compenso?

Il Tribunale di Massa, con una sentenza del 6 novembre 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, un condomino aveva agito in giudizio, al fine di veder dichiarata la nullità della delibera dell’assemblea di condominio, con la quale era stato nominato l’amministratore.

Secondo il condomino, in particolare, la nomina dell’amministratore risulterebbe nulla in quanto non vi sarebbe stata una valida accettazione che contenesse la “specifica indicazione del suo compenso”.

A sostegno delle proprie ragioni, il condomino osservava che l’art. 1129 c.c. è tassativo nello stabilire che la nomina dell’amministratore di condominio è nullain assenza della specificazione analitica del compenso a quest’ultimo spettante per l’attività da svolgere”.

Evidenziava il condomino, inoltre, che il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4294 del 3 aprile 2016, aveva precisato che la disposizione di cui all’art. 1129 “mira a garantire la massima trasparenza ai condomini e a renderli edotti delle singole voci di cui si compone l’emolumento dell’organo gestorio al momento del conferimento del mandato” e che la stessa “si applica sia nel caso di prima nomina dell’amministratore che nel caso delle successive riconferme”.

Il Tribunale di Massa riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dal condomino, accogliendo la relativa domanda, in quanto fondata.

Osservava il Tribunale, sul punto, che, nel verbale di assemblea, non vi era alcuna determinazione circa il compenso dell’amministrazione, apparendo del tutto irrilevante che, fra le voci del preventivo di spesa, fosse indicata, genericamente, una somma complessiva e per nulla dettagliata.

Secondo il Tribunale, infatti, tale generica indicazione non soddisfava “quella esigenza di chiarezza documentale, trasparenza e formalità che traspaiono dal meccanismo di nomina ed accettazione individuati dal novellato art. 1129 cod.civ.”.

Evidenziava il Tribunale, inoltre, che il preventivo di spesa rappresenta una semplice stima dei costi, “che potrebbe anche essere variata in sede di consuntivo” e che “non rappresenta invece quell’assunzione di un obbligo negoziale da parte dell’amministratore in ordine al corrispettivo (che rappresenta l’obbligazione assunta dal condominio) che oggi appare indispensabile a mente del novellato art. 1129 cod.civ.”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Massa accoglieva la domanda proposta dal condomino, dichiarando la nullità della delibera impugnata a causa della mancata indicazione del compenso dell’amministratore nominato.


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