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Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori negli enti locali: chi č responsabile?

Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori negli enti locali: chi č responsabile?
Negli enti locali, il responsabile per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è il "datore di lavoro", da intendersi come colui al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa.
Il Sindaco è responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori che operano nelle scuole materne comunali?

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 32358 del 5 luglio 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Vibo Valentia aveva condannato il Sindaco di un Comune per i reati di cui agli artt. 46, 55, 64 e 68 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in quanto egli non aveva attuato le misure necessarie a verificare che la scuola materna comunale venisse sottoposta a regolare manutenzione tecnica e non aveva provveduto ad eliminare il più rapidamente possibile i difetti rilevati, “tali da pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il Sindaco aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Secondo il ricorrente, in particolare - in virtù del principio della distinzione dei ruoli e delle competenze degli organi politici e degli organi amministrativi e di gestione (art. 107, decr. lgs. n. 267/2000) - il Sindaco non avrebbe potuto considerarsi responsabile per le condotte contestate, le quali dovevano essere attribuite al dirigente comunale che svolgeva il ruolo di “responsabile del servizio scuole”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione all’imputato, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Evidenziava la Cassazione, in particolare, che il ricorrente non aveva contestato il fatto nella sua materialità, essendosi egli limitato ad affermare che la responsabilità penale avrebbe dovuto essere ritenuta sussistente in capo ad un altro soggetto, “per il principio della distinzione tra ruolo politico e ruolo amministrativo nell'ambito dell'ente locale”.

La Cassazione osservava, tuttavia, che, “in tema di tutela della sicurezza e salute dei luoghi di lavoro negli enti locali, per datore di lavoro deve intendersi il dirigente al quale spettano poteri di gestione, ivi compresa la titolarità di autonomi poteri decisori in materia di spesa”.

Secondo la Corte, dunque, “condizione necessaria per riconoscere in capo al dirigente la qualità di datore di lavoro è che questo sia dotato di effettivi poteri gestionali, decisionali e di spesa”.

Ebbene, nel caso di specie, la Corte di Cassazione rilevava che il ricorrente non aveva fornito alcuna provadell'effettivo conferimento della qualifica dirigenziale del servizio scuole comunale” al soggetto indicato, né aveva dimostrato quali fossero “l'oggetto e i limiti di tale eventuale conferimento”.

Non solo: il ricorrente non aveva nemmeno dimostrato che il dirigente comunale in questione fosse dotato di “autonomi poteri ai fini della realizzazione della regolare manutenzione tecnica e della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori scolastici”.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione non riteneva di poter accogliere il ricorso proposto dal Sindaco, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.


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