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Se il treno viene soppresso il viaggiatore ha diritto ad essere risarcito non del solo prezzo del biglietto

Se il treno viene soppresso il viaggiatore ha diritto ad essere risarcito non del solo prezzo del biglietto
Se il treno che dovevamo prendere viene cancellato e ci vediamo costretti a ricorrere ad un altro mezzo di trasporto per raggiungere la meta desiderata, abbiamo diritto ad essere risarciti del danno subito?

Secondo il Giudice di Pace di Frosinone, la risposta dovrebbe dirsi positiva.

Nel caso esaminato dal Giudice, con la sentenza n. 47 del 2015, due viaggiatori avevano agito in giudizio contro Trenitalia, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della cancellazione del treno, a causa della quale gli stessi erano stati costretti a provvedere autonomamente al viaggio, utilizzando la propria autovettura.

In particolare, i due rilevavano come, a causa della soppressione del treno, erano stati costretti a prendere la propria autovettura per recarsi alla destinazione stabilita, ed avevano pertanto dovuto sostenere una serie di spese, di cui chiedevano il rimborso (“… spese di viaggio pari ad € 13,80, oltre al pagamento dei danni documentati e pari ad € 86,82, nonchè dei danni non patrimoniali morali ed esistenziali da quantificarsi secondo equità”).

Trenitalia si difendeva in giudizio, eccependo che “in caso di ritardi od interruzioni del servizio, l'unico risarcimento riconoscibile è il rimborso totale o parziale del biglietto ferroviario”.

Ebbene, il Giudice riteneva di dover accogliere, seppur parzialmente, la domanda proposta, in quanto - almeno in parte - fondata.

Nello specifico, il Giudice di Pace riteneva che fosse dovuto il rimborso delle spese di cui era stata fornita la prova (biglietto del treno, parcheggio per l’auto, pedaggio autostradale, costo carburante), mentre, al contrario, non dovevano ritenersi dovute ulteriori somme, “in quanto comunque parte attrice ha raggiunto la metà prefissata ma ancor di più, il treno è stato soppresso a causa di una agitazione del personale, che costrinse Trenitalia a sopprimere il viaggio”

Di conseguenza, il giudice ritiene che i due viaggiatori avessero diritto al rimborso delle “spese vive”, sopportate a causa della soppressione del treno, mentre, gli stessi, non avevano diritto al risarcimento dei danni morali, dal momento che, comunque, avevano raggiunto la loro destinazione e, tra l’altro, la cancellazione del treno era stata determinata da uno sciopero del personale, per cui Trenitalia non aveva potuto far altro che prenderne atto e sopprimere il treno.


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