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Il termine di prescrizione breve in caso di frodi fiscali: quando opera?

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Il termine di prescrizione breve in caso di frodi fiscali: quando opera?
Frodi Iva? Il termine di prescrizione è breve, non trattandosi di illecito di rilevante gravità
La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza (Corte Cass. III Sez. Pen.14 marzo 2017, n. 12160) ha sancito il seguente principio di diritto: "le frodi Iva sono soggette ad un termine di prescrizione breve, in quanto solo gli illeciti di particolare gravità, per imposta evasa e modalità truffaldine del contribuente, possono sfuggire alla norme favorevoli".

Tutto parte dal seguente caso.
Un soggetto veniva condannato ex art. 5 D. lgs. n. 74/2000, ovvero per omessa presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte IVA e sui redditi per gli anni 2007/2010.
Già nel 2015, ricordiamo, che la Corte di Giustizia con la sentenza C-105/14 Taricco, aveva affermato che "nei casi di condotte fraudolente rilevanti, che comportino in concreto l'evasione in misura grave di tributi IVA, le disposizioni in materia di prescrizione, di cui agli artt. 160 e 161 del c.p., comma 3, ultima parte, e 161, comma 2, c.p., devono essere disapplicate, trovando invero applicazione la disciplina più rigorosa prevista dal nostro ordinamento per i delitti di cui all'art. 51 del c.p.p, comma 3-bis e 3-quater c.p.p., secondo la quale il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dopo ogni atti interruttivo".

Gli ermellini, per contro, discostandosi da quanto argomentato dalla Corte di Giustizia e soffermandosi sul concetto di "gravità" della frode, affermano dunque che tale elemento debba essere valutato ed analizzato alla luce di quanto sancito dall'art. 133 del c.p., quindi in riferimento sì al danno cagionato e/o alla natura del pericolo, ma anche avendo riguardo alla natura, alla specie, all'oggetto, ai mezzi al tempo ed al luogo dell'azione, alle modalità della stessa oltre che (chiaramente) al fondamentale ed imprescindibile elemento soggettivo.

Ove, pertanto, non rilevi la particolare gravità del danno e/o l'imminenza del pericolo, il termine di prescrizione applicabile alla frode incorsa sarà solo quello breve, non essendo applicabili in tali circostanze i principi Comunitari avallati in merito dalla Corte di Giustizia.


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