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Spese straordinarie decise solo dall'affidatario

Famiglia - -
Spese straordinarie decise solo dall'affidatario
Se c'è l'affido esclusivo in capo ad un genitore questi può decidere in piena autonomia e senza il consenso dell'altro le spese straordinarie da sostenere con relativo obbligo al rimborso in capo all'altro genitore.
Il Tribunale di Roma, con una sentenza del 21.6.2016, ha avuto modo di fornire alcune precisazioni in tema di mantenimento dei figlio e spese straordinarie in caso di divorzio tra coniugi (art. 5, legge n. 898 del 1970).

Nel caso esaminato dal Tribunale, la moglie divorziata aveva chiesto ed ottenuto, nei confronti dell’ex marito, un decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento della somma di € 19.000, a titolo di spese straordinarie per la figlia, che erano state poste integralmente a carico del padre con la sentenza di divorzio.

Il marito aveva proposto opposizione a tale decreto ingiuntivo, eccependo che “nessuna delle spese in questione era stata concordata e che comunque godendo la figlia di una polizza sanitaria avente un massimale di € 520.000 le era già stata rimborsato l’importo dell’80% delle spese sostenute onde non poteva essere preteso da parte propria un pagamento che sarebbe stato duplicazione di quello già ricevuto”.

Inoltre, secondo l’ex marito, nulla sarebbe stato dovuto nemmeno “in relazione al residuo 20% concernendo l’obbligo a suo carico esclusivamente il 100% delle spese mediche relative alle prestazioni offerte dal Servizio Sanitario Nazionale, laddove le spese mediche oggetto della richiesta di rimborso afferivano a prestazioni rese da strutture sanitarie private”.

Il Tribunale osservava come la sentenza di divorzio avesse posto a carico del padre “la contribuzione per intero alle spese straordinarie (non coperte dai S.S.N.) e scolastiche, ivi comprese tasse di iscrizione, rette, libri di testo, viaggi culturali, questi ultimi se previamente concordati”.

Secondo il Giudice, inoltre, dal momento che la figlia era stata affidata solo alla madre, ciò consentiva al solo genitore affidatario l’esercizio della responsabilità genitoriale sulle questioni maggiormente rilevanti concernenti la salute, l’educazione e l’istruzione dei figli, tra le quali devono comprendersi le spese straordinarie.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, per le decisioni circa le spese straordinarie, non era previsto nessun coinvolgimento del genitore non affidatario.

Alla luce di ciò, secondo il Giudice, i poteri decisionali del padre riguardavano solamente le spese relative ai “viaggi culturali”, essendo, invece, escluse dal previo accordo col medesimo, “le spese mediche non coperte dal S.S.N., rientrando invece queste ultime, ovverosia quelle coperte dal S.S.N. (quali i tiket), necessariamente nel mantenimento ordinario (non essendo logicamente ipotizzabile attribuire all’onerato le spese già coperte dallo Stato), e le spese strettamente scolastiche, ovverosia relative ad iscrizioni, rette (nell’ipotesi di scuole private) e libri di testo”.

Era, infatti, incontestabile che “alla madre sia stata rimessa in via esclusiva la scelta in ordine all’effettuazione di esborsi straordinari di natura medica e scolastica per la figlia, ancorché imprevedibili (…) e quelle concernenti l’istruzione strettamente scolastica”.

Pertanto, rilevava il Tribunale come il padre fosse tenuto a rimborsare integralmente all’ex moglie le spese mediche indicate nel decreto ingiuntivo, essendo irrilevante che sussistesse una polizza assicurativa, la quale era stata stipulata e pagata esclusivamente dalla madre, senza alcun contributo da parte del padre.

Di conseguenza, tale polizza non poteva tradursi in un beneficio a favore del padre stesso, “tale da dispensarlo da ogni obbligo, che invece era stato posto dal giudice del divorzio a suo carico esclusivo”.

Allo stesso modo, risultava irrilevante che le spese mediche in questione fossero relative a “prestazioni che avrebbero potuto essere fruite gratuitamente attraverso il S.S.N.”, dal momento che alla madre era stata conferita, dalla sentenza di divorzio,piena discrezionalità nella scelta fra il servizio pubblico o privato, senza alcun obbligo di concertazione con il marito e che ogni dissenso al riguardo – quale l’eventuale sproporzione dei possibili costi alle risorse della famiglia, tale da imporre il proprio consenso preventivo, lamentata nel presente giudizio – avrebbe dovuto essere fatto valere dal signor Ma. esclusivamente impugnando la suddetta pronuncia”.

In conclusione, quindi, secondo il Tribunale, il padre doveva essere condannato a rimborsare all’ex moglie le spese mediche e scolastiche da quest’ultima sostenute dal momento che le medesime erano state poste a suo carico dalla sentenza di divorzio.


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