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Sinistro stradale e responsabilità medica

Sinistro stradale e responsabilità medica
In caso di decesso della vittima di un sinistro stradale a seguito di intervento chirurgico urgente, il medico può ritenersi responsabile solo in caso di errore del tutto eccezionale e abnorme.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 28246 del 7 luglio 2016, si è pronunciata su un interessante caso di risarcimento danni da sinistro stradale, cui era seguito il decesso della vittima dopo essere stata sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza.

Nel caso esaminato dalla Corte, l’imputata era stata condannata, in primo e secondo grado, per il reato di omicidio colposo (art. 589 codice penale), commesso per aver causato colposamente un incidente mortale.

L’imputata proponeva ricorso in Cassazione, ritenendo che la sentenza di secondo grado fosse errata in quanto, pur non essendo in contestazione che il sinistro stradale fosse avvenuto per colpa dell’imputata, tuttavia “il successivo decesso dell’investito, intervenuto a causa di una trombo embolia polmonare massiva dopo un intervento chirurgico eseguito per sostituire la testa omerale con una protesi” era causalmente riconducibile alla responsabilità del medico che aveva eseguito l’intervento.

La Corte di Cassazione non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dalla ricorrente, rigettando il relativo ricorso in quanto infondato.

La Corte rilevava, infatti, che “la validità dell’argomento sviluppato nel ricorso, secondo il quale l’evento morte provocato dalla trombo-embolia massiva contratta dall’infortunato durante il ricovero in ospedale per la cura degli esiti di una frattura della testa omerale, è stata una complicanza talmente eccezionale delle modeste lesioni subite in conseguenza dell’incidente da non poter mai e poi mai costituire fattore causale preesistente” risultava esclusa dagli accertamenti istruttori effettuati.

Infatti, nella sentenza di secondo grado, il giudice riteneva accertato che “dall’esame della notizie riportate in cartella clinica non erano emersi nella parte lesa altri processi patologici preesistenti all’evento traumatico e/o successivamente insorti, ma comunque da esso causalmente svincolati, idonei e sufficienti a causare il decesso dell’investito”.

Inoltre, secondo il giudice di secondo grado, “del tutto corretta era la scelta terapeutica per la cura della lesione scheletrica dell’arto superiore destro, avuto riguardo alla estrema gravità della frattura della testa omerale, che non avrebbe consentito un trattamento conservativo a garanzia di un quantomeno sufficiente recupero funzionale”.

Osservava, peraltro, la Cassazione, come, in caso di lesioni da sinistro stradale, “anche l’ipotetica negligenza o imperizia dei medici (…), persino ove di elevata gravità, non sarebbe comunque idonea ad elidere il nesso causale tra la condotta e l’evento morte, in quanto l’intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini della esclusione del nesso di causalità occorre un errore sanitario del tutto eccezionale e da solo determinante l’evento letale”.

Di conseguenza, in caso di morte da sinistro stradale, la responsabilità dei medici che abbiano commesso un errore potrebbe dirsi idonea ad aver determinato l’evento morte solo laddove si sia trattato di un errore “del tutto eccezionale, da solo idoneo a determinare la morte del paziente.

Nel caso di specie, invece, l’intervento chirurgico cui era stata sottoposta la vittima del sinistro stradale si era rivelato assolutamente necessario e non poteva affatto parlarsi di un errore medico eccezionale e abnorme che abbia da solo determinato l’evento mortale.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, la morte della vittima del sinistro non poteva certo ricondursi alla responsabilità dei medici, bensì solo ed esclusivamente a quella della conducente l’autovettura che aveva investito la vittima.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dall’imputata del reato di omicidio colposo, condannandola, altresì, al pagamento delle spese processuali.


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