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La scuola non è sempre responsabile per gli incidenti durante le ore di ginnastica

La scuola non è sempre responsabile per gli incidenti durante le ore di ginnastica
La scuola può ritenersi responsabile delle lesioni subite da uno studente durante l'ora di ginnastica solo se queste vengono causate dal comportamento illecito di un altro studente e se essa non ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il fatto.
Se un bambino si fa male a scuola durante la lezione di educazione fisica, la scuola è responsabile?

Il Tribunale di Tivoli, con una sentenza del 13 febbraio 2017, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dal Tribunale, il padre di un minorenne aveva agito in giudizio al fine di far dichiarare la responsabilità della scuola frequentata dal figlio per i danni subiti da quest’ultimo, a seguito di un incidente avvenuto nel corso dell’ora di ginnastica.

Nello specifico, il minore in questione stava giocando a pallavolo nella palestra della scuola ed era stato accidentalmente colpito alla testa da un compagno di squadra, subendo una frattura al naso.

Il padre, pertanto, pretendeva che la scuola fosse condannata al risarcimento del danno.
Il Tribunale, tuttavia, non riteneva di poter accogliere la domanda proposta dal padre del danneggiato, in quanto, dagli accertamenti effettuati, era emerso che il danno era stato causato da uno scontro accidentale, avvenuto nel corso del normale svolgimento di una partita di pallavolo.

Secondo il Tribunale, quindi, appariva pacifico che le lesioni subite dal minore non erano state la conseguenza di un comportamento illecito del compagno di squadra, essendosi le medesime verificate nel contesto di una normale azione di gioco.

Di conseguenza, secondo il Tribunale, nessuna responsabilità poteva essere addossata alla scuola, dal momento che, ai sensi dell’art. 2048 c.c., la stessa avrebbe potuto essere considerata responsabile solo se fosse stato dimostrato che le lesioni erano state causate dal comportamento illecito del compagno di squadra o che la scuola non avesse adottato le misure idonee ad evitare il danno.

Evidenziava il Tribunale, peraltro, che anche la Corte di Cassazione aveva avuto modo di pronunciarsi sulla questione, osservando che “in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto” (Cass. civ., sentenza n. 20743del 28.9.2009).

Dunque, poiché, nel caso in esame non erano state dimostrate eventuali anomalie del campo di gioco o delle strutture messe a disposizione dalla scuola, la domanda risarcitoria avanzata dal padre del danneggiato non poteva che essere rigettata.


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