Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Risarcimento danni per il soggetto caduto all'interno del centro commerciale

Risarcimento danni per il soggetto caduto all'interno del centro commerciale
La Corte d'appello di Campobasso ha confermato il diritto di un soggetto al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta occorsa all'interno di un centro commerciale, a causa di un cordolo di metallo non opportunamente segnalato.
Se cadiamo all’interno di un centro commerciale a causa di un pericolo non segnalato, abbiamo diritto di essere risarciti?

La Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza n. 126 del 29 marzo 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Corte d’appello, il Tribunale di Larino aveva accolto la domanda di risarcimento proposta da un soggetto nei confronti del consorzio titolare di un Centro Commerciale, ritenendo quest’ultimo responsabile dei danni subiti dal soggetto stesso, in occasione di un sinistro che si era verificato all’interno del centro commerciale stesso.

Nello specifico, il soggetto in questione era caduto a terra, inciampando su una sporgenza di metallo collocata prima di una porta automatica in vetro, posta all’ingresso del lato nord del centro commerciale.

Il Tribunale, in particolare, aveva ritenuto che sui luoghi di causa vi fossero degli “elementi e situazioni tali da configurare un pericolo occulto o un’insidia“, dal momento che “la soglia metallica posizionata all’ingresso del centro commerciale aveva provocato un dislivello alla pavimentazione non opportunamente segnalato”.

Il Consorzio, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere la riforma della sentenza sfavorevole.

Secondo l’appellante, infatti, non vi era stata nessuna responsabilità del Consorzio e la domanda del danneggiato avrebbe dovuto essere rigettata.

La Corte d’appello, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione all’appellante, rigettando la relativa impugnazione, in quanto infondata.

Secondo la Corte d’appello, il Tribunale aveva correttamente ritenuto accertata la “responsabilità da cosa in custodia” (art. 2051 cod. civ.) dell’ente gestore del centro commerciale, dal momento che il Consorzio, nel posizionare la striscia metallica che aveva determinato la caduta del danneggiato, non aveva prestato “la normale diligenza e prudenza che deve avere chi conosce i luoghi in causa”.

Osservava la Corte d’appello, in proposito, che, dagli accertamenti effettuati in corso di causa, era stato accertato che la caduta era stata determinata “proprio dalla sporgenza metallica posta all’ingresso del centro commerciale” e che, al contrario, non fosse stata dimostrata la concorrente responsabilità del danneggiato, non essendo stato provato che egli avesse tenuto una condotta imprudente.

La soglia metallica in questione, infatti, secondo la Corte, rappresentava “un ostacolo” che, “per la sua stessa conformazione (nonché per l’eventuale presenza di altre persone)” poteva non essere avvertita come potenziale fonte di pericolo.

Il consorzio, dunque, “avrebbe quantomeno dovuto opportunamente segnalare la presenza del predetto pericolo”.

Ciò considerato, la Corte d’appello di Campobasso rigettava l’impugnazione proposta dal Consorzio titolare del centro commerciale, confermando integralmente la sentenza resa dal Tribunale di primo grado e condannando l’appellante anche al pagamento delle spese processuali.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.