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Rifiuto dell'alcoltest

Rifiuto dell'alcoltest
Chi si rifiuta di eseguire l'alcoltest ha diritto ad essere informato della possibilità di farsi assistere da un difensore.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 49236 del 21 novembre 2016, si è occupata del rifiuto di sottoporsi all’alcoltest ed in particolare dell'esistenza o meno, in capo al conducente che si rifiuta, del diritto ad essere informato della facoltà di farsi assistere da un difensore.

La Corte di Cassazione ha fornito alcune precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Milano aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza, di cui all’art. 186 del Codice della strada, comma 7, non accogliendo l’eccezione relativa al fatto che l’imputato non era stato avvisato di poter essere assistito da un difensore (art. 114 disp. attuaz. cod. proc. pen.).

Secondo la Corte d’appello, infatti, tale obbligo di avviso non sussisterebbe nelle ipotesi in cui il soggetto si rifiuti di sottoporsi all’alcoltest.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione evidenziava come, dall’istruttoria espletata nel corso del procedimento, fosse risultato che, in effetti, gli agenti accertatori avevano avvisato l’interessato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, all’atto di compiere l’alcoltest ma che, successivamente, il soggetto stesso aveva rifiutato di sottoporvisi.

Tuttavia, secondo i giudici di terzo grado, oltre a tali considerazioni, era necessario fornire alcune precisazioni ulteriori, dal momento che la Corte d’appello aveva incentrato la propria decisione sul rilievo in base al quale, laddove il soggetto si rifiuti di sottoporsi all’etilometro, non sarebbe necessario l’avviso di cui sopra.

In proposito, la Corte di Cassazione evidenziava come le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5396 del 2015, avessero precisato che, ai sensi dell’art. 114 sopra citato, l’avviso di poter essere assistiti da un difensore deve essere obbligatoriamente dato prima di procedere all’effettuazione del test mediante etilometro.

Tale obbligo, dunque, scatta “prima” di procedere al test, vale a dire nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento del tasso alcolemico.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione riteneva che la Corte d’appello fosse incorsa in un errore di diritto, affermando la non necessità dell’avviso in caso di rifiuto di sottoporsi al test, dal momento che il rifiuto si pone necessariamente in un momento successivo all’avvio della procedura, quando l’avviso dovrebbe essere già stato dato.

In ogni caso, poiché dagli accertamenti effettuati era risultato che gli agenti avevano ottemperato ai loro obblighi informativi, il ricorso doveva comunque essere rigettato, in quanto infondato.


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