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I regali al figlio non possono sostituire l'assegno di mantenimento

Famiglia - -
I regali al figlio non possono sostituire l'assegno di mantenimento
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23017 del 3 giugno 2014, si è occupata del tanto discusso argomento dell’assegno di mantenimento in favore dei figli di minore età.

Va osservato che la questione si pone nell’ambito dei procedimenti di separazione o divorzio, nei quali il giudice, può decidere di porre a carico di un coniuge e a favore dell'altro (economicamente più debole), il pagamento di un assegno mensile a titolo di contributo nel mantenimento del coniuge stesso e/o dei figli minorenni (o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti).

In particolare, il giudice dovrà adottare tale decisione, tenendo conto di quelle che sono le condizioni economico-patrimoniali di entrambi i coniugi, tenendo conto del principio fondamentale per cui tale assegno deve essere tale da garantire al coniuge più debole di mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui godeva nel corso del matrimonio.

Ebbene, cosa succede se il genitore omette di pagare l’assegno in favore dei figli? E, in particolare, tale obbligo può essere considerato assolto se il genitore, invece di pagare, fa comunque dei regali periodici al figlio?

La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni in proposito.

Nel caso esaminato dalla Corte, il padre era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, per aver fatto mancare alla moglie e alla figlia i mezzi di sussistenza, rendendosi, quindi, colpevole del reato di “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, di cui all’art. 570 codice penale.

Il padre proponeva ricorso per Cassazione, in quanto, a suo dire, la moglie e la figlia minore non versavano in stato di bisogno.
Con particolare riguardo alla figlia, poi, il padre affermava di non averle mai fatto mancare nulla, dal momento che “egli le avrebbe corrisposto tutto ciò che in concreto avrebbe potuto compatibilmente con la precarietà dell'attività lavorativa svolta, pure con regalie varie”.

La Corte di Cassazione non ritiene tali argomentazioni convincenti e rigetta il ricorso.

Nello specifico, secondo la Corte, il Tribunale “aveva articolatamente argomentato la sussistenza degli elementi costitutivi del contestato reato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, in ordine non solo alla mancata continuativa sufficiente corresponsione di quanto dovuto, ma pure allo stato di bisogno, proprio e della figlia minore, che tale omissione aveva (…), spiegando in particolare (…) l'irrilevanza, sotto tale aspetto, degli occasionali versamenti periodici e delle altrettanto occasionali regalie in favore della figlia”.

In proposito, la Cassazione ribadisce “il principio già affermato, tra le altre, nella sentenza n. 47035/2009 di questa Sezione, e con cui il ricorrente non si confronta, secondo cui «l'adempimento dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza non può che concretizzarsi con la messa a disposizione - continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze - dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una 'gestione' ordinata delle quotidiane esigenze di 'sussistenza' del minore; o, quantomeno, con la contribuzione autonoma ma in accordo, nei suoi contenuti, con il genitore affidatario»”.

Osserva, infatti, la Corte come “i contributi economici materiali che, pur comportando impegno di risorse a vantaggio mediato del minore, non siano armonici al coordinamento delle sue esigenze primarie, non sono idonei all'adempimento dell'obbligo: si pensi a spese, da parte del genitore non affidatario, voluttuarie e comunque superflue o non indispensabili, pur in favore del minore (come le regalie invocate nella prospettazione difensiva), che intervengano in presenza di difficoltà, da parte del genitore affidatario, nell'assicurare il quotidiano soddisfacimento delle esigenze primarie: vitto adeguato, alloggio confortevole, scuola, sanità”.

E’, infatti, evidente che “tali esigenze primarie, perché tali, debbono essere assolte prioritariamente, sicchè ogni regalia occasionale da parte del genitore obbligato che si ponga, come nella fattispecie ricostruita dai giudici del merito, in alternativa alla regolare contribuzione per concorrere, per la propria parte, a sollevare il minore dalle naturali permanenti esigenze di sostentamento, è assolutamente irrilevante”.

Sulla base di tali considerazioni, quindi, la Corte di Cassazione ritiene di dover rigettare il ricorso proposto dall’uomo, confermando la sentenza di condanna resa in sede di secondo grado di giudizio.


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