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Recupero del canone di appartamento pignorato. A chi spetta?

Recupero del canone di appartamento pignorato. A chi spetta?
L'azione del locatore per il recupero del canone di locazione a seguito del pignoramento dell'appartamento locato richiede l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione.
Il caso è il seguente:
- appartamento locato dal locatore-proprietario
- canone non pagato dal conduttore
- locatore-proprietario dell'appartamento subisce il pignoramento di quest'ultimo

Cosa accade? Chi può chiedere al conduttore il pagamento del canone?

La Cassazione, con la sentenza n. 13216 del 27 giugno 2016, ha precisato che l'azione legale volta a recuperare il canone di locazione non corrisposto deve essere autorizzata dal giudice dell'esecuzione ogniqualvolta l'immobile locato risulti assoggettato a pignoramento.

Nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte il proprietario-locatore dell'immobile, che era stato assoggettato a pignoramento, aveva domandato ed ottenuto un decreto ingiuntivo contro il conduttore moroso per il pagamento dei canoni insoluti. Fatta opposizione al decreto ingiuntivo veniva confermato il diritto del proprietario ad ottenere il pagamento del canone.

Di difforme avviso la Corte di Cassazione.

Secondo la Suprema Corte la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti relativi all'utilizzo dell'immobile pignorato competono al locatore-proprietario solo in qualità di organo amministrativo del bene pignorato e sempre e solo dopo idonea autorizzazione rilasciata dal giudice dell'esecuzione.

Dice testualmente la Corte in in motivazione: " ... questa Corte ha affermato il principio di diritto in base al quale il proprietario-locatore di bene pignorato non è legittimato ad esercitare le azioni derivanti dal contratto di locazione concluso senza l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, ivi compresa quella di pagamento dei canoni, poiché la titolarità di tali azioni non è correlata ad un titolo convenzionale o unilaterale (il contratto di locazione o la proprietà) ma spetta al custode ...".

Non va infatti dimenticata la norma di legge, art. 2912 c.c., secondo la quale "il pignoramento comprende anche i frutti (nella specie, i canoni di locazione) della cosa pignorata".

Infine la S.C. ricorda un proprio principio secondo cui:
"dopo il pignoramento, il locatore-proprietario (e debitore nell'esecuzione) perde la legittimazione sostanziale sia a richiedere al locatario il pagamento dei canoni... sia per ogni altra azione, perché ex art. 559 c.p.c., pur permanendo l'identità del soggetto, muta il titolo del possesso da parte sua, in quanto ogni sua attività costituisce conseguenza del potere di amministrazione e gestione del bene pignorato, di cui egli continua ad avere il possesso come organo ausiliario del giudice dell'esecuzione.... E ciò per la semplice ragione che il bene è a lui sottratto per tutelare le ragioni creditorie del terzo, il quale con il pignoramento mostra tutto l'interesse di vedere soddisfatto il suo credito e non vedersi sottratte le somme ricavate".


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