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Provoca un "incidente stradale" anche il conducente che esce solo di strada

Provoca un "incidente stradale" anche il conducente che esce solo di strada
Ai fini della condanna penale si deve intendere incidente anche la sola uscita di strada senza coinvolgimento di altri veicoli.
E’ del 14 settembre 2016 una nuova sentenza della Corte di Cassazione in materia di circolazione stradale (sentenza n. 38203 del 14 settembre 2016).

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale di Trento aveva condannato il conducente di un’autovettura per il reato di “guida in stato di ebbrezza”, di cui all’art. 186, comma 2, codice della strada, “aggravato, ai sensi del comma 2 bis dello stesso articolo, per avere provocato un incidente stradale”.

Secondo il condannato, la sentenza doveva ritenersi ingiusta, in quanto il Tribunale, nell’applicare l’aggravante, non avrebbe tenuto conto del fatto che “l’asserito incidente non ha provocato danni a persone o cose, né collisioni con altri veicoli o arredo stradale, né uscita di strada”, in quanto l’auto si era “fermata sulla banchina che fa parte della strada, senza invadere la semicarreggiata opposta ed era ben visibile dagli altri guidatori da entrambi i sensi di marcia”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente.

Osservava la Cassazione, come la questione fondamentale riguardasse “l’interpretazione del concetto di “incidente stradale” ai fini della configurazione dell’aggravante di cui al comma 2 bis dell’art. 186 dei C.d.S.”.

Sul punto, la Corte riteneva di dover condividere pienamente le conclusioni cui era giunto il Tribunale, in quanto conformi anche all’orientamento della giurisprudenza sul punto (Corte di Cassazione, sentenza n. 31360 del 04 luglio 2013).

Rilevava la Cassazione, in particolare, che il Tribunale aveva evidenziato che l’imputato, alla guida della sua auto, si era trovato “sul bordo destro della carreggiata che percorreva, in maniera tale da andare ad ostruire parzialmente un tornante, in ragione del fatto che egli aveva perso il controllo dell’autovettura”.

Appariva irrilevante che il conducente si fosse “fermato sulla banchina senza procurare danni a persone o cose”, in quanto, ciò che rileva, “è che la condotta di guida è stata inattesa, non regolare ed ha interrotto il normale svolgimento della circolazione del veicolo, con una potenziale turbativa del traffico e pericolo per l’utenza, avendo occupato parzialmente la carreggiata in prossimità di un tornante”.

Deve, dunque, secondo la Corte, intendersi per “incidente stradale”, “qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli”.

Devono, pertanto, ricomprendersi in tale nozione “tanto l’urto dei veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale”, essendo sufficiente “qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione riteneva che, nel caso di specie, il Tribunale avesse adeguatamente configurato la nozione di “incidente stradale”, con conseguente correttezza della pronuncia di condanna.

Era stato, infatti, posto in evidenza come il conducente “avesse perso il controllo dell’autovettura, fermandosi sul bordo della strada ed occupando parzialmente la carreggiata con una situazione di pericolo per gli altri utenti”.

Ciò premesso, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento della somma di Euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.


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