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Processo penale: le parti private possono depositare atti via PEC?

Processo penale: le parti private possono depositare atti via PEC?
Secondo una corrente giurisprudenziale, nel processo penale la legge consente solo alla cancelleria di trasmettere atti per mezzo della posta elettronica certificata.
Con la sentenza n. 10334/2019, la V Sezione Penale della Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un imputato a mezzo del proprio difensore, con il quale quest’ultimo aveva dedotto, tra l’altro, la violazione di legge (precisamente, dell’art. 420 ter del c.p.p. ), poiché la Corte di Appello non aveva disposto il rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore, il quale aveva aderito all'astensione di categoria.
In particolare, il difensore aveva comunicato la propria adesione allo sciopero con lo strumento della posta elettronica certificata; il messaggio era stato inviato all'indirizzo PEC del protocollo generale della Corte di Appello.
La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto non fondato il relativo motivo di ricorso.
La Corte sottolinea, innanzitutto, come nel fascicolo processuale non fosse stata rinvenuta l'istanza di rinvio formulata dal difensore dell’imputato (allegata invece in copia al ricorso per cassazione unitamente alla ricevuta di consegna); inoltre dal verbale dell’udienza in questione non risultava alcun riferimento a siffatta comunicazione.
Sul punto, la corte ricorda il principio di diritto, già affermato da un serie di pronunce di legittimità, secondo cui, nel processo penale, non è consentita alle parti private la utilizzazione della posta elettronica certificata per effettuare comunicazioni o notificazioni, né per depositare istanze.
Tale orientamento giurisprudenziale trova il proprio fondamento nell'interpretazione dell’art. 16, comma 4, del D.L. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012, ai sensi del quale "nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria".
Ora, secondo la sentenza in commento, “la genesi e la complessiva disciplina della posta elettronica certificata depongono, in modo univoco, nel senso di far ritenere che il legislatore abbia voluto limitare, nel processo penale, l'uso dello strumento di comunicazione in parola alle sole cancellerie”.
In ogni caso, la pronuncia in esame dà conto dell’esistenza di “discordanti orientamenti giurisprudenziali” in materia: infatti alcune pronunce hanno escluso del tutto l'ammissibilità dell'inoltro dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento a mezzo PEC, da parte del difensore di fiducia dell'imputato, in quanto attività non consentita ai difensori dal citato art. 16.
D’altra parte, però, altre decisioni hanno fatto riferimento all'indirizzo interpretativo già affermatosi in tema di trasmissione a mezzo fax dell'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento. Secondo tale orientamento, l'inoltro, con lo strumento del fax, dell'istanza di rinvio, è considerato non irricevibile né inammissibile: tuttavia, l'istante ha l’onere di accertarsi del regolare arrivo dell'atto, così trasmesso, nella cancelleria, e della sua tempestiva sottoposizione alla attenzione del giudice procedente (il quale, è tenuto, in tale evenienza, a valutarlo), ove intenda far valere, in sede di impugnazione, la omessa valutazione della istanza. Tale orientamento è stato appunto esteso, da una parte della giurisprudenza di legittimità, anche al caso dell'inoltro via PEC dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento.
Tuttavia, nel caso in esame, la Cassazione ha altresì precisato che, qualunque sia l'orientamento al quale si intenda aderire, il motivo di ricorso sarebbe stato comunque infondato, dal momento che l'istante, pur avendo documentato di avere inoltrato l'istanza di rinvio a mezzo P.E.C., e che la comunicazione elettronica era giunta a destinazione nella casella PEC della Corte di Appello di Firenze, non aveva però assolto all'onere di verificare che l’istanza fosse effettivamente pervenuta nella cancelleria del giudice procedente e che fosse stata tempestivamente posta alla sua attenzione. Del resto, ad ulteriore conferma di quanto sopra, nel verbale di udienza mancava, appunto, ogni riferimento all'istanza in questione.
Da ultimo,la Suprema Corte ha considerato del tutto ininfluente la circostanza che la comunicazione dell'istanza di rinvio per adesione all'astensione dalle udienze a mezzo PEC fosse consentita dal protocollo sottoscritto dalla Corte di Appello e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del relativo Distretto, in quanto ciò non esonerava comunque il difensore dal compito di verificare che l'istanza fosse pervenuta all'attenzione del giudice.


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