Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Presunzione di corresponsabilità nel sinistro stradale: come vincerla

Presunzione di corresponsabilità nel sinistro stradale: come vincerla
Nello scontro tra veicoli la presunzione di corresponsabilità dei conducenti può essere superata solo se si prova che uno di essi ha tenuto una condotta di guida ineccepibile.
La Corte di Cassazione si è recentemente occupata di un altro caso di domanda risarcitoria a seguito di incidente stradale (art. 2054 codice civile), precisando gli elementi che devono sussistere ai fini dell’accoglimento della relativa richiesta (Cass. civ., 28 giugno 2016, n. 13271).

Nel caso esaminato dalla Corte, un motociclista aveva agito in giudizio al fine di veder condannato al risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 2054 c.c., il conducente del caravan con cui aveva avuto un incidente stradale, in quanto il medesimo avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia, in corrispondenza di una curva.

Il Tribunale, con sentenza che veniva confermata anche in grado d’appello, addebitava la responsabilità del sinistro solo per due terzi a carico del conducente del caravan, condannandolo al risarcimento del danno in favore del motociclista, quantificato in Euro 54.601,78.

In particolare, anche secondo la Corte d’Appello, doveva ritenersi “provata l’invasione di corsia da parte del caravan”, con conseguente prevalente responsabilità del conducente del caravan stesso. Tuttavia, ciò non escludeva “il concorso di colpa del conducente dell’altro veicolo coinvolto, in mancanza della prova che l’altro conducente abbia tenuto una condotta di guida in tutto regolare, e in particolare che questi percorresse la carreggiata di sua pertinenza tenendosi accostato al margine destro”.

Secondo la Corte d’Appello, dunque, nonostante la prevalente responsabilità del conducente del caravan, doveva ritenersi sussistente un concorso di colpa in capo al motociclista, il quale non aveva provato di aver tenuto una condotta di guida del tutto regolare.

Il motociclista, ritenendo la pronuncia ingiusta, proponeva ricorso per Cassazione, il quale, tuttavia, veniva rigettato, dal momento che la Corte riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dal giudice del secondo grado di giudizio.

Secondo la Cassazione, infatti, la Corte d’Appella aveva, del tutto correttamente, dato applicazione al principio secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dall’altra, dall’art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (Cass. civ., n. 23431 del 2014)”.

In sostanza, secondo la Cassazione, il soggetto danneggiato in un sinistro stradale, “anche in presenza di una conclamata responsabilità”, anche prevalente, dell’altra parte, “è tenuto a dare prova in concreto di essersi quantomeno attenuto alle regole di prudenza a suo carico, per veder esclusa attraverso un accertamento in concreto ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno”.

In altri termini, il solo fatto che l’incidente sia riconducibile alla prevalente responsabilità di uno dei conducenti, non esclude la possibilità che venga riconosciuto un concorso di colpa, anche in capo all’altro conducente, il quale potrà andare esente da responsabilità solo laddove riesca a fornire la prova di aver tenuto una condotta di guida corretta e di aver rispettato le regole di prudenza nella circolazione stradale.

Infatti, in base a quanto previsto dall’art. 2054, secondo comma, c.c., in caso di scontro tra veicoli “si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.

Nel caso di specie, poiché il ricorrente non aveva adeguatamente provato di aver tenuto una condotta ineccepibile, non poteva ritenersi del tutto superava la presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c., sopra citato, con la conseguenza che il ricorso per Cassazione non poteva essere accolto.

La Cassazione, dunque, rigettava il ricorso proposto e poneva a carico del ricorrente le spese di giudizio.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.