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Permesso di soggiorno e lavoro fittizio

Lavoro - -
Permesso di soggiorno e lavoro fittizio
Niente rinnovo del permesso di soggiorno se il rapporto di lavoro è fittizio e ha creato un buco contributivo.
Il T.A.R. Marche, con la sentenza n. 604 del 01 ottobre 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di rapporto di lavoro e rilascio del permesso di soggiorno.

Nel caso esaminato dal T.A.R., un cittadino pakistano, residente in Italia dal 2007, aveva impugnato il provvedimento con cui la Questura gli aveva revocato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

A fondamento della revoca, la Questura aveva evidenziato la “falsità (o comunque la non veridicità) della documentazione presentata dall'odierno ricorrente a sostegno della domanda di rilascio del titolo, ed in particolare della denuncia del rapporto di lavoro domestico del 15/6/2015 (…) e di 6 buste paga riferite ai mesi giugno-dicembre 2014”.

La Questura, in particolare, aveva “maturato la convinzione che il rapporto di lavoro a cui si riferivano le predette buste paga fosse fittizio”, con conseguente revoca del permesso di soggiorno.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente proponeva ricorso al T.A.R., evidenziando come “i fatti sulla base dei quali è stata disposta la revoca del permesso di soggiorno” fossero già sussistenti “al momento del rilascio del titolo”.

Il T.A.R., tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso.

Secondo il T.A.R., infatti, dalle verifiche eseguite, era risultato che il rapporto di lavoro dedotto dal ricorrente non risultasse nella banca dati dell’I.N.P.S.

Sussisteva, peraltro, un’indagine penale nei confronti del ricorrente, la quale, pur non essendo “di per sé indice della responsabilità personale degli indagati, rileva in sede amministrativa ogni qualvolta dalla stessa emergano circostanze di fatto che in qualche modo ineriscono al procedimento amministrativo”.

Nel caso di specie, in particolare, dall’indagine penale era emerso che i presunti datori di lavoro del ricorrente avessero “assunto nel breve arco di due anni ben 31 (di cui 27 con mansioni di collaboratore domestico) cittadini extracomunitari, il che ha fatto sorgere negli inquirenti (e nella Questura di Macerata) il legittimo dubbio circa la reale esistenza dei predetti rapporti di lavoro”.

Di conseguenza, del tutto correttamente, la Questura aveva maturato il convincimento circa la natura fittizia del rapporto di lavoro.

Secondo il T.A.R., dunque, il ricorrente non era riuscito a dimostrare “l'esistenza dei due rapporti di lavoro indicati in sede di domanda di rilascio del titolo”, con la conseguenza che doveva ritenersi adeguato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno disposto dalla Questura.

Alla luce di tali considerazioni, il T.A.R. rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, confermando la legittimità del provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.


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