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Il pagamento dei lavori condominiali direttamente all'impresa non estingue il debito nei confronti del Condominio

Il pagamento dei lavori condominiali direttamente all'impresa non estingue il debito nei confronti del Condominio
Se abitiamo in un condominio e vengono eseguiti dei lavori di manutenzione da parte di una determinata impresa, possiamo procedere al pagamento direttamente nei confronti dell’impresa o dobbiamo per forza pagare all’amministratore?

E se paghiamo all’impresa, possiamo considerarci liberati dal nostro debito nei confronti del condominio o l’amministratore potrebbe legittimamente pretendere ugualmente il pagamento?

A chiarire questa questione è intervenuto il Tribunale di Pordenone, con la sentenza n. 823 del 18 novembre 2015, con la quale il giudice ha precisato come l’unico referente per i pagamenti che devono essere effettuati dai condomini è l’amministratore di condominio.

Ciò sta a significare che i condomini non potranno pagare direttamente all’impresa esecutrice dei lavori ma dovranno dare il denaro all’amministratore del condominio, il quale poi, a sua volta, provvederà a pagare l’impresa stessa.

Cosa succede, dunque, se il condomino paga all’impresa e non all’amministratore, con la conseguenza che poi quest’ultimo pretende il pagamento della spesa che non gli è stata corrisposta?

Ebbene, nel caso esaminato dal Tribunale di Pordenone, il condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del condomino che non gli aveva corrisposto quanto dovuto a titolo di oneri condominiali.
Il condomino in questione aveva presentato, dunque, opposizione, affermando che il debito nei confronti del condominio era già stato estinto, in quanto il pagamento delle relative spese era stato effettuato direttamente all’impresa che aveva eseguito le opere di cui il condominio aveva chiesto il pagamento (tant’è che il condomino produceva anche una dichiarazione di quietanza rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa stessa),

Tuttavia, il Tribunale non ritiene di poter aderire alle argomentazioni svolte dal condomino, il quale avrebbe dovuto pagare solo ed esclusivamente nelle mani dell’amministratore, con la conseguenza che il fatto di aver pagato l’impresa non lo libera dal proprio debito nei confronti del condominio.

In particolare, secondo il Tribunale, “il condomino non può dedurre che il pagamento sia stato effettuato direttamente al terzo, in quanto ciò altererebbe la gestione complessiva del condominio, ma deve, adempiere all'obbligazione verso quest'ultimo, salva l'insorgenza, in sede di bilancio consuntivo, di un credito da rimborso nei confronti della gestione condominiale, ove residuino avanzi di cassa per mancati esborsi o per la risoluzione dei contratti precedentemente stipulati”.

Va osservato, infatti, che “il condominio si pone, verso i terzi, come soggetto di gestione dei diritti e degli obblighi dei condomini attinenti alle parti comuni, sicchè l’amministratore è rappresentante necessario della collettività dei partecipanti, sia quale assuntore degli obblighi per la conservazione delle cose comuni, sia quale referente dei relativi pagamenti”.

Attenzione, dunque: se nel vostro condominio vengono fatti dei lavori di manutenzione, provvedete a pagare solo ed esclusivamente all’amministratore, in quanto se pagate all’impresa, ciò non estingue il vostro debito nei confronti del condominio, con la conseguenza che potreste vedervi costretti a pagare due volte per la medesima spesa!


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