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Obbligo di fermarsi e trattenersi sul posto in caso di incidente

Obbligo di fermarsi e trattenersi sul posto in caso di incidente
Commette reato colui che, dopo essersi per un attimo fermato sul luogo dell'incidente da lui causato, si allontana senza attendere l'arrivo della polizia, a nulla rilevando il fatto di aver anche prestato i primi soccorsi.
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 53325 del 15 dicembre 2016, si è occupata di un interessante caso in materia di circolazione stradale.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Trieste aveva confermato la sentenza con cui il Tribunale di primo grado aveva condannato un imputato per il reato di cui all’art. 189 del Codice della strada comma 6, disponendo la sospensione della patente di guida per un anno.

Nel caso di specie, era occorso un tamponamento tra l’auto condotta dall’imputato ed un motociclista, il quale cadeva a terra dopo essere stato urtato.

L’imputato, dopo essere “sceso dall’auto per lo stretto tempo necessario ad aiutare il ragazzo a sollevare il proprio ciclomotore e quello a fianco, del pari caduto a terra, con la scusa di parcheggiare, si era allontanato senza permettere l’accertamento della sua identità, delle modalità del sinistro e l’individuazione del suo veicolo, tutti adempimenti che giustificavano ed integravano l’obbligo di fermarsi disciplinato dalla norma incriminatrice”.

Ritenendo la sentenza ingiusta, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, evidenziando come fosse “totalmente assente il dolo, poiché l’agente non era consapevole di aver recato un danno alla persona del motociclista, che non presentava lesioni, tanto che la Corte aveva pronunciato l’assoluzione dal reato di cui all’art. 189 Cod. Strad., comma sette, contestualmente contestato”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Evidenziava la Cassazione, infatti, che l’art. 189 Cod. Strada “impone all’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona (comma 1) e punisce chiunque, in caso di incidente con danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi (comma 6), e di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite (comma 7)”.

Dunque, “l’obbligo di fermarsi è strettamente collegato all’esigenza di consentire la identificabilità del conducente e del veicolo”.

Proseguiva la Corte osservando come “nel reato di “fuga”, punito solo a titolo di dolo, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver provocato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro”.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello di Trieste aveva, secondo la Cassazione, “motivato in maniera esaustiva e corretta sull’elemento psicologico dei reato, poiché l’imputato si era allontanato dal luogo dell’incidente dopo essersi solo apparentemente fermato, tanto che la sua identificazione è stata possibile solo in base al numero di targa rilevato da altri, disinteressandosi delle condizioni dei ragazzo e delle lesioni che potevano essere conseguite alla caduta a terra”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, confermando la sentenza di secondo grado e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

LA SENTENZA
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 novembre – 15 dicembre 2016, n. 53325
Presidente Blaiotta – Relatore Menichetti

Ritenuto in fatto
1.Con sentenza in data 8 ottobre 2014 la Corte d’Appello di Trieste confermava la condanna resa dal locale Tribunale nei confronti di V. G. quale responsabile del reato di cui all’art.189, sesto comma, CdS e disponeva la sospensione della patente di guida per un anno.
2.La Corte territoriale, nel ricostruire la dinamica di un tamponamento che aveva visto coinvolti l’autovettura condotta dall’imputato ed il motociclista A. A., caduto a terra dopo essere stato urtato, riteneva sussistente l’elemento oggettivo del reato di fuga, dato che il V. era sceso dall’auto per lo stretto tempo necessario ad aiutare il ragazzo a sollevare il proprio ciclomotore e quello a fianco, dei pari caduto a terra, ma poi, con la scusa di parcheggiare, si era allontanato senza permettere l’accertamento della sua identità, delle modalità del sinistro e l’individuazione del suo veicolo, tutti adempimenti che giustificavano ed integravano l’obbligo di fermarsi disciplinato dalla norma incriminatrice: tanto era emerso dalla descrizione meramente esteriore dell’automobilista fatta dalla persona offesa alla Polizia Municipale, intervenuta sul luogo, e
dalle dichiarazioni rese da un teste che aveva annotato il numero di targa dell’auto mentre si stata allontanando.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito riteneva di non accogliere la richiesta della difesa di applicazione di una pena più mite e di concessione delle circostanze attenuanti generiche, per una valutazione negativa della personalità dell’imputato, desunta sia dai precedenti a carico, alcuni relativi a guida in stato di ebbrezza, sia dal comportamento ingannevole tenuto nell’occorso, avendo lasciato la persona offesa nell’illusoria attesa di un suo sollecito ritorno sul posto.
3.Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando, con un unico motivo, inosservanza e/o erronea applicazione dell’art.189, sesto comma, CdS e contraddittorietà della motivazione nella mancata valutazione dell’elemento soggettivo: era totalmente assente il dolo, poiché l’agente non era consapevole di aver recato un danno alla persona del motociclista, che non presentava lesioni, tanto che la Corte aveva pronunciato l’assoluzione dal reato di cui all’art.189, comma sette, contestualmente contestato.

Considerato in diritto
1.II ricorso non è fondato.
2.L’art.189 del CdS impone all’utente della strada, in caso di incidente comunquericollegabile al suo comportamento, di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona (comma 1) e punisce chiunque, in caso di incidente con danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi (comma 6), e di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite (comma 7). L’obbligo di fermarsi è strettamente collegato all’esigenza di consentire la identificabilità del conducente e del veicolo.
2.1. Questa Corte ha più volte affermato che nel reato di “fuga”, punito solo a titolo di dolo, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver provocato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Sez.4, 4 febbraio 2013 n.5510, Rv 254667); l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento, che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debbariscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez.4, 9 maggio 2012 n.17220, Rv 252374). Si è ancora precisato che nel reato di “fuga” previsto dai commi 6 e 7 del citato art.189, il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia la consapevolezza che la persona coinvolta nell’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza (Sez.4, 6 settembre 2007 n.34134, Rv 237239).
3.Ciò posto, la Corte di Trieste ha motivato in maniera esaustiva e corretta sull’elemento psicologico dei reato, poiché l’imputato si era allontanato dal luogo dell’incidente dopo essersi solo apparentemente fermato, tanto che la sua identificazione è stata possibile solo in base al numero di targa rilevato da altri, disinteressandosi delle condizioni dei ragazzo e delle lesioni che potevano essere conseguite alla caduta aterra.
Nessuna contraddittorietà si ravvisa rispetto all’assoluzione dal reato di cui all’art.189, comma settimo, CdS – per il quale era stata riportata condanna in primo grado – cui la Corte è pervenuta mancando l’effettività di bisogno dell’investito (Sez.4, 9 maggio 2000 n.5416, Rv 216465), cioè il riscontro positivo della presenza di lesioni, ma ciò alla luce della certificazione medica rilasciata dall’ospedale ove il motociclista si era
riservato di recarsi, accertamento successivo all’allontanamento dell’imputato, ben consapevole al momento della “fuga” di aver provocato un sinistro idoneo a recare danno alle persone.
Non sussistono pertanto i vizi denunciati.
4.Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


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