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Multe illegittime con lo "scout speed"

Multe illegittime con lo "scout speed"
E' illegittima la multa per eccesso di velocità rilevata con sistema "scout speed".
Il Giudice di Pace di Firenze, con la sentenza n. 654 del 2006, si è occupato di un interessante caso in materia di circolazione stradale.

Nel caso esaminato dal Giudice, un soggetto aveva ricevuto una multa per eccesso di velocità, rilevato tramite strumentazione “scout speed”, vale a dire quella tipologia di autovelox che viene posto all’interno di un’auto della polizia in movimento e che, dunque, non è preventivamente segnalato.

Il conducente, in particolare, aveva provveduto ad impugnare la multa, deducendo che non era stata effettuata la contestazione immediata della violazione.

Il Giudice di Pace, pronunciandosi sulla questione, riteneva di dover accogliere il ricorso proposto dal conducente, evidenziando come la contestazione immediata dell’infrazione rappresenti un “principio fondamentale per le infrazioni al codice della strada, avendo tale azione lo scopo di educare e non solo di punire l'utente della strada”.

Evidenziava il Giudice, in particolare, come i casi in cui tale operazione è esclusa sono “tipizzati dalla legge”, con la conseguenza che “è necessario maggiore rigore nel procedimento di irrogazione della sanzione ed altrettanto rigore va tenuto nel rispetto dell'onere della prova, a fronte di un atto come il verbale, assistito da fede pubblica”.

Osservava il Giudice come “la segnaletica posta lungo le strade e che informa dell'accertamento dell' eccesso di velocità in modalità automatica, ha lo scopo di attenuare il rigore stabilito dall'art. 201 del Codice della strada che, in presenza di rilevazioni elettroniche come avvenuto nel caso di specie, deroga al principio della contestazione immediata dell'illecito, avvertendo l'utente della strada della presenza di tale modalità di accertamento, a fronte dell'obbligo generale di rispettare la velocità prevista per quel tratto di strada a prescindere dagli accertamenti in corso”.

Secondo il Giudice, dunque, “la presenza e l'adeguatezza della segnaletica o dell'informazione preventiva, in base all'art. 142 del Codice della strada, comma 6, è dunque presupposto essenziale per accertare che l'utente della strada ha violato una norma consapevolmente perché preventivamente avvertito di una rilevazione automatica dell'illecito, senza la presenza cioè di accertatori sul posto”.

Quanto alla strumentazione “scout speed", che era stata utilizzata nel caso di specie, essa, osserva il Giudice, “pur essendo stata approvata in via amministrativa, dunque con norma di rango inferiore alla legge, dagli organi competenti che ne consentono l'uso anche "in movimento" e cioè su qualsiasi tratto di strada e posizionata a bordo del veicolo, non soddisfa le prescrizioni 2 dell'art. 142 del Codice della strada, comma 6, rappresentando invece una impossibilità alla contestazione immediata precostituita e per questo illegittima”.

Alla luce di tali considerazioni, il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, annullando la sanzione amministrativa comminata dal Comune di Firenze.


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