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Limiti al diritto di installare un ascensore in condominio

Limiti al diritto di installare un ascensore in condominio
E’ illegittima la delibera di installare un ascensore in condominio se tale installazione impedisce l’uso ed il godimento di altri beni comuni da parte anche di uno solo dei condomini.


IL CASO
Il condominio Alfa deliberava di installare un ascensore all'interno dell'androne delle scale, delibera che veniva impugnata dai comproprietari di unità singole al piano terra del condominio, proprietari esclusivi anche di un'area e relativi box auto retrostanti al realizzando vano ascensore, lamentando che tale opera avrebbe loro impedito l'accesso a detta area e box e per il quale vantavano una servitù di passo carraio.

Il condominio da parte sua eccepiva la prescrizione della servitù di passo carraio, eccezione che veniva accolta dal Tribunale in primo grado e dalla Corte d'Appello in secondo grado, osservando quest'ultima che l'installazione dell'ascensore non avrebbe impedito comunque il lamentato diritto di accesso in quanto veniva lasciato libero uno spazio di mt. 1,12.

La parte istante, da parte sua, faceva osservare che lo spazio di mq. 1,12 fosse inferiore alla misura minima di mq. 1,20 fissata dall'art. 4.1.10 del D.M. 236/89 (dettato in materia barriere architettoniche), ma anche con riferimento a tale osservazione la Corte d’appello sosteneva che non poteva ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 1120 co. 2° C.c. (relativo al divieto di innovazioni che possano ledere il godimento di anche uno solo dei condomini dell'edificio).

LA DECISIONE
Osserva la Corte (n. 24235/2016) che in tema di deliberazioni condominiali l'installazione dell'ascensore, rientrando fra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche (di cui all'art. 27 co. 1 Legge n. 118/1971 e all'art.1 co. 1 del D.P.R. 384/1978), costituisce innovazione, per la cui approvazione è necessaria la maggioranza prescritta dall’art. 1136 co. 2 e 3 c.c., richiamato espressamente dall’ art. 2 Legge n. 13/1989.
In ogni caso, nell’adozione di una tale delibera, deve sempre rispettarsi quanto voluto dagli artt. 1120 c.c. (nella parte in cui si vietano le innovazioni che possono rendere talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino) e 1121 co. 3 c.c., norme richiamate dall’art. 2 comma 3 della Legge n. 13/1989
Pertanto, la circostanza che l'innovazione produca, come nel caso di specie, una sensibile menomazione all'uso e al godimento che il condomino precedentemente ricavava dal bene comune, rende la stessa illegittima ex art. 1120 (in senso conforme viene richiamata Cass. N. 20639/05 che ha ritenuto illegittima una delibera condominiale in forza della quale veniva deciso di restringere il vialetto di accesso ai garages, rendendo disagevole il transito delle autovetture), e ciò anche nel caso in cui tale installazione sia volta a favorire le esigenze di condomini portatori di handicap.
Nella medesima sentenza, infine, si tiene a precisare che, nell'effettuare una tale comparazione di interessi, il giudice non può non tener conto comunque dell'effettivo uso che del bene comune viene fatto da parte dei condomini che manifestino una lesione dei loro diritti, dovendo l'apprezzamento essere operato sulla scorta della natura e della destinazione economica dei beni stessi.


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