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Legittimo il licenziamento del lavoratore diventato ipovedente

Lavoro - -
Legittimo il licenziamento del lavoratore diventato ipovedente
In caso di sopraggiunta inidoneità fisica del lavoratore a svolgere le proprie mansioni, il licenziamento deve dirsi legittimo se è dimostrato che il lavoratore non può essere adibito nemmeno a mansioni equivalenti o inferiori.
Il lavoratore che diventa ipovedente può essere legittimamente licenziato?

La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 289 del 3 febbraio 2017, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Corte d’appello, il Tribunale di Lodi aveva rigettato la domanda proposta da un lavoratore, volta a far dichiarare la nullià/illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 3 legge n. 604 del 1966) che gli era stato intimato dalla società datrice di lavoro.

In particolare, secondo il Tribunale, il licenziamento doveva considerarsi legittimo, in quanto motivato dalla “sopraggiunta inidoneità fisica del lavoratore” (diventato ipovedente) a svolgere le proprie mansioni ed essendo stata dimostrata l’impossibilità per la società datrice di lavoro di affidargli altre mansioni, equivalenti o inferiori, compatibili con la sua condizione.

Ritenendo la decisione ingiusta, il lavoratore licenziato decideva di impugnare la sentenza davanti alla Corte d’appello, osservando che la società datrice di lavoro non aveva dimostrato che non esistevano altre postazioni lavorative cui il lavoratore poteva essere adibito.

Evidenziava il lavoratore, inoltre, che il datore di lavoro “è tenuto ad adottare accomodamenti al fine di consentire ai disabili di accedere al lavoro o di continuare a svolgerlo, pena la violazione del divieto di discriminazione sulla base della disabilità”.

La Corte d’appello, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al lavoratore, confermando integralmente la sentenza del Tribunale.

Osservava la Cassazione, in particolare, che , in caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, che divenga, quindi, inidoneo a svolgere le proprie mansioni, sussiste un giustificato motivo di licenziamento solo se possa escludersi la possibilità per il datore di lavoro di adibire il dipendente ad una diversa attività lavorativa.

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione evidenziava che, nel corso del giudizio di primo grado, era stato adeguatamente provato che non sussistevano, all’interno dell’azienda, delle “mansioni compatibili con la sopravvenuta inidoneità alle precedenti mansioni” svolte dal lavoratore licenziato.

Il medesimo, infatti, prima di diventare ipovedente, svolgeva le mansioni di “operaio addetto al reparto per il confezionamento” e all’esito di una visita medica lo stesso era stato valutato “cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione”, con la conseguenza che il medico l’aveva dichiarato “non idoneo permanentemente alla mansione di addetto al preconfezionamento”.

Dalle testimonianze assunte in corso di causa, peraltro, era emerso che, effettivamente, nessun’altra mansione svolta all’interno dell’azienda (reception – centralino, addetto alla mensa, addetto ai resi addetto agli uffici) appariva compatibile con la condizione fisica e con le competenze del lavoratore in questione.

Di conseguenza, secondo la Corte, il Tribunale aveva del tutto correttamente rilevato l’assoluta impossibilità di adibire il lavoratore ad altre posizioni lavorative compatibili.

Ciò considerato, la Corte d’appello confermava integralmente la sentenza emessa dal Tribunale, compensando tra le parti le spese processuali.


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